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Ordinanza — n. 23562/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Prosecutor's appeal for tardiness due to missing summary of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23562/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the Prosecutor's appeal inadmissible because it lacked a required summary of the case facts. The Prosecutor argued the defense lawyer's fee liquidation order was never notified, yet the lower court found the document entered the file with a 'viewed by prosecutor' annotation. The Court rejected this claim, ruling that the opposition was filed over two years after the document's entry and thus exceeded statutory time limits.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.; The opposition against a fee liquidation order is inadmissible if filed beyond the statutory period, even if the document was merely noted in the file rather than formally served.

Parole chiave

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tardiness of opposition fee liquidation order service of documents procedural time limits inadmissible appeal opposizione tardiva decadenza legale censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
L’applicabilità del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
Art. 136 c.p.c.
Art. 702 bis c.p.c.
a tutti i provvedimenti a contenuto decisorio, a decorrere dal giorno della loro pubblicazione, è stata confermata anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, relativamente alle ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione pronunciate ai sensi dell’art. 702 quarter c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Non scatta nella specie, essendo ricorrente il P.M., il raddoppio del contributo ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 327 c.p
L’applicabilità del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11319 del 16/06/2004
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24742 del 21/11/2006
Cass. Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13312-2019proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, in persona del P.M., domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO -ricorrente - contro PITORRI IACOPO MARIA -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/04/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendola tardiva.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il P.M. presso il Tribunale di Roma, affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l’ufficio ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del fatto che il provvedimento di liquidazione del compenso oggetto di opposizione non gli sarebbe mai stato notificato ocomunicato. Di conseguenza, il ricorrente censura la statuizione di tardività del ricorso, evidenziando l’assenza di prova in relazione all’effettiva trasmissione del fascicolo, completo del provvedimento di liquidazione, all’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Con il secondo motivo, l’ufficio ricorrente contesta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica, secondo la quale non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento di liquidazione del compenso in favore del Pitorri, da parte della competente cancelleria del Tribunale civile di Roma. Le censure, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.Innanzitutto, va rilevato che il ricorso difetta dell’esposizione sommaria esposizione dei fatti di causa: sol per questo, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924; Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020, Rv. 659427). In ogni caso, anche nel merito le due doglianze proposte dal P.M. ricorrente sono inammissibili. La comunicazione del provvedimento di liquidazione del compenso, infatti, può essere assicurata anche in forma equipollente a quella prevista dal combinato-disposto degli artt.136 e 702 bis c.p.c., quali ad esempio il“visto per presa visione” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 11319 del 16/06/2004, Rv. 573669 e Cass.

Sez. 6-L, Sentenza n. 21428 del 10/10/2014 , Rv. 633165), purché sia comunque assicurata l’effett iva conoscenza in capo al destinatario (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 24742 del 21/11/2006 , Rv. 5941 69). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che “… dall’estratto storico del fascicolo del procedimento a quorisulta l’annotazione “al visto PM” in data 26.9.2018…” (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) ed ha dedotto che il provvedimento, insieme al fascicolo al quale si riferiva, fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Ha inoltre dato atto che l’ufficio ricorrente non aveva fornito prova della conoscenza del provvedimento, per causa non imputabile, in un momento successivo, e che al riguardo non potevano essere considerate le difficoltà organizzative dell’ufficio,“… in quanto inconvenienti di mero fatto del tutto irrilevanti ai fini delle considerazioni di cui sopra” (cfr. pag. 4). Rispetto alla data suindicata 26 . 9 .201 8 ) l’opposizione, proposta dal P.M. il 01.10.2020, a distanza di oltre due ann i , è stata ritenuta tardiva, perché introdotta oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, l’opposizione di cui anzidetto risulta proposta oltre il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., pacificamente applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio(cfr. ex multis Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 1057 del 10/04/1956, Rv. 882865 ; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1146 del 08/06/1965, Rv. 312215; Cass . Sez. U , Sentenza n. 5615 del 08/06/1998, Rv. 516173 ; Cass. Sez. L , Sentenza n. 14936 del 18/11/2000, Rv. 541858 ; Cass. Sez. L , Sentenza n. 260 del 10/01/2001, Rv. 543024 ; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 7480 del 20/04/2004, Rv. 572174 ; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24000 del 16/11/2011, Rv. 620490 ; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15343 del 25/07/2016, Rv. 641022). L’applicabilità del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. a tutti i provvedimenti a contenuto decisorio, a decorrere dal giorno della loro pubblicazione, è stata confermata anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, relativamente alle ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione pronunciate ai sensi dell’art. 702 quarter c.p.c. che non siano state comunicate o notificate (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022, Rv. 665762). Va infine evidenziato che la questione oggetto della presente impugnazione è stata già affrontata dalla sezione, che, con una serie di ordinanze ha dichiarato inammissibili ricorsi del tutto analoghi a quello introduttivo del presente giudizio di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass.

Sez.U, Sentenza n.5165 del 12/03/2004 , Rv. 571109; conf. Cass. Sez. U , Sentenza n. 5079 del 09/03/2005 , Rv. 579598 ), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Non scatta nella specie, essendo ricorrente il P.M., il raddoppio del contributo ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002o. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella