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Sentenza — n. 23246/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by religious institute as they were fully victorious in lower courts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23246/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because the religious institute was entirely victorious in both first and second instance proceedings. The institute argued for the nullity of a conditional legacy, but the lower courts had already rejected their request to resolve the legacy for non-performance. Since the institute had no practical interest in challenging a judgment that favored them, the appeal lacked standing under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: A party who is fully victorious in the lower courts lacks the practical interest required to file a cassation appeal, rendering the request inadmissible.

Parole chiave

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lack of interest to appeal practical interest requirement conditional legacy resolution of legacy inadmissible cassation appeal religious institute non-performance of burden mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334 c.p.c.
Ciò reca con sé l’inefficacia ex art. 334 co.
Art. 2697 c.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1379 c.c.
La seconda censura fa va- lere che in ogni caso tale onere sia nullo ex art. 1379 c.c. (a tale pro- posito, si invoca Cass.
Art. 327 c.p.c.
Si applica ratione temporis il termine annuale ex art. 327 co.
art. 100 c.p
art. 1455 c.c
art. 1379 c.c
La seconda censura fa va- lere che in ogni caso tale onere sia nullo ex art. 1379 c.c.
art. 1158 c.c
S i dedu c e violazione dell’art. 1158 c.c.
artt. 116 c.p
2 c.c., errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, illogicità del giudizio di fatto, violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 111 cost., omessa decisione su que- stione determinante ai fini della causa.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 28307/2020
Cass. 15240/2017
(a tale pro- posito, si invoca Cass. 15240/2017).
Cass. SU 26242/2014
Cass. 11077/2023
Cassation court dismisses appeal on parking easement claim due to lack of legal basis and procedural defects.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26332/2017 proposto da : ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO MARCUCCIO e PAOLO SANSONETTI , domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato GAETANO CARLETTI; -ricorrente- contro MARCHESE MARIA ROSARIA, MAGGI LUCIA, MELE ANNA, MARCHESE VALERIA, MARCHESE ELEONORA, MARCHESE CARLA, MARCHESE EMI- LIA, MARCHESE EMILIO, MARCHESE MARIA GRAZIA, MARCHESE MARCO, rappresentati e difes i dall'avvocato LILIA LUCIA PETRACHI , domiciliatiin Roma presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO MAGI ; -ricorrenti incidentali- nonché DENTONI GIUSEPPE, DENTONI NICETA, DENTONI TERESA; -intimati- 2di 8 – RG 26 332 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 0 ) – Caponi Est. avverso la sentenzad ella CORTE D I APPELLO DI LECCE n. 1059/2016 depositata il 02/11/2016.

Udita la relazione svoltanella udienza pubblica del 22/03/2023 dal c on- sigliere REMO CAPONI; udite le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale, CORRADO MISTRI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorsoincidentale; uditi gli avvocati MARCELLO MARCUCCIO e LILIA LUCIA PETRACHI. FATTI DI CAUSA Nel 2003 Mario e Antonio Marchese, Niceta, Teresa e GiuseppeDen- toni, questi ultimi tre quali eredi di Vita Grazia Marchese, ai quali si aggiungeva Niceta Marchese con intervento adesivo autonomo, conve- nivano dinanzi al Tribunale di Lecce l'Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate per la risoluzione di legato per inadempimento del correlativo onere, con contestuale accertamento del «diritto degli attori al suben- troimmediato nella proprietà e nel possesso di tutti i beni indicati nel legato».

Gli attori narravano: nel 1964 veniva pubblicato, su istanza della si- gnora Donata Marra, il testamento olografo della Baronessa Teresa D'Amelj, con il quale costei disponeva tra l’altro: «Lego alla Suore Stig- matine di San Francesco la mia casa di Melendugno, con annesso agru- meto, orto e casa colonica, i locali adibiti ad asilo infantile ed il locale attualmente adibito a magazzino cereali ed in parte fittato. Lego pure alle stesse la masseria ‘Lama’, e preciso: i locali coperti, le scorte vive e morte ed i seguenti appezzamenti denominati:

‘Vigna-Casa-Mac- chiosa –Fellitto-Aja’ con l'obbligo di continuare a mantenere l'asilo in- fantile nell'attuale consistenza per i bambini del Comune di Melendugno ed adibire i locali dell'attuale magazzino ed annessi ad oratorio semi- pubblico». Gli attori aggiungevano che, con lo stesso testamento, 3di 8 – RG 26 332 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 0 ) – Caponi Est. Teresa D'Amelj aveva istituito sua erede universale Donata Marra (della quale costoro erano eredi per varie linee) e che l'Istituto religioso aveva adempiuto l'onere fino al 30/06/2003, quando la casa e l'asilo venivano chiusi per l'impossibilità di assicurare il «ricambio generazio- nale».

Nel costituirsi in giudizio, l’Istituto religioso contestava il proprio l’inadempimento e deduceva che: (a) il modusera stato rispettato fino al giugno del 2003; (b) non vi era un termine per l'adempimento dell'o- nere; (c) né vi era stata una diffida ad adempiere la disposizione te- stamentaria; (d) l'asilo era stato comunque gestito da soggetti terzi affidatari del servizio; (e) la chiusura dell'attività era dovuta a impos- sibilità temporanea della prestazione. Infine, il convenuto eccepiva la prescrizione dell'azione proposta, nonché l'intervenuta «prescrizione acquisitiva».

In primo gradola domanda veniva rigettata. Il Tribunale giungeva a tale conclusione, secondo la sintesidella sentenza della Corte di appello oggetto di ricorso per cassazione: «ritenendo che la legittimazione at- tiva, che astrattamente competeva agli eredi, nel concreto difettasse avendo costoro coltivato con l'azione un interesse (ex art. 100 c.p.c.), quello di conseguire tout court la proprietà dei beni legati, differente da quello sotteso alla legge [art. 677, co. 2 c.c.] di perpetuazione dell'esecuzione dell'onere […], carenza che si riverberava pure sulla importanza del denunciato inadempimento, giacché l'interesse dell'al- tra parte (ex art. 1455 c.c.) sarebbe dovuto essere quello ‘di ordine generale del rispetto della volontà del testatore’ e non quell'altro della mera appropriazione dei beni legati; che la prova testimoniale avesse dimostrato l'utilizzazione attuale, seppure per interposta gestione, dei beni per gli scopi, asilo infantile ed oratorio, avuti di mira dal testatore (pur avendo il legatario trasferito altrove la propria residenza)». 4di 8 – RG 26 332 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 0 ) – Caponi Est.

In secondo grado, la Corte di appello ha ritenuto che l’onere imposto debba ritenersi il solo motivo determinante della disposizione (ex art.648 co. 2 c.c.) in quanto «emerge l'intenzione precipua della D'Amelj di soddisfare l'interesse pedagogico dei bambini del posto, in primo luogo, a continuare a servirsi dell'asilo infantile già attivo ed a fruire altresì di un istituendo oratorio semipubblico, però non meglio definito […] e quindi costituente onere indeterminato non esigibile e riscontra- bile. Sicché […] deve concludersi che l'unico onere dagli stessi eredi ritenuto esigibile sia quello afferente all'asilo infantile».

Tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto, sulla base dell’istruzione probatoria , che «non vi sia stata alcuna espressa o tacita dismissione dell'obbligazione modale ma, al contrario, l'attivo esperimento di idonee iniziative volte alla prosecuzione dell'attività, di fatto proseguita negli anni scolastici successivi nonostante il trasferimento della residenza delle onerate […]. Sicché, essendosi con l’azione desunto l'inadempimento da parte delle onerate dal loro trasferimento altrove, ma costituendo l'inadem- pimento necessario al fine della risoluzione della disposizione testa- mentaria quello di rilevante importanza e decisività su delineato, si deve concludere che un inadempimento siffatto non si sia realizzato nel caso in esame».

Su questa base, nel 2016, la Corte di appello diLecce ha rigettato i due atti di appello riuniti proposti dagli eredi e – previa integrazione della motivazione – ha confermat o la sentenza di primo grado. Nel marzo del 2017, la parte attrice, appellante soccombente, ha inviato al convenuto due note con le quali ha lamentato lo stato di abbandono degli immobili oggetto del legato, che non sono più adibiti ad asilo d'infanzia dall'anno scolastico 2007/2008, ed ha intimato l'a- dempimento del modus e, in difetto, la riconsegna l'immobile, in con- seguenza della risoluzione della disposizione testamentaria per 5di 8 – RG 26 332 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 0 ) – Caponi Est. inadempimento.

Nell’aprile del 2017, il Comune di Melendugno ha ap- provato il progetto preliminare per «l'acquisizione, il recupero, la riqua- lificazione e la valorizzazione del Castello D'Amelj»; sicché i beni og- getto della disposizione testamentaria sono stati sottoposti a procedura di espropriazione per pubblica utilità». Ricorre in cassazione l’Istituto religioso convenuto con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte attrice con controricorso e ricorso incidentale con due motivi, illustrati da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Q uest o l’ ordine dell’esposizione : motivi del ricorso principale (2), motivi del ricorso incidentale(3), esame (4), sintesi (5). 2. -Con il primo motivo del ricorso principale si censura che la Corte di appello abbia considerato «l'obbligo di continuare a mantenere l'asilo infantile nell'attuale consistenza […] ed adibire i locali del magazzino […] ad oratorio semipubblico» quale solo m otivo determinante la di- sposizione testamentaria, mentreavrebbe dovuto ritenere nullo il vin- colo di destinazione perpetuo in quanto limitativo del diritto di proprietà acquisito dall'Istituto attraverso il legato.

Si deduce violazione degli artt. 1379, 1362 c.c., in relazione agli artt. 1453 ss. c.c., nonché mo- tivazione illogica, contraddittoria e carente. Il motivo racchiude così in sé due censure distinte. La prima mette in discussione l’interpretazione che l’onere di mantenere l’asilo infantile abbia costituito l’unico motivo determinante la disposizione testamentaria. La seconda censura fa va- lere che in ogni caso tale onere sia nullo ex art. 1379 c.c. (a tale pro- posito, si invoca Cass. 15240/2017). Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbiacon- sideratola parte attrice fornita di interesse ad agire per la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento dell’onere.

Si ar- gomenta che la parte attrice non ha dedotto in giudizio il diritto 6di 8 – RG 26 332 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 0 ) – Caponi Est. all’adempimento del modus, con l’onere implicato di subentrare nella posizione giuridica del legatario inadempiente (si invoca Cass.2487/1999). Infatti, la risoluzione della disposizione testamentaria la- scia in vita l’obbligazione inadempiuta e comporta la sostituzione dell’onerato. Si deduceviolazione degli artt. 100, 112 c.p.c., 648 c.c. e omesso esame circa fatti decisivi. Con il terzo motivosi censura che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di acquisto per usucapione dei beni og- getto del legato .

S i dedu c e violazione dell’art. 1158 c.c. e omesso esame circa fatti decisivi. 3. –Con il primo motivo del ricorso incidentale, la parte attrice de- nuncia l'inammissibilità del ricorsoprincipale per difetto di interesse ad impugnare, poichél'Istituto religioso è risultato pienamente vittorioso in appello. Si argomenta: «l'Istituto religioso confessa […] che l'unico motivo che la spinge a chiedere la riforma della sentenza della Corte di appello di Lecce è legato al fastidio di dover continuare ad adempiere il modus anche per il futuro; ed infatti la Corte di appello di Lecce, nonostante accogliesse le domande dell'istituto ricorrente, non dichia- rava (né avrebbe potuto) che il dovere di adempiere al modus fosse venuto meno e che le suore stimmatinene fossero liberate».

Si deduce violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si censura che la Corte di appello abbia considerato solo la documentazione prodotta dall’Isti- tuto religioso, non le risultanze delle prove testimoniali e non abbia disposto l’ispezione giudiziale richiesta dalla parte attrice. Si deduc e violazione dell'art. 648 co. 2 c.c., errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, illogicità del giudizio di fatto, violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 111 cost., omessa decisione su que- stione determinante ai fini della causa. 7di 8 – RG 26 332 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 0 ) – Caponi Est. 4.

–Del ricorso principale è da dichiarare l’inammissibilità, poiché è stato proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, che quindi è priva di interessa ad impugnare(cfr. Cass. 28307/2020). L’interesse ad impugnare deriva normalmente dalla soccombenza pratica (totale o parziale), cioè dal fatto che la parte: se attrice, si è vista rigettare in tutto o in parte la domanda da lei proposta; se con- venuta, si è vista accogliere in tutto o in parte la domanda contro di lei proposta. Nel caso di specie, l’Istituto religioso ha proposto ricorso per cassa- zione avverso una sentenza di appello che ha confermato la sentenza di primo grado nel suo dispositivo di rigetto della domanda di risolu- zione di legato per inadempimento del correlativo onere, proposta dagli eredi dellatestatrice contro di l ui .

Dal punto di vista pratico, l’Istituto convenuto è risultato integralmente vittorioso, in primo grado e in ap- pello, e quindi difetta di interesse a proporre ricorso per cassazione. Né l’interesse a proporre ricorso per cassazione può essere recupe- rato, nel caso di specie, poiché il ricorrente fa valere la questione di nullità ex art. 1379 c.c. (così come interpretato estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. in particolare Cass. 15240/2017, re- lativa anch’essa ad un legato modale)del vincolo imposto attraverso il modus.

Infatti, tale questione non è coperta dal giudicato che si va a formare con la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso in cassazione, poiché il rigetto della domanda di risoluzione del legato modale rinviene il suo motivo portante in una ragione più liquida, intorno alla quale si circoscrivono i limiti oggettivi del giudicato (cfr. Cass. SU 26242/2014, p. 72, paragrafo 7.1., n. 3). Il ricorso principaleè inammissibile. Ciò reca con sé l’inefficacia ex art. 334 co. 2 c.p.c. del ricorso inci- dentale, in quanto tardivo. L a sentenza impugnata è stata depositata 8di 8 – RG 26 332 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 0 ) – Caponi Est. il 2/11/2016 e mai notificata.

Si applica ratione temporis il termine annuale ex art. 327 co. 1 c.p.c. che, con l’aggiunta del periodo di so- spensione feriale dei termini (dal 2015: 31 giorni) , è scaduto il 4/12/2017. Il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato l’11/12/2027. 5. –Il ricorso principale è inammissibile. Il ricorso incidentale tardivo rimane privo di efficacia. Vi è ragione di compensare le spese del giu- dizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente(non della parte ricorrente in via incidentale, poiché il ricorso incidentale è inefficace: cfr.

Cass. 11077/2023), di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unifi- cato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, l’inefficacia del ricorso incidentale e compensate le spese del giudizio di legittimità. Vi sono i presupp