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Ordinanza — n. 23437/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on contract breach, citing inadmissibility of fact re-evaluation and new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23437/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Peter Rovsek's cassation appeal against the Court of Appeal's decision to resolve the construction contract for breach of agreement. The court found that Rovsek's arguments sought to re-evaluate the lower court's factual findings regarding the boat's engine installation, which is outside the scope of a review court. Additionally, the court declared inadmissible a new claim regarding the legal weight of a confession made during a formal interrogation, as it had not been raised before the appellate instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 360, 348-ter c.p.c.; Art. 2733 c.c.: The review court cannot re-evaluate the factual findings of the lower court, and new arguments not raised in the lower instance are inadmissible.

Parole chiave

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contract breach resolution cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited new argument novelty formal interrogation confession aiuti alla costruzione navale aggiudicazione d'appalto edile equipaggiamento marittimo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 360, comma 1, c.p.c.
doppia conforme , il ricorso per cassazione era proponibile esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art.
Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-terdello stesso codice, applicabile ratione temporis .
Art. 2733, comma 2, c.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
art. 83 c.p
Con il primo gruppo di motivi vengono lamentate: 1.1)la violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., anche in relazione agli artt.
art. 669-bis c.p
Quest’ultima, infatti, con il ricorso ex art. 669-bis c.p.c.
art. 228 c.p
in relazione all’art. 228 c.p.c.; 2.2)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
art. 619 c.p
Olivo Fioravanti per la rappresentanza e difesa della Nautica Po nella presente procedura e giudizio ed in qualsiasi altro comunque connesso -riassunzione, opposizione, appello, procedura fallimentare, concordataria, precetto, esecuzione (comprese quelle ex art. 619 c.p.c.), in ogni fase, grado e sviluppo di ognuno .
art. 671 c.p
Ai sensi dell’art. 671 c.p.c., la misura cautelare in discorso può avere ad oggetto beni mobili o immobili del debitore oppure le somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento , e il giudice può autorizzarla su istanza del creditore che ha fondato motivo di perdere tale garanzia.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2741/2015
Cass. n. 2535/2022
2741/2015, Cass. n. 2535/2022, Cass.
Cass. n. 4366/2023
2535/2022, Cass. n. 4366/2023, Cass.
Cass. n. 5573/2023
4366/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass.
Cass. n. 5782/2023
5573/2023, Cass. n. 5782/2023).
Cass. n. 22254/2022
Tale profilo di censura va, pertanto, dichiarato inammissibile per la sua novità (si vedano, sull’argomento, ex multis , Cass. n. 22254/2022, Cass.
Cass. n. 2254/2022
22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass.
Cass. n. 509/2018
2254/2022, Cass. n. 509/2018, Cass.
Cass. n. 10211/2015
509/2018, Cass. n. 10211/2015, Cass.
Cass. n. 23675/2013
10211/2015, Cass. n. 23675/2013, Cass.
Cass. n. 22909/2005
23675/2013, Cass. n. 22909/2005, Cass.
Cass. n. 14816/2004
22909/2005, Cass. n. 14816/2004, Cass.
Cass. n. 13593/2004
14816/2004, Cass. n. 13593/2004).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25589/2017 R.G. proposto da : PETER ROVSEK, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA n. 386/B, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPILONGO (CMPSDR71C11E919D), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RADO RACE (RCARDA60E25L424B) -ricorrente- contro NAUTICA PO BOATS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati LUCA DE TOFFANI (DTFLCU66C22L157L) ed ELISABETTA MASSIGNAN (MSSLBT73A70E864P) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1766/2017pubblicata il 29 agosto 2 017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2 023 dal Consigliere DANILO CHIECA FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1766/2017 del 29 agosto 2017 la Corte d’Appello di Venezia respingeva il gravame proposto da Peter Rovsek avverso la decisione di primo grado assunta il 13 dicembre 2010 dal Tribunale di Vicenza -Sezione Distaccata di Schio, con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, era stata pronunciata la risoluzione per inadempimento dello stesso Rovsek del contratto d’appalto da questi stipulato in data 3 giugno 2006 con la Nautica Po Boats s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi Nautica Po), avente ad oggetto la costruzione di un’imbarcazione per il prezzo complessivo di lire 330.000.000 (corrispondenti a euro 170.430,77), oltre accessori.

Avverso la suddetta sentenza, notificata il 1° settembre 2017, il Rovsek ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di quattro censure articolate in due distinti gruppi di motivi, resistite con controricorso dalla Nautica Po. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo gruppo di motivi vengono lamentate: 1.1)la violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., anche in relazione agli artt. 125, 182, 669-bis e ss. c.p.c.; 1.2)la nullità del procedimento e delle sentenze diprimo e secondo grado. Si assume che la Corte d’Appello avrebbe errato nel respingere il motivo di gravame con il quale il Rovsek aveva denunciato la nullità di tutti gli atti del procedimento di primo grado, ivi compresa la sentenza definitiva, per difetto di valida procura ad litem in capo al difensore dell’attrice Nautica Po, il quale aveva introdotto il giudizio di merito avvalendosi dello stesso mandato conferitogli dalla prefata società per la proposizione di un ricorso cautelare ante causam.

Si osserva, in proposito, che il procedimento cautelare anteriormente attivato aveva ad oggetto un rapporto del tutto diverso da quello dedotto nel successivo giudizio di merito, in quanto si riferiva alla fideiussione prestata dalla Cassa Rurale di Rovereto -Banca di Credito Cooperativo a favore del Rovsek nell’interesse della Nautica Po. Quest’ultima, infatti, con il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. depositato il 9 novembre 2001, aveva chiesto al giudice adìto di autorizzare il sequestro conservativo della somma di lire 70.000.000 (corrispondenti a euro 36.151,98), fino a concorrenza della quale il mentovato istituto bancario si era costituito suo fideiussore a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni da essa assunte nei confronti del Rovsek; invece, con l’atto di citazione incoativo del susseguente giudizio di merito, aveva instato per la risoluzione del contratto d’appalto concluso con l’odierno ricorrente.

Con il secondo gruppo di motivi sono prospettati i seguenti vizi: 2.1)violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 2733 c.c. in relazione all’art. 228 c.p.c.; 2.2)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si censura l’impugnata decisione per aver ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla Nautica Po, pur in difetto di prova dell’inadempimento da questa addebitato al Rovsek, asseritamente consistito nel mancato pagamento di acconti sul prezzo, da corrispondersi in corso d’opera secondo le cadenze temporali convenute.

La Corte distrettuale non avrebbe correttamente valutato le risultanze processuali, tralasciando di considerare le dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante pro tempore della società attrice, il quale avev a riconosciuto il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era stata subordinata l’esigibilità della prestazione dovuta dal Rovsek; condizione rappresentata dall’avvenuta installazione dei motori dell’imbarcazione. Il primo gruppo di motivi è infondato. Per giurisprudenza di questa Corte, il procedimentocautelare è distinto e autonomo rispetto a quello di merito, ancorché legato ad esso da un nesso di strumentalità, con la conseguenza che, una volta ottenuta la pronuncia sull’istanza di cautela,si deve iniziare un nuovo procedimento di cognizione e a tal fine occorre conferire altra procura al difensore, avendo quella precedentemente rilasciata ormai esaurito i suoi effetti.

Cionondimeno, la procura ad litem relativa al procedimento cautelare ”ante causam“, ove formulata in termini ampi e onnicomprensivi, purchè inequivoci, è idonea ad abilitare il difensore a introdurre il successivo giudizio di merito a cognizione piena, ovvero a resistere ad esso (cfr. Cass. n. 17028/2008, Cass. n. 10822/2004, Cass. n. 10821/2004, Cass. n. 16054/2003), nonché ad attribuirgli il potere di proporre domande anche nei confronti di soggetti che non hanno preso parte a quel procedimento(cfr. Cass. n. 32774/2022, Cass. n. 22380/2021, Cass. n. 28197/2020; in analogo ordine di idee vedasi Cass.

Sez. Un. n. 4909/2016). Nella presente fattispecie, la procura stesa a margine del ricorso cautelare ante causam era stata rilasciata all’avv. Olivo Fioravanti per la rappresentanza e difesa della Nautica Po nella presente procedura e giudizio ed in qualsiasi altro comunque connesso -riassunzione, opposizione, appello, procedura fallimentare, concordataria, precetto, esecuzione (comprese quelle ex art. 619 c.p.c.), in ogni fase, grado e sviluppo di ognuno . L’ampiezza delle espressioni adoperate dalla conferente, e in particolare l’utilizzo di termini come giudizio , appello , grado e sviluppo , oltre che della locuzione in qualsiasi altro comunque connesso , è tale da far ritenere ricompreso fra i poteri del procuratore anche quello di introdurre il giudizio di merito.

Né può fondatamente sostenersi che il procedimento cautelare attenesse a un rapporto negoziale diverso da quello posto a base della domanda avanzata dalla Nautica Po nella controversia di merito. Non va, infatti, trascurato di considerare che il sequestro conservativo rientra fra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al capo V del titolo III del libro VI del codice civile. Ai sensi dell’art. 671 c.p.c., la misura cautelare in discorso può avere ad oggetto beni mobili o immobili del debitore oppure le somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento , e il giudice può autorizzarla su istanza del creditore che ha fondato motivo di perdere tale garanzia.

Il suo scopo è quello di assicurare la fruttuosità di una futura esecuzione sui beni sequestrati, la quale può avere inizio quando il creditore sequestrante ottiene nei confronti del debitore la pronuncia di una sentenza di condanna esecutiva, in quel momento determinandosi l’automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento, giusta il disposto dell’art. 686, comma 1, c.p.c.. Da quanto precede risulta, dunque, evidente come il rapporto sostanziale dedotto nel procedimento cautelare fosse quello derivante dal contratto d’appalto fra il Rovsek e la Nautica Po, da cui traeva origine il preteso credito che la società istante intendeva far valere nella causa di merito.

D’altronde, lo stesso odierno ricorrente allega (pag. 12 del ricorso, righi 9-16) che nella domanda di sequestro la Nautica Po aveva manifestato l’intenzione di agire nel merito al fine di conseguire il pagamento di somme ad essa spettanti in base a quel contratto (con particolare riferimento all’importo di lire 97.000.000 portato dalla fattura n. 4/2000 relativa ai motori Cummings ). Né la sola circostanza che la società avesse espressamente richiesto l’autorizzazione al sequestro delle somme dovute al Rovsek dalla Cassa Rurale di Rovereto -Banca di Credito Cooperativo in forza della fideiussione da questa prestata in suo favore consente di affermare che il rapporto posto a fondamento dell’istanza cautelare fosse quello di garanzia nascente dalla predetta fideiussione, essendo stato in tal modo semplicemente specificato l’oggetto dell’invocata misura, anche in vista della sua successiva esecuzione ex art. 678 c.p.c..

Per il resto, è indubbio che le domande di risoluzione e di risarcimento dei danni avanzate nel giudizio di merito dalla Nautica Po, riferendosi al contratto d’appalto intercorso fra le parti, non eccedessero l’àmbito della lite originaria, sì da non richiedere il rilascio di una nuova procura ad litem. Il secondo gruppo di motivi è inammissibile. Giova rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte: (a)le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; (b)non rientra , invece, nell’àmbito a pplicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale costituisce questione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.

Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020); (c)la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo involge un aspetto interno all’àmbito della discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, onde il motivo di ricorso per cassazione che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass. n. 2741/2015, Cass. n. 2535/2022, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 5782/2023).

Nel caso di specie, le doglianze mosse dal Rovsek mirano a dimostrare che la Corte d’Appello, travisando i fatti (pag. 23, rigo 4), avrebbe erroneamente ritenuto avverata la condizione di esigibilità del credito della Nautica Po, a suo dire consistente nell’avvenuta installazione dei motori dell’imbarcazione per cui è causa. A ben vedere, quindi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente intende, in realtà, sindacare la valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice territoriale, sicchè, in parte qua, il motivo si rivela inammissibile, alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto.

Non può, inoltre, trovare ingresso in questa sede la censura di omesso esame di un fatto decisivo, in quanto, in presenza di una c.d. doppia conforme , il ricorso per cassazione era proponibile esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-terdello stesso codice, applicabile ratione temporis . Riguardo, infine, alla lagnanza volta a prospettare la violazione dell’art. 2733, comma 2, c.c., per non essere stato attribuito dal giudice di merito il valore di prova legale alle dichiarazioni asseritamente confessorie rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante pro temporedella Nautica Po, deve rilevarsi che la questione non risulta trattata nell’impugnata sentenza e che il Rovsek non deduce di averla sottoposta alla Corte d’Appello, né indica in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto.

Tale profilo di censura va, pertanto, dichiarato inammissibile per la sua novità (si vedano, sull’argomento, ex multis , Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 509/2018, Cass. n. 10211/2015, Cass. n. 23675/2013, Cass. n. 22909/2005, Cass. n. 14816/2004, Cass. n. 13593/2004). In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.300 euro (di cui 200 per esborsi). Ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib