Italian Court dismisses appeal due to late filing of cassation petition after statutory deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to file the cassation petition within the required twenty-day period following notification. Luigi Masci successfully argued that the delay rendered the appeal procedurally impossible, a point the court confirmed by noting the petitioner's omission. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the petitioner to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation filed after the expiration of the twenty-day period following notification is inadmissible and may be declared so ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9623-2022 proposto da: MARIA ANTONIETTA RUCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ROSSI che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro LUIGI MASCI, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA BECECCO; -controricorrente avverso la sentenza n. 603/2021 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE Maria Antonietta Ruco ricorre per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Terni 20 luglio 202 1, n. 603. Il Tribunale di Terni – quale giudice di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 1188/2019 –accertava la responsabilità della ricorrente per i danni subiti da Luigi Masci a causa delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla terrazza a livello, con funzione di lastrico solare, dell’appartamento di proprietà di Ruco. Resiste con controricorso Luigi Masci. Memoria è stata depositata dal controricorrente, che eccepisce l’improcedibilità del ricorso.
CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va rilevato che, come risulta dalla attestazione della cancelleria datata 25 ottobre 2022, Maria Antonietta Ruco non ha depositato il ricorso per cassazione, che è stato notificato in data 17 febbraio 2022 nei confronti di Luigi Masci. L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente (cfr., da ultimo, Cass. n. 29889/2022).
La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha infatti il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e a evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (così Cass. n. 27571/2020).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
2. Lespese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200 , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella