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Ordinanza — n. 23400/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming postal notice nullity due to missing sender name and generic label.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23400/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the validity of a first-instance summons notification, arguing the postal receipt lacked the sender's name and used a generic label. The Court of Appeal rejected this, finding the notice was properly served and the recipient had actual knowledge of the deposit. The Supreme Court upheld this decision, ruling that while specific details are required, the absence of the sender's name in this context did not invalidate the notification since the recipient had access to the original act.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 4 legge 890/1982; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The omission of the requesting party's name in a postal notification receipt does not render the act null if the recipient had actual knowledge of the deposit and the original act was available.

Parole chiave

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postal notification nullity summons service validity missing sender name actual knowledge requirement art 8 law 890/1982 c.p.c. article 360 procedural defect notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 4 della legge n. 890/1982
In particolare, l’appellante ha contestato come la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
il primo motivo lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 156 commi 2 e 3 c.p.c.
Art. 327 comma 2 c.p.c.
L’appellante, premessa l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 327, comma 2 c.p.c., ha lamentato la nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 327, comma 2 c.p
L’appellante, premessa l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 327, comma 2 c.p.c., ha lamentato la nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado.
art. 140 c.p
art. 48 disp. att. c.p
dall’art. 48 disp. att. c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. 16601/2019
C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (Cass. 16601/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7025/2022 R.G. proposto da : sul ricorso 7025-2022 proposto da: ADRIANA GABRIELLA MACCHIAIOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIO PICCOLO; -ricorrente- contro ZAMBO EDIL GROUP S.R.L, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocat i LEONARDO PASETTOe ARIANNA FIOCCO; -controricorrente avverso la sentenza n. 384/2022 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 3/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Con atto notificato il 4 giugno 2021 Adriana Gabriella Macchiaioli ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano 31 agosto 2020, n. 5142 che, in sua contumacia, l’aveva condannata a pagare a Zambo Edil Group s.r.l. euro 310.000, a titolo di restituzione della caparra versata a seguito della conclusione di un contratto preliminare di vendita di un immobile. L’appellante, premessa l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 327, comma 2 c.p.c., ha lamentato la nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado.

In particolare, l’appellante ha contestato come la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 890/1982 presentasse dei vizi, con conseguente nullità della notificazione. Con la sentenza 3 febbraio 2022, n. 384, la Corte d’appello di Milano ha ritenuto valida la notificazione dell’atto introduttivo del processo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 327, comma 2 c.p.c. e tardività dell’appello proposto decorsi i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, che ha così dichiarato inammissibile.

2. Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione Adriana Gabriella Macchiaioli. Resiste con controricorso la società Zambo Edil Group s.r.l. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

1. il primo motivo lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 8 della legge 890/1982, nonché degli artt. 156, comma 2, 327 e 354 c.p.c.”; l’atto introduttivo del processo è stato notificato dal difensore dell’attrice ex legge n. 53/1994 avvalendosi del servizio postale ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 890/1982, che al comma 4 prevede che ove non sia stato possibile recapitare il piego e questo sia stato depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario, di tale deposito deve essere dato avviso contenente l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, mentre nel caso di specie nell’avviso “risulta totalmente omesso il nome del soggetto che ha richiesto la notifica, ossia la società Zambo Edil Group s.r.l.”, formalità indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto; inoltre l’avviso nemmeno chiarisce se si tratta di atti amministrativi o giudiziari perché reca la dicitura “atti amministrativi/atti giudiziari”, ingenerando confusione nel soggetto che riceve l’avviso; trova d’altro canto applicazione la giurisprudenza che sanziona con la nullità della notificazione la mancanza dei requisiti stabiliti per l’avviso di cui all’art. 140 c.p.c. dall’art. 48 disp. att. c.p.c.;

2. il secondo motivo lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art.156, commi 2 e 3 c.p.c.”; la Corte d’appello ha ritenuto che la mancata indicazione del nominativo del soggetto richiedente la notifica della citazione costituisca una mera irregolarità, ma anche ritenendola tale questa avrebbe comunque una funzione rilevante ai fini della conoscibilità dell’atto, atteso che l’atto di citazione non fu mai ritirato dalla ricorrente e che la notificazione non fu mai rinnovata, così che non vi è stata sanatoria del vizio.

I motivi sono infondati. È vero che “in tema dinotificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avve - nutodeposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (Cass. 16601/2019).

È però altrettanto vero che nel caso in esame – come osserva il giudice d’appello – non è contestato che l’avviso, che è stato depositato nel processo dalla ricorrente, sia stato puntualmente recapitato edeffettivamente prelevato. Quello che viene contestato dalla ricorrente è da un lato la mancanza della indicazione nell’avviso del nominat iv o dell’attrice, essendo indicato solamente lo studio legale del suo difensore, e dall’altro lato che vi sia la dicitura “atti amministrativi/atti giudiziari”. Il comma 4 dell’art. 8 della legge n. 890/1982 dispone che “l II.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 9.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello