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Ordinanza — n. 23481/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ordering them to pay litigation costs to all opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23481/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal on March 14, 2023. Although the appellants initially challenged a lower court's decision regarding necessary co-litigants and document acquisition, they subsequently abandoned the proceedings to seek cost compensation. Consequently, the court ruled that the withdrawal extinguished the case and ordered the withdrawing party to reimburse the opposing litigants for their litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391 co. 1 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings and obligates the withdrawing party to pay the litigation costs incurred by all opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation cost reimbursement necessary co-litigants contradictono integration rinuncia all'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 co. 1 c.p.c.
- Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.) con condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle parti controricorrenti.
art. 81 c.p
I qua ttro motivi di ricorso fanno valere: (1) violazione dell’art. 81 c.p.c.
art. 404 c.p
e falsa applicazione dell’art.344 c.p.c.; (2) mancata acquisizione di documenti idonei a giustificare l’integrazione del contraddittorio ; (3) falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c.
art. 487 c.c
e dell’art. 487 c.c.; (4) travisamento di fatti.

Giurisprudenza citata

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Cass 25485/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23393/2017 proposto da : CICALA GABRIELEe CICALA BRUNO , rappresentat i e difes i da ll ’ avvo- cato CARMELA DE FRANCISCIS; -ricorrente- contro CICALA MICHELE, rappresentato e difes o dall'avvocato SETTIMIO DI SALVO, domiciliat o in Roma presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA; -controricorrente- nonché CICALA TERESA,rappresentat a e difes a dall'avvocato LUIGI RICCIAR- DELLI, domiciliata in Roma presso la dr. FRANCESCA RICCIARDELLI; -controricorrente- MEROLA LUCIA, CICALA GIANLUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA; -controricorrenti- 2di 3 – RG 2 33 93 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 1 ) – Caponi Est. avverso la sentenzadella CORTE DI APPELLO DI NAPOLI n. 2763 /201 7 depositata il 19/06/2017.

Udita la relazione svolta nellaudienza pubblica del 22/03/2023 dal c on- sigliere REMO CAPONI; Udite le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale, CORRADO MISTRI, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Ricorre in cassazione Gabriele Cicala avverso la sentenza di ap- pelloche, in causa succes soria , ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e ordinato la rimessione al primo giudice per integra- zione del contraddittorionei confronti di litisconsorti necessari preter- messi,con spese di lite compensate.

I qua ttro motivi di ricorso fanno valere: (1) violazione dell’art. 81 c.p.c. e falsa applicazione dell’art.344 c.p.c.; (2) mancata acquisizione di documenti idonei a giustificare l’integrazione del contraddittorio ; (3) falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c. e dell’art. 487 c.c.; (4) travisamento di fatti. ResisteMichele Ci- cala concontroricorso, illustrato da memoria. Resiste Teresa Cicala con controricorso, illustrato da memoria. Resistono Lucia Merola e Gianluca Cicala con controricorso, illustrato da memoria.Michele Cicala presenta istanza di discussione orale. 2.

–I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in cassa- zione, datato 14/3/2023, con richiesta di compensazione delle spese. Michele Cicala ha depositato notadi presa d’atto della rinuncia e richie- sta di condanna dei ricorrenti alle spese.Lucia Merola e Gianluca Cicala hanno depositato nota di presa atto della rinuncia e richiesta di con- danna dei ricorrenti alle spese. Teresa Cicala ha depositato nota di presa d’atto della rinuncia e richiesta di condanna dei ricorrenti alle spese. 3di 3 – RG 2 33 93 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 1 ) – Caponi Est. 4. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.) con condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle parti controricorrenti. 5. - L a declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1quater d.p.r. 115/2002(cfr.

Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ri- corsoe condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favoredi ciascuna delle part i controricorrent i , che liquida in € 4.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui