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Ordinanza Interlocutoria — n. 23399/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to missing appeal judgment, ordering clerk to retrieve electronic case file for review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23399/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate judgment was missing from the file, preventing identification of the contested decision. The appellants argued they had deposited all documents on November 19, 2021, but the electronic record showed no such file. Consequently, the Court ordered the clerk to retrieve the electronic case file to verify the deposit date and contents.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: When the appealed judgment is missing from the file, rendering the object of the appeal indeterminate, the appeal is inadmissible and the case is remitted to the clerk to acquire the missing documents.

Parole chiave

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inadmissible appeal missing judgment indeterminate object electronic file clerk duty remission to clerk procedural defect ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”; b) “violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 369 c.p.c.
Il Collegio rileva che non risulta presente il fascicolo telematico dei gradi di merito e che non è quindi possibile controllare il deposito di atti dedotto dai ricorrenti e che è necessario disporne, alla luce della proposizione dell’istanza ex art. 369 c.p.c., l’acquisizione d’ufficio.
art. 360 c.p
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
art. 369 c.p
Il Collegio rileva che non risulta presente il fascicolo telematico dei gradi di merito e che non è quindi possibile controllare il deposito di atti dedotto dai ricorrenti e che è necessario disporne, alla luce della proposizione dell’istanza ex art. 369 c.p.c., l’acquisizione d’ufficio.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17536/2022 R.G. proposto da : ALBACORA SRL, MAGLIOCCA VALTER, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANZESE NICOLA (FRNNCL48H18B963M); -ricorrenti- contro POLIZIA STRADALEDI NAPOLI, PREFETTURA DI CASERTA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE n.24/2022, depositata i l 4/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società Albacora s.r.l. e Valter Magliocca hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. 9120/2011, con la quale è stata è stato rigettato il ricorso fatto valere contro un’ordinanza-ingiunzione resa dal Prefetto di Caserta.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 4 gennaio 2022, n. 24, ha dichiarato l’appello inammissibile. Dopo avere rilevato che le parti appellate (la Prefettura di Caserta e la Polizia stradale di Napoli) non si erano costituite, ha osservato che la parte appellante, dopo avere ritirato la sua produzione di parte, ha omesso di restituirla e che tra gli atti a disposizione del giudice non vi era la sentenza impugnata, il che anzitutto precludeva la possibilità di individuare la data di pubblicazione della medesima e poi di determinare l’oggetto del gravame e le statuizioni contestate, essendo la motivazione della pronuncia “non compiutamente evincibile dagli atti difensivi dell’appellante”, con conseguente inammissibilità del gravame.

2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Albacora s.r.l. e Valter Magliocca. Gli intimati Prefettura di Caserta e Polizia stradale di Napoli non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso contesta: a) “violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”; b) “violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”. I ricorrenti, invocando i parametri di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., contestano l’affermazione alla base della decisione impugnata, ossia che le parti appellanti non abbiano restituito il loro fascicolo, in quanto, “come emerge in maniera incontrovertibile dal fascicolo telematico, i ricorrenti, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, hanno depositato tutti gli atti relativi al primo e al secondo grado, in data 19 novembre 2021”.

Il Collegio rileva che non risulta presente il fascicolo telematico dei gradi di merito e che non è quindi possibile controllare il deposito di atti dedotto dai ricorrenti e che è necessario disporne, alla luce della proposizione dell’istanza ex art. 369 c.p.c., l’acquisizione d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria acquisisca copia degli atti del fascicolo telematico e in particolare l’indice dei depositi del 19 novembre 2021. Così deciso in Roma, nella camera d