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Ordinanza — n. 23517/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate judgment on debt collection due to insufficient motivation and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23517/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs against an enforceable injunction issued for debt collection. The heirs argued the lower court failed to properly evaluate evidence regarding the nature of the funds received, but the appellate court correctly distinguished between the receipt of money and the legal title of a loan. The Supreme Court upheld the decision, ruling that the appellate judgment's reasoning was sufficient and that the burden of proof regarding the loan's existence remained with the creditor.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Art. 91 c.p.c.: The Supreme Court cannot substitute its own evaluation of evidence or find a judgment's motivation lacking if the lower court has explicitly addressed the contested facts and provided a plausible interpretation of the evidence presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
enforceable_injunction insufficient_motivation burden_of_proof debt_collection appellate_review responsabilità degli eredi accertamento della qualità di erede erede legittimario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Col primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 comma primo n.
Art. 91 c.p.c.
Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello di Napoli ha correttamente applicato il principio della soccombenza totale di Iandolo Federico e dei suoi eredi in base all’art. 91 c.p.c., tenendo conto dell’esito finale della lite, e non poteva quindi compensare tra le parti le spese processuali.
Art. 92 c.p.c.
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art.
art. 216 c.p
art. 1988 cod. civ
Jetti, ritenendo che il credito fosse consacrato in documenti aventi valore di promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ.
art. 485 cod. civ
(tali atti non sono stati neppure tempestivamente allegati), né del possesso da parte loro di beni ereditari non seguito entro tre mesi dalla morte di Ruggiero Pietro dalla redazione dell’inventario in relazione alla previsione dell’art. 485 cod.
art. 476 cod. civ
art. 115 c.p
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione, il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 92 c.p
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.
art. 91 c.p
Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello di Napoli ha correttamente applicato il principio della soccombenza totale di Iandolo Federico e dei suoi eredi in base all’art. 91 c.p.c., tenendo conto dell’esito finale della lite, e non poteva quindi compensare tra le parti le spese processuali.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1798/2019 R.G. proposto da : LIMONE CARMELA, IANDOLO ELVIA e IANDOLO GIANCARLO nella qualità di eredi beneficiati di IANDOLO FEDERICO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLE PRIMULE 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SARGENI (SRGLSN71C20H501W) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA IETTI (TTISFN62A55C096D) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro IANNELLA PASQUALINA, RUGGIERO AMINTORE e RUGGIERO PATRIZIO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato ALESSIO LAZAZZERA (LZZLSS59L09A489W) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4970/2018depositata il 02/11/2018 .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20/06/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.12.2007 Iandolo Federico sosteneva che il 15.2.2003 Ruggiero Pietro, nato a Fontanarosa il 10.9.1926, aveva sottoscritto quattro cambiali di € 12.500,00 ciascuna, per complessivi € 50.000,00, con scadenza 31.7.2003, ma non onorate; che il 19.3.2004 sempre Ruggiero Pietro, padre di Ruggiero Patrizio (nato il 9.6.1966), aveva rilasciato a Iandolo Federico un assegno di £ 39.000.000 a garanzia della restituzione del prestito effettuato in pari data da Iandolo Federico a Ruggiero Patrizio; che infatti sempre in data 19.3.2004 Iandolo Federico aveva consegnato a Ruggiero Patrizio due assegni bancari a sua firma ed a lui intestati tratti sul Banco di Napoli, rispettivamente di € 19.000,00 e di € 500,00, oltre un residuo in contanti, ma neanche l’importo di £ 39.000.000 gli era stato restituito; che il 22.7.2004 era deceduto Ruggiero Pietro, lasciando la moglie, Iannella Pasqualina (nata a Fontanarosa il 16.8.1928), ed i figli Ruggiero Patrizio e Ruggiero Amintore (nato il 25.6.1965).

Essendo quindi creditore del defunto Ruggiero Pietro e dei suoi eredi, Iandolo Federico chiedeva al Tribunale di Ariano Irpino l’emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per €20.141,82 oltre interessi dal 17.9.2007 (comprensivo degli assegni di € 19.000,00 e di € 500,00 e delle spese di protesto) a carico del solo Ruggiero Patrizio e per l’ulteriore importo di €50.000,00 oltre interessi a far data dal 17.9.2007 a carico di Iannella Pasqualina, Ruggiero Patrizio e Ruggiero Amintore quali eredi di Ruggiero Pietro in solido.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2008 provvisoriamente esecutivo emesso il 30.1.2008 dal Tribunale di Ariano Irpino in conformità alla richiesta proponevano opposizione Ruggiero Patrizio in proprio, e Iannella Pasqualina, Ruggiero Patrizio e Ruggiero Amintore contestando le pretese avanzate in fase monitoria. In ordine al preteso credito di € 20.141,82 verso Ruggiero Patrizio veniva eccepito che nessuna prova dell’effettiva consegna della somma chiesta in restituzione era desumibile dalla copia degli assegni allegati sottoscritti da Iandolo Federico, non contenenti indicazioni della causale, e che essendo stato ricondotto dal ricorrente il credito ad un titolo causale di mutuo, nessuna prova di esso e della corresponsione del prestito a Ruggiero Patrizio era desumibile dalla dichiarazione scritta attribuita a Ruggiero Pietro, priva di certezza quanto alla data ed alla sottoscrizione e comunque proveniente da un soggetto terzo, e veniva eccepito che comunque non era previsto un termine per la restituzione.

