Italian Supreme Court orders correction of cassation ruling to add cancellation of property registration upon joint party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a correction to a prior ruling that extinguished the case without mandating the removal of the property registration. The applicants jointly requested the cancellation of the judicial demand's transcription, arguing that procedural economy and Article 111 of the Constitution require such an order upon party consent. The court granted the correction, adding the specific cancellation instruction to the operative part of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2668 c.c.; Art. 111 Cost.: The omission of a party's request for the cancellation of a judicial demand's transcription in a cassation ruling is correctable if the parties jointly request it, ensuring the economy of proceedings and reasonable trial duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso congiunto iscritto al n. 4064/2023 R.G. proposto da FAZZARI AMALIA LUCIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato DOMENICO PORRARO e da CECCARELLI MARCO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANGELO GUANCIALE. –RICORRENTI– per la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24054/2022, pubblicata in data 3.8.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - i ricorrenti chiedono congiuntamente la correzione dell’ordinanza n. 24054/2022, con cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia, senza disporre la cancellazione della trascrizion e della domanda giudiziale, pure richiesta dalle parti; - che l’omissione è suscettibile di cor rezione, posto che la necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione Oggetto: correzione errore materiale della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass. 13715/2013;
Cass. 2896/2016; Cass. 18741/2016; Cass. 14753/2018; Cass. 34609/2021).
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza n. 24054/2022, nel senso che nel dispositivo, dopo le parole: “dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione”, va aggiunta la seguente espressione “e ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata a favore di Amalia Lucia Fazzari e contro Marco Ceccarelli presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, 1, in data 13.9.2007, (Registro generale n. 164.982 e Registro particolare n. 71.323). Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, i