Court allows appeal against traffic fine costs, ruling procedural errors do not justify expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's decision to award litigation costs to the defendant in a traffic violation case. The appellant argued that the first-instance judge erred by compensating costs despite the appellant's total victory, citing procedural delays in notice. The court rejected the lower court's reasoning, stating that procedural defects in administrative enforcement do not constitute the 'grave and exceptional reasons' required for cost compensation under Article 92 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; The compensation of litigation expenses is not justified by mere procedural errors in administrative enforcement, as such errors do not constitute the grave and exceptional reasons required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17787-2022 proposto da: GIULIA DEL GALLO di ROCCAGIOVINE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MORBINATI, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro PREFETTURA di ROMA; -intimata - avverso la sentenza n. 46 /202 2 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA , depositata il 14/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giulia del Gallo di Roccagiovine ha proposto appello avverso la sentenza n. 1664/2018 emessa dal Giudice di pace di Civitavecchia, con cui è stata accolta la sua opposizione avverso un verbale di contestazione della Polizia stradale, censurando la compensazione delle spese di lite, disposta dalgiudice pur essendo l’opponente risultata totalmente vittoriosa. Il gravame è stato respinto dal Tribunale di Civitavecchia, che con la sentenza n. 46/2022 ha confermato la pronuncia sulle spese di primo grado.
2. Avverso la sentenza d’appello Giulia del Gallo di Roccagiovine ricorreper cassazione. L’intimata Prefettura di Roma non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. La ricorrente lamenta “ erronea compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado, violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.” . Il motivo è fondato. Il Tribunale, dopo avere precisato che trova applicazione al caso in esame la formulazione dell’art. 92 c.p.c. - come modificata dal d.l. n. 132/2014 e interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 - che vincola la compensazione delle spese di lite alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ha ravvisato tali ragioni nella presenza “in atti di prova del titolodi responsabilità” contestato alla ricorrente, ossia l’ “essersi posta alla guida dell’autovettura di sua proprietà nonostante la presenza di fermo amministrativo sul veicolo, e quindi della condotta illecita oggetto dell’accertamento”, seppure il giudizio di opposizione “sia stato deciso in ragione della tardiva notificazione del verbale di contestazione”.
Le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione individuate dal Tribunale sono illogiche e prive di consistenza e sono affidate a una motivazione apparente. Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e “la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell'ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione” (così Cass. n. 2676/2013, v. negli stessi termini Cass. n. 8114/2011).
2. Il ricorso va pertanto accolto; cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata al Tribunale di Civitavecchia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella ca