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Ordinanza — n. 23401/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding cost compensation for a summoned municipality in a traffic violation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23401/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Valter Napione's appeal against a lower court ruling that compensated litigation costs for the summoned Balangero Municipality. Napione argued he was only liable to the Prefecture and should not bear the municipality's costs since he had no reciprocal loss against them. The court held that any party exposed to litigation outcomes must also bear the costs of third parties summoned by judicial order, regardless of whether they were ultimately successful.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 6, comma 9 d.lgs 150/2011: A party exposed to the outcome of proceedings must also bear the costs incurred by third parties summoned by judicial order, even if the party was not strictly liable for those specific expenses.

Parole chiave

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litigation costs compensation judicial summons third party reciprocal loss requirement traffic violation opposition Cassation procedure dismissal restituzione e risarcimento eccezione di compensazione tassa di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il ricorrente lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 91, comma 1 c.p.c.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 6, comma 9 del d.lgs 150/2011
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9049/2006
Cass. n. 8886/2013
anche, in termini analoghi, Cass. n. 8886/2013).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16253-2022 proposto da: VALTER NAPIONE, rappresentato e dife so d a ll'avvocato MASSIMO CECCANTI; -ricorrente- contro PREFETTURA di TORINO, COMUNE di BALANGERO; -intimati- avverso la sentenza n. 1133/2021 del TRIBUNALE di IVREA, depositata il 15/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Con sentenza n. 13/2014, il Giudice di pace di Lanzo Torinese ha respinto l'opposizione proposta da Valter Napione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 143, comma undicesimo, d.lgs. 285/1992, per aver invaso la corsia di marcia opposta, delimitata da una striscia longitudinale continua, mentre transitava sulla strada Mathi - direzione Lanzo.

La sentenza è stata confermata in appello. Per quanto rileva nel presente giudizio, il Tribunale di Ivrea , constatato che al processo di primo grado aveva partecipato anche il Comune di Balangero, chiamato in causa su ordine del Giudice di pace, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, osservando che detto Comune aveva assunto la posizione di interventore adesivo, avendo interesse all'esito della lite, e aveva quindi titolo a partecipare al giudizio di secondo grado, data l'inscindibilità della causa in sede di impugnazione.

2. Valter Napione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, contestando con i primi due motivi la legittimazione a partecipare al giudizio del Comune di Balangero e con i successivi tre motivi il merito della opposizione e il quantum della condanna al pagamento delle spese. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18493/2020, ha accolto i primi due motivi, affermando che “il Comune non poteva partecipare al giudizio di primo grado in proprio, né poteva essere considerato parte necessaria di quello di appello, tanto più che la Prefettura si era già costituita in entrambi i gradi”, e ha rigettato gli altri tre motivi ; la Corte ha così cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Ivrea, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

2. Con sentenza 15 dicembre 2021, n. 1133, il Tribunale di Ivrea, quale giudice di rinvio , ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di Balangero e, in relazione alle spese di lite nei confronti del Comune, ha ritenuto che “sussistano i presupposti per la relativa compensazione, tenuto conto dell’esito complessivo della lite: da un lato, infatti, va valorizzata la sostanziale soccombenza dell’appellante [Valter Napione], con riferimento al merito delle contestazioni fo rmulate al verbale di contestazione della infrazione del codice della strada, del tutto rigettate in tutti e tre i precedenti gradi di giudizio; dall’altro lato, va debitamente valorizzato il fatto che l’estensione del contraddittorio all’ente comunale è stata disposta dal giudice di prime cure iussu iudicise all’esito della evocazione in giudizio l’ente comunale si è debitamente difeso”.

3. Avverso la sentenza Valter Napione ricorre per cassazione. La Prefettura di Torino e il Comune di Balangero non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorrente lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2, 100 c.p.c., nonché dell’art. 6, comma 9 del d.lgs 150/2011”: il ricorrente era risultato soccombente nel merito unicamente nei confronti dell’unico legittimo contraddittore, ossia la Prefettura di Torino ; nei confronti del Comune di Balangero il ricorrente si era limitato a chiederne l’estromissione, cosicché non si era verif icata rispetto al Comune di Balangero alcuna soccombenza reciproca e, pertanto, non vi erano le condizioni di legge per applicare il comma 2 dell’art. 92 c.p.c.; d’altro canto l’esito complessivo della lite invocato dal Tribunale di Ivrea non è requisito sufficiente per disporre la compensazione delle spese e neppure l’ulteriore argomento della estensione iussu iudicis del contraddittorio.

Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine allespese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti dispese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente, ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sonochiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente,chiamate in giudizio” (così Cass. n. 9049/2006; cfr . anche, in termini analoghi, Cass. n. 8886/2013).

Il ricorrente, pertanto, che ha proposto il giudizio di opposizione, nel quale è risultato soccombente nei due gradi di merito e nel giudizio di cassazione, avrebbe anche potuto essere condannato a pagare le spese del Comune di Balangero, spese che il Tribunale di Ivrea, nell’esercizio del potere discrezionale di cui al comma 2 dell’art. 92 c.p.c., ha invece compensato.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso a