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Ordinanza — n. 23436/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate judgment for ultra petita due to failure to recognize new contractual obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23436/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appellant's appeal against the appellate court's decision to revoke a lower court judgment. The appellant argued that the appellate court erred by treating the dispute as solely based on a subsequent transaction agreement, ignoring the original construction contract. The court agreed, ruling that the transaction did not novate the original obligation but rather created a new, autonomous warranty duty alongside the pre-existing legal warranty.

Regesto Legislator

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Art. 112, 113 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; The court must ascertain whether parties intended to conclude a new autonomous relationship when a transaction is reached, as the existence of an objective incompatibility between the prior and new relationships is a prerequisite for the transaction to novate the original obligation.

Parole chiave

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ultra petizione novazione contrattuale obbligazione di garanzia accordo transattivo cassazione ordinanza spese di ripristino ripetizione dell'indebito risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
112 e 113 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che il contratto di appalto rappresentava il fatto costitutivo della domanda, che d’altronde avrebbe riguardato il complessivo inadempimento contrattuale contestato al Folco.
art. 378 c.p
Il Folco si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
art. 1667 c.c
In altri termini, l’obbligazione nascente dalla transazione si sarebbe affiancata a quella di garanzia di cui all’art. 1667 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-1, n. 21371 del 6 ottobre 2020
Sez. 1, n. 23064 dell'11 novembre 2016
Sez. 6-5, n. 11692 dell'8 giugno 2016
Sez. 2, n. 14815 del 7 giugno 2018
1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di garanzia (Sez. 2, n. 14815 del 7 giugno 2018).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16890/2022 R.G. proposto da : ROANA ERIBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA (GRZNDR71R02H501N) rappresentato e difeso dagli avvocati VERONESE SIMONE (VRNSMN70R17L157Q), VIERO FEDERICO (VRIFRC68B19L157J) -ricorrente- contro TERMOIDRAULICA DI FOLCO PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato FIGATTI NUCCIA (FGTNCC62B54H829D) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLETTI GIANCARLO (CRLGCR72M02L840B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 34/2022 depositata il11/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Eriberto Roana commissionò a Paolo Folco la realizzazione di un impianto di riscaldamento, con fornitura della relativa caldaia. A seguito dei difetti riscontrati, chiese al Tribunale di Vicenza la risoluzione del contratto ed, in subordine, la riduzione del prezzo già corrisposto ed il risarcimento dei danni. La causa era stata preceduta da un ATP, in esito al quale le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, che prevedeva la verifica dell’impianto ed eventualmente la sostituzione dei collettori.

Tuttavia, secondo l’attore gli inconvenienti erano continuati. In esito all’istruttoria, il giudice adito accoglieva parzialmente le domande del Roana, condannando controparte al pagamento dell’importo di € 5.112,92. Su gravame del Folco, con sentenza n. 34, depositata l’11 gennaio 2022, la Corte d’appello di Venezia accoglieva l’impugnazione, rigettando l’originaria domanda attorea e revocando la statuizione di condanna. La Corte distrettuale affermava che il primo giudice, nell’attribuire all’attore il diritto all’adempimento dell’obbligazione scaturente dall’accordo transattivo del 27 novembre 2009, avrebbe mancato di considerare come la domanda del Roana fosse stata invece volta a sollecitare la risoluzione del precedente contratto di appalto.

Da ciò il vizio di ultrapetizione. Per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso Eriberto Roana, affidandosi ad un unico motivo. Il Folco si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con l’unica doglianza, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che il contratto di appalto rappresentava il fatto costitutivo della domanda, che d’altronde avrebbe riguardato il complessivo inadempimento contrattuale contestato al Folco.

Tale inadempimento, emerso sia rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto del 2001 sia rispetto alle obbligazioni assunte con l’accordo transattivo, sarebbe stato complessivamente azionato con la causa avanti il Tribunale di Vicenza. In altri termini, l’obbligazione nascente dalla transazione si sarebbe affiancata a quella di garanzia di cui all’art. 1667 c.c.

2) Il motivo è fondato. 2.a) Secondo l’indirizzo costante di questa Suprema Corte, l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Sez. 6-1, n. 21371 del 6 ottobre 2020;

Sez. 1, n. 23064 dell’11 novembre 2016; Sez. 6-5, n. 11692 dell’8 giugno 2016). 2.b) Nella specie, la Corte d’appello ha assiomaticamente valutato la novità dell’accordo transattivo, senza considerare come il pacifico scopo delle parti fosse quello di garantire l’esatto adempimento da parte del Folco, prima di ricorrere in sede contenziosa. Ha dunque errato la sentenza impugnata nel ritenere una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti dovessero ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti.

In realtà, la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio era sempre l’appalto, anche rispetto al contratto del 2009. 2.c) L’erroneità del presupposto ha così indotto la Corte veneziana alla conseguenziale (fallace) asserzione che “a fronte dell’affermazione dell’attore Roana in riferimento al contratto di appalto il Tribunale l’ha qualificata come azione di risarcimento conseguente all’inadempimento dell’obbligazione di facere assunta con l’accordo del 27 novembre 2009, così in definitiva incorrendo in una pronuncia extra petita”, laddove, per converso, il committente aveva inteso affiancare alla denuncia dell’originario inadempimento quello derivato a seguito della transazione. 2.d) In tal senso, giova ricordare che l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di garanzia (Sez. 2, n. 14815 del 7 giugno 2018).

Conseguentemente, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello diVenezia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce del principio di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa c