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Ordinanza Interlocutoria — n. 23539/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses material error correction request due to failure to notify the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23539/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Luigi Sabbatini's request for material error correction against a Supreme Court judgment because the application was not notified to the opposing party, Premiere SRL. Sabbatini argued the original decision omitted cadastral data regarding an inherited property, while Premiere SRL was absent from the correction proceedings. The court ruled that procedural rules require notification to all parties before a material error correction can be processed, thus delaying the request's evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: A request for material error correction must be notified to all parties in the proceedings; failure to notify renders the request inadmissible until proper service is effected.

Parole chiave

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material error correction notification requirement procedural defect Supreme Court judgment cadastral data omission correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6813/2015
(circa la necessità che l’istanza venga notificataalle altre parti del giudizio si veda Cass. n. 6813/2015).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 14912/2022R.G. proposto da: SABBATINI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATTARELLI SIGMAR (FRTSMR69M14L103L); -istante- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1368/2019,depositata il 18/01/2019, resa nei confronti di: PREMIERE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; -ricorrenteprincipale- SABBATINI LUIGI, -controricorrente e ricorrente incidentale- SABBATINI MARCO, DI SANTE MARIA -intimati- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

CONSIDERATO CHE Luigi Sabbatini ha proposto istanza per correzione materiale nei confronti della sentenza di questa Corte 18 gennaio 2019, n. 1368, che, accolto il secondo motivo del ricorso principale della società La Premiere s.r.l. e il ricorso incidentaledi Luigi Sabbatini, ha deciso la causa nel merito, lamentando che nel dispositivo “non si leggono i dati catastali dell’immobile oggetto di comunione ereditaria”. Il Collegio rileva che l’istanza di correzione non è stata notificata alla ricorrente Premiere s.r.l. (circa la necessità che l’istanza venga notificataalle altre parti del giudizio si veda Cass. n. 6813/2015).

Si rende quindi necessario assegnare un termine affinché l’istante provveda alla notificazione del ricorso a Premiere s.r.l.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa, ordinando a Luigi Sabbatini di notificare il ricorso per correzione di errore materiale alla società Premiere s.r.l. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della pres