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Ordinanza — n. 23470/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows contractor's claim against subcontractor for building defects, applying strict 60-day statute of limitations to regresso actions. The court held that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded. The court clarified that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded. The court clarified that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23470/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the main appeal against the lower court's judgment but allowed the incidental appeal regarding the statute of limitations. The lower court had rejected the contractor's claim for damages against a third-party executor without addressing the critical issue of the 60-day limitation period. The court ruled that the action of regresso under Article 1669 of the Civil Code is strictly subject to the 60-day limitation period of Article 1670, even when the claimant is a vendor-contractor and the defendant is not a technical subcontractor. This omission by the appellate court constituted a violation of the principle of full trial, necessitating the quashing of the judgment and remand to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 1669 c.c.; Art. 1670 c.c.: The action of regresso under Article 1669 of the Civil Code is subject to the 60-day limitation period of Article 1670, even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor who is not a technical subcontractor.

Parole chiave

Generato dall'IA
action of regresso statute of limitations vendor-contractor subcontractor liability Civil Code 1669 full trial principle remand to appellate court responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1669 c.c.
Art. 1670 c.c.
Va ricordato che l’art. 1670 c.c., che disciplina l'ipotesi dell'azione di regresso spettante all'appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni, si applica all’ipotesi in cui il costruttore - venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
artt. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.
artt. 91 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.
artt. 81 c.p
art. 1670 c.c
Va ricordato che l’art. 1670 c.c., che disciplina l'ipotesi dell'azione di regresso spettante all'appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni, si applica all’ipotesi in cui il costruttore - venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art.
art. 1669 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. II, 27/08/1997, n.8109
Cassazione civile sez. II, 12/11/1983, n.6741
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26177/2018 R.G. proposto da: GIANGARDELLA GIUSEPPE ANGELO SNC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE rappresentato e difeso dall'avvocato MUFFOLETTO GIUSEPPE -ricorrente- contro CINQUEGRANI ROSARIA, D'ANNA ANNA MARIA, VALENZIANO GIOVANNI, CURRERI ISABELLA, LOMBARDO MAURO, LOMBARDO EDOARDO, LAPUNZINA ROSARIO, AVANZATO GIUSEPPA, DI PAOLA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 77, presso lo studio dell’avvocato CANNATA MARIA GIULIA rappresentati e difesi dall'avvocato MOGAVERO PASQUALE -controricorrenti- nonchè contro NORATO ANTONINO, NORATO ANTONINO, DI MARCO EMANUELE, DI MARCO EMANUELE, DI MARCO DOMENICO, DI MARCO DOMENICO, CURRIERI MARIANNA, CURRIERI MARIANNA, MITRA ALESSANDRA, MITRA ALESSANDRA, CONDOMINIO ERIKA VIA GIBILMANNA 93 CEFALU', CONDOMINIO ERIKA VIA GIBILMANNA 93 CEFALU', MITRA ANNA -intimati- nonchè CICERO SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANGELOSI ANTONIO - controricorrente e ric orrente in via incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 622/2018 depositata il23/03/2018.

Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Termini Imerese da Di Paola Antonino, in proprio e quale amministratore del Condominio Erika di Cefalù, unitamente ad altri condomini, nei confronti della Costruzione Giangardella Giuseppe Angelo snc, impresa costruttrice e venditrice del complesso immobiliare avente ad oggetto la condanna della convenuta alla rimozione dei gravi difetti dei muri di contenimento esterno delimitanti l’area destinata in parte a parcheggio condominiale.

La Costruzione Giangardella Giuseppe Angelo snc si costituì e, in via preliminare, chiese la chiamata in causa del direttore dei lavori, degli altri comproprietari dei terreni e dell’impresa subappaltatrice, invocandone la loro corresponsabilità. Autorizzata la chiamata in causa, si costituirono Cicero Salvatore, titolare dell’impresa subappaltrice, i condomini Norato Antonino, Di Marco Domenico e Di Emanuele e l’ing. Mario Mitra, progettista e direttore dei lavori. Il Tribunale di Termini Imerese accolse la domanda solo nei confronti della ditta appaltatrice Costruzioni Giangardella snc, rigettandola nei confronti dei terzi chiamati.

La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla Costruzioni Giangardella snc, condannò il direttore dei lavori Cicero Salvatore e l’impresa subappaltatrice a tenere indenne la Costruzioni Giangardella snc dalle somme che questa era tenuta a pagare al Condominio nella misura di 1/3 tra gli eredi di Mitra ed 1/3 da Cicero. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito rigettò l’eccezione di decadenza proposta dalla ditta appaltatrice, accertò l’esistenza dei gravi vizi dell’opera, affermò la responsabilità del subappaltatore Cicero Salvatore, che aveva realizzato i muri affetti da vizi senza rivestire la qualità di nudus minister della ditta appaltatrice, e del direttore dei lavori Mario Mitra.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Giangardella Giuseppe Angelo s.rc in liquidazione sulla basedi due motivi ed ha depositato memoria illustrativa. Antonino Di Paola e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria. Cicero Salvatore ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 132 n.4, in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. per omesso esame del secondo motivo dell'appello e per motivazione meramente della sentenza.

