Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23310/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; appeal filed after 20-day limit expired under Art. 369 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23310/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory twenty-day period following notification. The appellant, Giovanni Portoghese, sought to challenge a lower court's dismissal of his claim for professional fees, but the appeal was lodged on September 26, 2018, well after the deadline. The court ruled that the failure to file within the prescribed time renders the appeal procedurally impossible regardless of the merits of the underlying dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation filed after the expiration of the twenty-day period from notification is inadmissible and must be declared so ex officio.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal statutory time limit procedural inadmissibility art. 369 CPC late filing compensazione della rendita risarcimento per errore giudiziario compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
5 dello stesso art. 360 c.p.c.) e la violazione ed errata applicazione di non meglio precisate norme di diritto, denunciando, in Ric.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
28 del controricorso); - l e spese devono essere poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
28 del controricorso); - l e spese devono essere poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 360 c.p
5 dello stesso art. 360 c.p.c.) e la violazione ed errata applicazione di non meglio precisate norme di diritto, denunciando, in Ric.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU n. 20627 del 17 luglio 2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26570-2018 proposto da: PORTOGHESE avv. GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria 15, presso lo studio dell'avv. Patrizia Oliva , rappresentato e difeso da sestesso; -ricorrente - contro COSTANZO PIETRO, elettivamente domiciliato in Roma, v iale Degli Ammiragli 46, presso lo studio dell'avv . Gianluca Capasso , rappresentato e difeso dall'avv.Franca Natali come da procura su foglio separatocongiunto al controricorso , con indicazione dell’indirizzo pec ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2156/2018 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2018;

Ric. 2018 n. 26570 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; letta la memoria di parte ricorrente; rilevato che: -con sentenza n. 322/2010, il Tribunale di Benevento definì due giudizi riuniti, il primo relativo alla restituzione dell’acconto chiesta dalla cliente Marta Annita Repice, dante causa di Pietro Costanzo, nei confronti dell’avvocato ricorrente Giovanni Portoghese e il secondo intentato dallo stesso Giovanni Portoghese, quale erede di Michele Portoghese,e da altro avvocato Antonio Portoghese per il pagamento di onorari relativi a plurime attività professionali; dichiar ò prescritti i crediti professionali dell’avv.

Michele Portoghese def unto e liquidò il compenso spettante all’avv. Giovanni Portoghese e all’avv. Antonio Portoghese in Euro 4.360,00, pari all’importo indebitamente trattenuto dall’avv. GiovanniPortoghese, dichiarando integralmente compensate le somme reciprocamente spettanti, oltre alle spese giudiziali; -con sentenza n. 2156/2018, la C orte di appello ha rigettato l’appello di Giovanni Portoghese e ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’appello di Portoghese Antonio (sul presupposto dell’intervenut a accettazione, da parte dell’appellato Pietro Costanzo, della rinuncia all’impugnazione degli eredi del citato avv.

Antonio Portoghese); - avverso questa sentenza l’avv. Giovanni Portoghese ha proposto ricorso per cassazione prospettando, senza articolare compiutamente le censurein riferimento alle ipotesi di vizi rilevanti individuate dall'art.360 cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ( peraltro, come dedotta, inammissibile ai sensi del novellato n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c.) e la violazione ed errata applicazione di non meglio precisate norme di diritto, denunciando, in Ric. 2018 n. 26570 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 3 - ogni caso, doglianze dirette a sollecitare una completa rivalutazione del merito della causa; -Pietro Costanzo ha resistito con controricorso; considerato che: -il ricorso risulta formalmente depositato in cancelleria il 26 settembre 2018 e, quindi, non nel termine di venti giorni successivi alla sua notifica, avvenuta a mezzo pec in data 31/7/2018, pur scomputando il periodo disospensione feriale; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica dell’impugnazione comporta, a norma dell'art. 369, comma I , cod. proc. civ., l'improcedibilità dello stesso, rilevabile d'ufficio e comunque, nella specie, anche eccepito dal controricorrente (v. pag. 28 del controricorso); - l e spese devono essere poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto(per l’estensione della necessità di tale attestazione anche in caso di decisioni di improcedibilità del ricorso v., da ultimo, Cass.

SU sentenza n. 20627 del 17 luglio 2023).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ric. 2018 n. 26570 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 4 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d