In ordine al preteso credito di € 50.000,00 veniva eccepito che nessuna prova era stata fornita da Iandolo Federico della qualità di eredi del defunto Ruggiero Pietro in capo agli opponenti, non essendo stato prodotto alcun certificato di morte, o stato di famiglia di Ruggiero Pietro, o altro documento idoneo a dare prova di tale loro affermata qualità, che comunque nessuna obbligazione solidale sussisteva tra gli eredi, che rispondevano solo pro quota dei debiti del defunto, che il credito non era fondato su titoli a firma degli ingiunti, ma su copie di cambiali delle quali si disconosceva la sottoscrizione di Ruggiero Pietro, e che per quanto ad essi noto il defunto aveva definito ogni rapporto con Iandolo Federico già nel 2003, anche se quest’ultimo si era rifiutato di restituire i titoli cambiari che deteneva.

Si costituiva nel giudizio di opposizione Iandolo Federico, che chiedeva il rigetto dell’opposizione e sottolineava che l’incasso dei due assegni bancari a sua firma di € 19.000,00 e di € 500,00 da parte di Ruggiero Patrizio non era stato contestato e trovava conferma nell’obbligazione a garanzia assunta in pari data da Ruggiero Pietro con la sottoscrizione dell’assegno a sé intestato di £39.000.000, e quanto al credito di € 50.000,00 qualificava come generico il disconoscimento della sottoscrizione delle copie delle cambiali da parte di Ruggiero Pietro, chiedendo comunque la verificazione di scrittura privata ex art. 216 c.p.c. e la nomina di un CTU grafologo, e sosteneva che erano notori la morte di Ruggiero Pietro e la qualità di moglie e figli dello stesso in capo agli ingiunti, che ricevendo le notifiche del decreto ingiuntivo e difendendosi in un giudizio relativo a debiti ereditari, avevano implicitamente accettato l’eredità di Ruggiero Pietro, e dovevano rispondere in solido delle sue obbligazioni finché non dimostravano la pubblicazione del suo testamento, la divisione in quote, o la loro rinuncia all’eredità.

Trasferito il giudizio dal Tribunale di Ariano Irpino, soppresso, a quello di Benevento, quest’ultimo con la sentenza n. 246/2014 accoglieva l’opposizione relativamente al credito di € 50.000,00 oltre accessori, rigettando la pretesa relativa di Iandolo Federico per non avere fornito prova della qualità di eredi di Ruggiero Pietro in capo agli opponenti, compensando le relative spese processuali, e rigettava invece l’opposizione proposta da Ruggiero Patrizio inerente al credito nei suoi confronti di Iandolo Federico di €20.141,82, condannando Ruggiero Patrizio alle spese processuali relative con distrazione in favore del legale antistatario dell’opposto, avv.

Jetti, ritenendo che il credito fosse consacrato in documenti aventi valore di promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. e che Ruggiero Patrizio non avesse fornito prova dell’inesistenza del rapporto causale sottostante. Contro il capo della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva respinto la sua domanda di ingiunzione di € 50.000,00 oltre accessori a carico degli eredi di Ruggiero Pietro proponeva appello principale Iandolo Federico, sostenendo che egli aveva correttamente individuato i chiamati all’eredità del defunto Ruggiero Pietro citandoli come suoi eredi, che ad essi competeva l’onere di provare circostanze idonee ad escludere la loro presunta qualità di eredi, e che i titoli di credito prodotti, ormai scaduti, valevano come promessa di pagamento, per cui era onere degli appellati provare l’insussistenza del rapporto fondamentale.