In particolare , il giudice d’appello non avrebbe motivato in relazione ai rilievi critici mossi alla relazione della consulenza d'ufficio formulati dal consulente di parte, oggetto del secondo motivo di gravame, limitandosi a riportarsi alle controdeduzioni espresse dal CTU alle osservazioni del CTP ed al mero rilievo che, dopo il deposito della relazione peritale, si verificarono ulteriori crolli dei muri, contrariamente a quanto asserito dal CTP. Il motivo è infondato. Il vizio di omessa pronuncia si configura nelle ipotesi in cui il giudice non abbia deciso su una domanda o su un motivo di impugnazione e non quando, come nel caso in esame, la Corte d’appello abbia preso in esame il motivo di gravame, con cui era stata contestata l’adesione del primo giudice alle risultanze della CTU ed abbia spiegato le ragioni della sua decisione.

Né la motivazione è apparente in quanto il giudice di merito non solo ha aderito alle conclusioni del CTU, riportando in motivazione le ragioni del proprio convincimento, ma ha anche dato risposta ai rilievi del CTP, riportandosi alle controdeduzioni e fondando il proprio convincimento sul successivo crollo dei muri, negato dal CTP della ditta appaltatrice. La motivazione della sentenza, ampia ed articolata, supera il minimo costituzionale e rende inammissibile il sindacato di legittimità sulla motivazione, come da consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in seguito alla riformulazione dell'art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dalL.L. n.83 del 2012 è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

Sez. Un. N.8053 del 2014). Nel caso di specie, invece, il motivo si fonda sulla critica alle risultanze della CTU, attraverso apprezzamenti di fatto inammissibili in sede di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e seg. 2055 e 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. oltre alla motivazione apparente ed all’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’affermazione della responsabilità della ditta appaltatrice, basata unicamente sulla presenza del Giambardella sul cantiere.

La ricorrente contesta la credibilità dei testi che avevano riferito di una presenza attiva del Giambardella e rileva il contrasto con la prova documentale. La decisione impugnata sarebbe contrariaai principi affermati da questa Corte in tema di esenzione di responsabilità dell’appaltatore che sia stato nudus minister, che era stata ricavata sulla base dell’assidua presenza dell’appaltatore in cantiere e non dalla prova che avesse dato disposizioniagli operai o al subappaltatore. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato la responsabilità della ditta appaltatrice, in concorso con il subappaltatore ed il direttore dei lavori, esaminando il ruolo dai medesimi svolto ed i rispettivi inadempimenti, che si posero come causa dei vizi dell’opera.

In particolare, la ditta appaltatrice aveva un ruolo di vigilanza che esercitava attivamente, attraverso la presenza assidua nel cantiere del Giambardella, il quale dava indicazioni e seguiva l’andamento dei lavori, nonostante l’autonomia delle scelte demandate al subappaltatore. La statuizione del giudice distrettuale ha fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass.18289 del 2020; Cass. n.29218 del 2017; Cass. 17874 del 2013) secondo cui, in materia di appalto privato, l’appaltatore è responsabileex art.1669 c.c., verso il committente insieme al progettista ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'art.2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità.

Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimoart.1669, rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass.n. 8016 del 2012). L’art.1669 c.c. configura, infatti, una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono concorrere tutti quei soggetti, che prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi (tra le altre,Cass. 19868 del 2009;

Cass. 3406 del 2006). Va esaminato il ricorso incidentale proposto da Cicero Salvatore. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza e prescrizione, Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte d’appello condannato Cicero Salvatore alle spese di lite in favore della Giambardella Costruzioni, nonostante non fosse totalmente soccombente, essendo stato accertato il concorso di colpa.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere posto a suo carico le spese di CTU Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere posto a suo carico le spese del giudizio d’appello Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c. e dell’art.16 DPR 6.6.2001 91 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attivadei condomini.

Il primo motivo è fondato. Dall’esame degli atti processuali risulta che Cicero Salvatore, costituendosi in giudizio aveva eccepito la prescrizione dell’azione di garanzia per le difformità ed i vizi spiegata dalla convenuta Costruzioni Giambardella snc. L’eccezione, rigettata in primo grado, era stata reiterata in appello e la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi, incorrendo nel vizio di cui all’art.112 c.p.c. Va ricordato che l’art. 1670 c.c., che disciplina l'ipotesi dell'azione di regresso spettante all'appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni, si applica all’ipotesi in cui il costruttore - venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1669, da parte dell'acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch'egli sarà tenuto all'osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico (Cassazione civile sez.

II, 27/08/1997, n.8109). Come accennato in precedenza, l’art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza, di carattere generale, della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità, ha natura extra-contrattuale e trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno, mentre il convenuto venditore-costruttore, che intende agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c. L'appaltatore di una parte dell'immobile, infatti, pur non essendo subappaltatore in senso tecnico giuridico - in difetto dell'autorizzazione del committente a far eseguire l'opera da altro soggetto - è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sia esercitata da un acquirente (Cassazione civile sez.

II, 12/11/1983, n.6741). IL primo motivo del ricorso incidentale va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers