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Ordinanza — n. 23222/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on damages and usucapion, upholding negative servitude claim against rural property owners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23222/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the third ground of the main appeal admissible while dismissing the remaining grounds and the incidental appeal as inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to assess specific facts regarding damages and usucapion, claiming the defendants' continued passage destroyed privacy and habitability. The court rejected these arguments, ruling that the appellate court properly evaluated the evidence and that the appellants failed to provide valid proof of damages or a specific decisive fact warranting a new factual review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; The Court of Cassation holds that an appeal alleging the omission of a decisive fact is inadmissible if it merely seeks a new fact-finding exercise without identifying a specific fact not previously examined, and that claims for damages must be supported by valid evidence to avoid equitable reconstruction of facts.

Parole chiave

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actio negatoria servitutis omesso esame fatto decisivo usucapione servitù risarcimento danni inammissibilità ricorso Corte di Cassazione rinvio Corte d'Appello accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.
Col primo e col secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto presentano le stesse criticità di formulazione, i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.
Art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.
Col primo e col secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto presentano le stesse criticità di formulazione, i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.
Art. 949 comma 2° cod. civ.
Art. 1226 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
art. 112 c.p
la violazione dell ’ art. 112 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.619/2019 R.G. proposto da : AVOSSA GIUSEPPE e BRUNO CATERINA, elett ivamente domiciliat i in Bellizzi, via Roma n. 175 presso lo studio dell’avv. Pasquale Pizzuti (PZZPQL57P09F481T), che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; -Ricorrenti- contro VICINANZA GIUSEPPE, VICINANZA FRANCO e DOMINICI MAR IA LUISA, elettivamente domiciliati in Salerno, via A. Diaz n. 69 presso lo studio degli avvocati Virgilio Di Filippo (DFLVGL52A22D390C) e Artemio Baldi (BLDRTM51P07C361G) , che li rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -Controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 1719/2018depositata il 07/11/2018 .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7/07/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 7.8.2003, Vicinanza Giuseppe, Vicinanza Franco e Dominici Maria Luisa, comproprietari per successione legittima a Vicinanza Renato di un fondo agricolo in Salerno, frazione di Giovi (nel catasto terreni del Comune di Salerno a foglio 20, particelle 310 e 578) e di parte dell’annesso fabbricato rurale (nel catasto terreni del Comune di Salerno a foglio 20, particella 417), che erano stati concessi in affitto agrario prima ad Avossa Giovanni e poi alla moglie dello stesso, deceduta il 5.12.1997, e per i quali avevano ottenuto il rilascio dagli eredi degli stessi Avossa Giuseppe, Marina e Carmela il 12.11.2001 a seguito di sentenza del Tribunale di Salerno sezione specializzata agraria, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno Avossa Giuseppe, che con atto dell’11.1.1985 aveva acquistato in comunione con la moglie Bruno Caterina dagli eredi di Vicinanza Ernesto l’altra parte del fabbricato rurale, costituita da un locale terraneo, una stanza sovrastante e la parte corrispondente del sottotetto e due piccole aree pertinenziali (nel catasto terreni del Comune di Salerno a foglio 20, particelle 579 e 818), oltre ad una stalla.

Sostenevano gli attori che al momento del rilascio dei beni affittati esisteva una baracca in lamiera realizzata da Avossa Giuseppe, che in parte sorgeva sulla loro particella 310, ed in parte sulla proprietà del convenuto, e di essa chiedevano la rimozione sia perché in parte realizzata sul loro terreno, sia perché in parte edificata a distanza inferiore a quella minima di dieci metri dal confine stabilita dalla normativa comunale. Gli attori esercitavano inoltre l’actio negatoria servitutis chiedendo che fosse ordinato ad Avossa Giuseppe di non esercitare il passaggio sulla loro particella 310 per raggiungere la particella 818, nonché attraverso l’androne, la rampa di scale, il vano al primo piano ed il sottotetto della parte di fabbricato rurale di loro proprietà per raggiungere il vano al primo piano e la sovrastante porzione di sottotetto di proprietà del convenuto, e domandavano l’apposizione dei termini tra i fondi delle parti, oltre alla condanna di Avossa Giuseppe al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in primo grado Avossa Giuseppe, che si opponeva alla domanda di rimozione della baracca, a suo dire esistente in loco da oltre venti anni, chiedendo di essere riconosciuto proprietario per usucapione della porzione della particella 310 da essa occupata, non si opponeva all’apposizione dei termini, sosteneva di essere proprietario della particella 579 nella sua maggiore estensione esistente al momento del suo acquisto nel 1985 (165 mq), e quindi anche di quella parte poi identificata come particella 310 a seguito di frazionamento illegittimo a lui sconosciuto sulla quale esercitava il passaggio contestato dagli attori, ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare la sussistenza in favore della sua porzione di fabbricato rurale delle servitù di passaggio contestate dagli attori, costituitesi per destinazione del padre di famiglia in quanto sia il terreno che il fabbricato rurale erano in origine di un unico proprietario, Vicinanza Pietro, dal quale per divisione e vendita erano pervenuti nel 1955 per atto del notaio Gargano ai danti causa delle parti, Vicinanza Renato e Vicinanza Ernesto, o comunque da lui acquisite per usucapione ventennale.

Gli attori controdeducevano che i presupposti della costituzione delle servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione erano insussistenti anche perché il terreno ed il fabbricato rurale annesso erano stati affittati fino al 2001, ed eccepivano la prescrizione per non uso ventennale della servitù di passaggio eventualmente costituita nel 1955 per destinazione del padre di famiglia, in quanto il dante causa del convenuto, Vicinanza Ernesto, ed i suoi eredi dopo la sua morte, non avevano mai utilizzato tali servitù non essendosi mai recati sul posto.

Integrato il contraddittorio nei confronti di Bruno Caterina, che proponeva le stesse domande ed eccezioni del marito, Avossa Giuseppe, e riproposte contro di lei dagli attori le stesse eccezioni, il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1508/2011, accoglieva l’actio negatoria servitutis, ritenendo insufficienti le prove testimoniali per supportare la domanda di usucapione delle servitù di passaggio per mancanza di un esercizio continuativo, rigettava l ’ azione di apposizione dei termini in quanto mancava il presupposto della certezza del confine tra i fondi e non era stata esercitata l’azione di regolamento dei confini, ordinava ad Avossa Giuseppe e Bruno Caterina di rimuovere la baracca e li condannava alle spese processuali.

A seguito d’impugnazione da parte di Avossa Giuseppe e Bruno Caterina anche relativamente alla domanda riconvenzionale di costituzione della servitù di passaggio sul fabbricato rurale per destinazione del padre di famiglia, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1719/2018 del 5/7.11.2018, respingeva l ’ appello principale e quello incidentale, dichiarava compensate per 1/3 le spese processuali di secondo grado ed Avossa Giuseppe e Bruno Caterina venivano condannati a pagare i residui 2/3 delle spese, da distrarre in favore del legale antistatario della controparte, avv.

Virgilio Di Filippo. Avverso la suddetta sentenza, notificata il 6.12.2018, hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 21.12.2018 , Avossa Giuseppe e Bruno Caterina, affidandosi a quattro motivi; hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale notificato il 23.1.2019 Vicinanza Giuseppe, Vicinanza Franco e Dominici Maria Luisa con un unico motivo. I ricorrenti principali hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. Col primo e col secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto presentano le stesse criticità di formulazione, i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione degli articoli 2909 e 934 cod. civ. ed in relazione all’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti individuato nel difetto di certezza del confine tra le parti desumibile dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda di apposizione dei termini che in primo grado era stata avanzata da Vicinanza Giuseppe, Vicinanza Franco e Dominici Maria Luisa, rigetto che avrebbe dovuto condurre, secondo i ricorrenti, al rigetto della domanda della controparte di rimozione della baracca ed al rigetto dell’actio negatoria servitutis riferita al passaggio esercitato da Avossa Giuseppe e Bruno Caterina sulla particella 310 del foglio 20 del catasto terreni del Comune di Salerno per raggiungere la loro particella 818. Tali motivi in relazione al richiamo all’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter comma 5° c.p.c., in quanto sia sulla domanda di rimozione della baracca che sull’actio negatoria servitutis sopra indicata vi è stata una duplice pronuncia conforme in primo ed in secondo grado, ed anche perché il giudicato interno che si assume trascuratonon aveva carattere di decisività. La sentenza del Tribunale di Salerno, confermata in secondo grado, infatti, pur formalmente rigettando la domanda di apposizione dei termini, non è entrata nel merito, e più propriamente ha considerato inammissibile tale domanda, in quanto sulla base delle allegazioni delle parti ha ritenuto insussistente il presupposto dell’azione ex art.951 cod. civ., che è rappresentato dalla certezza del confine, ed ha affermato che si sarebbe semmai potuta esercitare l’azione di regolamento dei confini, e proprio per via di quell’inammissibilità non ha svolto sul punto alcuna attività istruttoria, per cui nessun accertamento con efficacia di giudicato è stato compiuto sull’incertezza del confine tra i fondi delle parti, ed in ogni caso gli stessi ricorrenti avevano ammesso che la baracca insisteva almeno in parte sulla particella 310 del foglio 20 del catasto terreni del Comune di Salerno di proprietà degli attuali controricorrenti e che in parte si trovava ad una distanza dal confine inferiore ai dieci metri prescritti dalla normativa locale spiegando per la superficie altrui occupata dalla baracca e per il diritto di mantenere la baracca a distanza inferiore a quella legale dal confine domanda riconvenzionale di usucapione ordinaria.

Ne deriva che, sulla collocazione della baracca rispetto al confine, non era necessario svolgere alcuna specifica istruttoria, essendo sufficiente valutare la fondatezza, o meno, della riconvenzionale di usucapione, senza che l’esito della domanda di apposizione dei termini potesse essere considerato decisivo nell’uno, o nell’altro senso. Per l’accoglimento dell’actio negatoria servitutis ed il rigetto della riconvenzionale di Avossa Giuseppe e Bruno Caterina volta ad ottenere l’accertamento dell’acquisizione per usucapione della servitù di passaggio sulla particella 310 è stata invece decisiva la circostanza che fino al 2001 la particella 310 del foglio 20 del catasto terreni del Comune di Salerno sia stata affittata ai genitori di Avossa Giuseppe, che ha poi provveduto al rilascio, non essendo compatibile la detenzione colpossesso ad usucapionem.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.

4) c.p.c. la violazione dell ’ art. 112 c.p.c. e dell ’ art.1062 cod. civ., per non essersi pronunciata la Corte d ’ Appello di Salerno sulla domanda riconvenzionale, da loro riproposta in secondo grado, di accertamento della costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio per raggiungere il vano al primo piano e la porzione di sottotetto del fabbricato rurale di loro proprietà, ed in relazione all’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti senza però identificarlo. Al di là dell’improprio riferimento all’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c., per il quale peraltro manca l’ indicazione del fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sarebbe stato considerato, il terzo motivo è fondato e va accolto, in quanto la Corte d’Appello di Salerno non si è minimamente pronunciata sul la domanda riconvenzionale che era stata riproposta nell’atto di appello di Avossa Giuseppe e Bruno Caterina di accertamento della costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio per raggiungere il vano al primo piano e la porzione di sottotetto del fabbricato rurale di loro proprietà, e sulla contrapposta eccezione di prescrizione per non uso riproposta in secondo grado ed in Cassazione dalla controparte, avendo esaminato e respinto in motivazione solo le domande riconvenzionali di costituzione per usucapione delle servitù di passaggio, confermando l’accoglimento dell’actio negatoria servitutis disposto in primo grado in favore di Vicinanza Giuseppe, Vicinanza Franco e Dominici Maria Luisa.

Col quarto motivo, assai confuso, i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che non è stato identificato e che evidentemente non può consistere in una diversa valutazione delle prove testimoniali e documentali fornite in ordine all’avanzata domanda riconvenzionale di usucapione, per cui tale motivo è inammissibile perché in realtà volto a richiedere un nuovo giudizio di fatto da parte della Suprema Corte sulla base delle prove raccolte, come se si trattasse di un terzo grado di giudizio di merito. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta, con riferimento alla domanda di risarcimento danni respinta in secondo grado, in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 949 comma 2° cod. civ., 1226 e 2697 cod. civ., ed in relazione all’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti individuato nel non avere la Corte d’Appello di Salerno considerato che il terreno ed il fabbricato rurale erano stati in precedenza concessi in affitto per cui i proprietari erano interessati a ricavarne un reddito, e che il continuo illegittimo passaggio dei ricorrenti nel fabbricato Vicinanza-Dominici cancellava ogni forma di privacy, l ’ abitabilità e la naturale attitudine dei locali a contenere i beni in deposito. Tale motivo è inammissibile in quanto la Corte d ’ Appello di Salerno, valutando nel loro complesso le risultanze istruttorie, e quindi anche gli aspetti che sarebbero stati omessi dei quali non è stata indicata la prova specifica, ha ritenuto che non sia stata fornita una valida prova da parte degli attuali ricorrenti incidentali dei danni e della loro natura, precludendosi così la possibilità di ricorrere alla valutazione equitativa, e le violazioni di legge riferite agli articoli 949, 1226 e 2697 cod. civ. sono state invocate al solo fine di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti in base alle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede.

In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principalenei sensi di cui in motivazione; vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in r