Iannella Pasqualina, Ruggiero Patrizio e Ruggiero Amintore proponevano appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva confermato l’ingiunzione a carico di Ruggiero Patrizio per il credito di € 20.141,82 oltre accessori, ribadendo le contestazioni sollevate sul punto in prime cure, e chiedevano il rigetto dell’appello principale, sottolineando che essi fin dalla proposizione dell’opposizione avevano contestato la loro legittimazione passiva quali eredi di Ruggiero Pietro, per cui l’opposto avrebbe dovuto fornire la prova di tale loro qualità senza poter invocare il principio di non contestazione.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 4970/2018 del 2.11.2018 rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e quindi revocava completamente il decreto ingiuntivo n. 42/2008 del Tribunale di Ariano Irpino, rigettando anche la domanda avanzata in fase monitoria da Iandolo Federico nei confronti di Ruggiero Patrizio in proprio per il credito di € 20.141,82 oltre accessori, condannando Iandolo Fabrizio al pagamento delle spese processuali del doppio grado a favore degli originari opponenti. Avverso tale sentenza, notificata il 6.11.2018, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 2/3.1.2019 Limone Carmela, Iandolo Elvia e Iandolo Giancarlo in qualità di eredi beneficiati di Iandolo Federico affidandosi a tre motivi, e resistono con controricorso notificato il 5.2.2019 Iannella Pasqualina, Ruggiero Amintore e Ruggiero Patrizio.

Col primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) e n.

5) c.p.c. lamentando che la Corte d’Appello di Napoli abbia ritenuto non assolto l’onere probatorio di Iandolo Federico di dimostrare la qualità di eredi di Ruggiero Pietro e non di semplici chiamati all’eredità in capo a Iannella Pasqualina, Ruggiero Patrizio e Ruggiero Amintore, non avendo depositato neppure il certificato di morte e lo stato di famiglia originario di Ruggiero Pietro, e non avendo neppure indicato elementi fattuali da cui inferire la permanenza di immobili già appartenuti a Ruggiero Pietro, o la prosecuzione di sue iniziative commerciali.

Sostengono i ricorrenti che la morte di RuggieroPietro in data 22.7.2004 era un fatto non contestato per il quale non doveva essere fornita alcuna prova, e che i chiamati all’eredità del predetto, avendo ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo presso il domicilio del loro dante causa, non avendo rinunciato all’eredità e non avendo eccepito immediatamente il proprio difetto di legittimazione passiva, si doveva ritenere che avessero accettato tacitamente l’eredità di Ruggiero Pietro sia ai sensi dell’art. 485 cod. civ. perché pur essendo nel possesso dei beni ereditari non avevano effettuato l’inventario nel termine di tre mesi prescritto, sia ai sensi dell’art.476 cod. civ. per avere compiuto in qualità di chiamati all’eredità degli atti che presupponevano necessariamente la volontà di accettare l’eredità.

Aggiungevano i ricorrenti che dalla visura del Registro delle Imprese del 19.10.2004 prodotta con la comparsa conclusionale del giudizio di appello risultava che Iannella Pasqualina e Ruggiero Patrizio erano soci accomandanti e Ruggiero Amintore socio accomandatario della Eredi Pietro Ruggiero SAS di Ruggiero Patrizio, società avente lo stesso oggetto sociale dell’attività svolta da Ruggiero Pietro, con sede in Fontanarosa, via Cristo Re n. 3, ove avevano la residenza Iannella Pasqualina, Ruggiero Patrizio e Ruggiero Amintore, ed ove in passato aveva la sua residenza e svolgeva la sua attività imprenditoriale di costruzioni edili Ruggiero Pietro, per cui da questo complesso di elementi risultava che i resistenti avevano compiuto atti di gestione che presupponevano la loro qualità di eredi di Ruggiero Pietro.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non sono individuati le violazioni di legge lamentate, né i fatti storici decisivi oggetto discussione tra le parti che non sarebbero stati considerati. Tra tali fatti certamente non può essere inclusa la morte di Ruggiero Pietro il 22.7.2004, fatto pacifico, in quanto la menzione nella sentenza impugnata della mancata produzione da parte di Iandolo Federico del certificato di morte di Ruggiero Pietro e del certificato di stato di famiglia originario dello stesso è stata fatta per dimostrare la sciatteria dell’opposto in ordine alla prova, che a lui incombeva, della qualità di eredi degli opponenti, ma la Corte d’Appello di Napoli, pur considerando pacifica la morte di Ruggiero Pietro, ha ritenuto mancante la prova della qualità di eredi, che gli opponenti avevano subito negato nell’introdurre il giudizio di opposizione e che non era desumibile dalla sola delazione dell’eredità a favore dei chiamati, in quanto non risultava fornita prova dell’accettazione espressa, o tacita dell’eredità di Ruggiero Pietro da parte degli opponenti, né di un comportamento da essi assunto di gestione di affari ereditari.

A conferma della mancata prova della qualità di eredi di Ruggiero Pietro in capo agli opponenti, Iandolo Federico ha allegato solo alla comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado la visura del Registro delle Imprese del 19.10.2004 della Eredi Pietro Ruggiero SAS di Ruggiero Patrizio, per cercare di dimostrare che gli opponenti si erano qualificati eredi di Ruggiero Pietro svolgendo la medesima attività imprenditoriale di costruzioni edilizie con la stessa sede, ma tale produzione è stata correttamente ritenuta tardiva dalla Corte d’Appello e quindi non considerata nel valutare la prova della qualità di eredi di Ruggiero Pietro degli opponenti.

La ricezione della notifica individuale del decreto ingiuntivo, peraltro avvenuta direttamente a nome degli opponenti e non in qualità di eredi di Ruggiero Pietro presso il domicilio del defunto, non può valere come accettazione tacita dell’eredità di quest’ultimo da parte degli opponenti, che peraltro, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, già nell’atto di opposizione hanno negato la loro qualità di eredi. Errata è poi la tesi dei ricorrenti, già smentita dalla Corte d’Appello, che fossero gli opponenti, in quanto chiamati all’eredità di Ruggiero Pietro, a dovere dimostrare di avere rinunciato a quell’eredità, dal momento che Iandolo Federico non aveva fornito prova della loro accettazione dell’eredità in forma espressa, o tacita, né del compimento da parte loro di atti di gestione di beni ereditari che solo in qualità di eredi del defunto avrebbero potuto compiere in relazione alla previsione dell’art. 476 cod. civ. (tali atti non sono stati neppure tempestivamente allegati), né del possesso da parte loro di beni ereditari non seguito entro tre mesi dalla morte di Ruggiero Pietro dalla redazione dell’inventario in relazione alla previsione dell’art. 485 cod. civ., non potendosi desumere gli stessi dalla mera identità di domicilio degli opponenti col defunto in quanto il domicilio può essere stabilito anche in un immobile non di proprietà (vedi sulla necessità che l’attore che agisca in giudizio contro un soggetto per far valere la sua responsabilità quale erede di persona defunta fornisca prova della qualità di erede del convenuto Cass. 30.8.2018 n. 21436;

Cass. 6.3.2018 n. 5247; Cass. 30.4.2010 n. 10525; Cass. 6.5.2002 n. 6479). Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione, il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la motivazione addotta dalla Corte d’Appello di Napoli sarebbe carente e lontana dalle effettive risultanze in atti, in quanto basata su un esame superficiale delle risultanze istruttorie e sulla mancata valutazione delle prove testimoniali assunte e tale da non consentire di comprendere le ragioni del convincimento espresso. Premesso che dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. risulta censurabile la motivazione mancante, o meramente apparente, o contraddittoria al punto di non consentire di comprendere le ragioni della decisione, ma non la motivazione insufficiente, o contraddittoria, e che non è stato individuato il fatto storico oggetto di discussione tra le parti che non sarebbe stato considerato dall’impugnata sentenza, che non può essere rappresentato dalla mancata considerazione di alcune prove, o dallo scarso peso ad esse attribuito nella formazione del convincimento, dal momento che compete al giudice di merito la selezione del materiale probatorio posto a base della decisione e l’esplicitazione delle ragioni che la fondano e che non può essere richiesta alla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio quando l’interpretazione fornita nella sentenza impugnata, pur non coincidente con quella auspicata dalla parte ricorrente, risulti plausibile, la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi inesistente, o meramente apparente.

La Corte d’Appello di Napoli, infatti, ha preso atto che Ruggiero Patrizio non ha contestato di avere ricevuto gli importi di €19.000,00 e di € 500,00 di cui agli assegni emessi da Iandolo Federico, poi lievitati ad € 20.141,82 per spese di protesto, ma ha contestato di avere ricevuto tali somme a titolo di mutuo ed ha ritenuto che Iandolo Federico non abbia fornito prova, come era suo onere, di tale titolo, non essendo tale prova desumibile dall’assegno di £ 39.000.000 di Ruggiero Pietro intestato a me medesimo, privo di data certa e di sottoscrizione riconosciuta di Ruggiero Pietro, non corrispondente per importo agli assegni emessi da Iandolo Federico sopra indicati e comunque proveniente da un soggetto distinto da Ruggiero Patrizio e quindi non invocabile neppure come promessa di pagamento di quest’ultimo.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., sostenendo che la loro condanna alle spese processuali del doppio grado sarebbe ingiusta, avendo essi diritto al risarcimento del danno subito e ricorrendo comunque giusti motivi per addivenire alla compensazione delle spese processuali. Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello di Napoli ha correttamente applicato il principio della soccombenza totale di Iandolo Federico e dei suoi eredi in base all’art. 91 c.p.c., tenendo conto dell’esito finale della lite, e non poteva quindi compensare tra le parti le spese processuali. Alla reiezione del ricorso si accompagna la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P .R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico deiricorrenti , se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed