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Ordinanza Interlocutoria — n. 23412/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to lack of precedent on honorary prosecutor daily fee interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23412/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a new public hearing because the legal issue lacked established precedent. Silvia Cesarina Stornelli argued that the lower court incorrectly interpreted judicial organization rules regarding daily fees for honorary vice prosecutors, claiming distinct procedural types should count separately. The court agreed to defer the decision pending the outcome of a related case already assigned to the First Section.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: When a cassation appeal raises a relevant legal question without existing precedent, the court must remand the case to a public hearing for further examination.

Parole chiave

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cassation remand lack of precedent public hearing honorary prosecutor judicial fees procedural types interlocutory order calcolo delle indennità giornaliere

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 380-bis.2 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
art. 127 c.p
72 dell’ordinamento giudiziario, il quale considera distintamente l’udienza dibattimentale, l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo e i procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p..
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Testo completo

ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28429/2018 R.G. proposto da : SILVIA CESARINA STORNELLI , elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA CARLO FELICE n. 103, presso lo studio dell’avv. GIULIA LO RE (LROGLI85R52A515P), rappresentat a e difes a dall'avv . MARIO PETRELLA (PTRMRA52E10C783G) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587),che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 379/2018 pubblicata il 28febbraio 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere DANILO CHIECA Rilevato quanto segue:

Con sentenza n. 379/2018 del 28 febbraio 2018 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione proposta da Silvia Cesarina Stornelli avverso la decisione di primo grado assunta dal Tribunale della stessa città in data 23 settembre 2011, con la quale era stata respinta la domanda da lei avanzata nei confronti del Ministero della Giustizia al fine di ottenere il pagamento della seconda indennità giornaliera per le attività di udienza svolte nell’esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Avezzano nel periodo compreso fra il marzo 2001 e l’aprile 2008.

Contro la predetta sentenza d’appello la Stornelli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dal Ministero della Giustizia. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria. Con l’unico motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli abrogati artt. 4, comma 2, D. Lgs. n. 273 del 1989 e 72 dell’ordinamento giudiziario, applicabili ratione temporis nel testo vigente fino al 1° dicembre 2008.

Si assume che la Corte aquilana avrebbe male interpretato le norme innanzi citate, erroneamente ritenendo che, ai fini dell’attribuzione della seconda indennità giornaliera in favore dei viceprocuratori onorari, ricorra unicità di udienza quando procedimenti diversi (dibattimentali, camerali e di convalida degli arresti) siano trattati da un solo giudice nella medesima giornata. Da una più attenta lettura coordinata delle stesse emergerebbe, invece, con estrema chiarezza, che il concetto di udienza non è legato al Giudice che la tiene o all’arco temporale in cui vengono trattate le cause, ma è connesso alla tipologia dei giudizi da trattare secondo determinati ruoli , e precisamente alla classificazione di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 72 dell’ordinamento giudiziario, il quale considera distintamente l’udienza dibattimentale, l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo e i procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p..

Si aggiunge che soltanto nella successiva versione dell’art.4 D. Lgs. cit. risultante a sèguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 15 del 2008, convertito in L. n. 186 del 2008 -non applicabile però alla presente fattispecie- era venuto meno il precedente richiamo all’art. 72 dell’ordinamento giudiziario, essendo stato espressamente previsto il riconoscimento del diritto a un’ulteriore indennità nel caso in cui il complessivo impegno lavorativo del vice procuratore onorario per le attività di udienza avesse superato le cinque ore giornaliere, a prescindere dalla tipologia dei procedimenti trattati.

Proprio la nuova formulazione della norma, operante solo pro futuro, costituirebbe la prova più evidente della corretta interpretazione del testo previgente propugnata dalla ricorrente. Considerato: -che la medesima questione di diritto sollevata in questa sede dalla Stornelli è stata posta a fon damento de l ricorso n. 24255/2017 R.G. assegnato alla Prima Sezione; -che, con ordinanza interlocutoria n. 10275/2023 depositata il 18 aprile 2023, la predetta Sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione, riguardo alla quale non constano precedenti di legittimità;

Ritenuto, pertanto, opportuno rinviare la presente causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione del ricorso anteriormente proposto;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione del ricorso n. 24255/2017 R.G. assegnato alla Prima Sezione Civile, rimesso alla pubblica udienza con ordinanza n. 10275/2023 depositata il 18 aprile 2023. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda S