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Ordinanza — n. 23368/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation dismisses appeal on costs omission, remands case to Appellate Court for full cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23368/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's claim regarding the second ground of appeal but allowed the first, finding the lower court failed to rule on litigation costs. The Appellate Court had awarded fees to the appellant but merely stated 'no costs' without a formal decision, violating procedural statutes. Consequently, the case was remanded to the Appellate Court in a different composition to issue a proper ruling on the disputed expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a lower court omits a substantive ruling on litigation costs despite statutory duty, the appeal is partially admissible, and the case must be remanded for a complete decision on the costs.

Parole chiave

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omitted cost ruling litigation expenses remand for decision procedural violation partial admissibility spese di ripristino ripetibili dell'avvocato spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23595/2022 R.G. proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CRESCENZIO, 20, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO, che la rappresenta e difende; - r icorrente - contro CERESOLI EMMA; - i ntimat a - avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n. 112/2022,depositata il 13/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Gina Tralicci conveniva Ceresoli Emma innanzi alla Corte d'Appello di Perugia per sentire accertare e condannare la convenuta al pagamento dei propri onorari professionali derivanti dalla proposizione, nella sua qualità di avvocatoe per conto della convenuta, di un ricorso ex lege 89 del 2001 elevato presso la medesima Corte d'Appello.

2. La Corte d'Appello di Perugia, con ordinanza n. 112/2022, accoglieva l'istanza e condannava la convenuta, rimasta contumace, al pagamento di €1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda a saldo, a titolo di compenso professionale per i due giudizi proposti dinanzi alla Corte d'appello dal difensore Gina Tralicci, omettendo di regolare le spese del giudizio di opposizione con la formula «nulla spese».

3. La suddetta ordinanza è stata impugnata per c assazione dall’avvocatoGina Tralicci. Resta intimata Emma Ceresoli. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. Lamenta l'assenza di pronuncia alle spese (si legge, infatti, nell’ordinanza «nulla spese») e richiama comunque la re gola della soccombenza. Ilricorso è fondato in ordine alla omessa pronuncia . La Corte di merito aveva infatti il dovere di provvedere sulle spese del giudizio, come prescrivono testualmente gli artt. 91 e 92 cpc, ma non lo ha fatto, limitandosi a dichiarare “nulla per le spese”. Il provvedimento va quindi cassato con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, affinché rimedi all’omissione esi pronunci anche sulle spese del presente giudizio .

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio; dichiara assorbito il secondo motivo. Così deciso in Roma, nella camera di