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Ordinanza — n. 23221/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of res judicata regarding prior water damage liability judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23221/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the respondent's legal costs. The appellants argued that a prior judgment establishing their joint liability for water damage prevented them from successfully claiming adverse possession (usucapione) of the disputed apartment. The court held that the lower court's interpretation of the prior judgment regarding the nature of the appellants' possession fell within the free evaluation of evidence and was not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b c.p.c.; The Court of Cassation cannot review the interpretation of a prior judgment by the court of first instance if such interpretation is immune from legal error and logical defects, as it remains within the sphere of the judge's free evaluation of evidence.

Parole chiave

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violation of res judicata adverse possession usucapione free evaluation of evidence joint liability damages cassation inadmissibility revisione di una decisione esame di cassazione patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. b c.p.c.
Con l'unico motivo fatto valere i ricorrenti Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo in relazione all'art. 360 comma 1° n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico di Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo in solido, se dovuto.
art. 447 bis c.p
In data 15.3.2011 Torre Agostino, in pendenza del predetto giudizio risarcitorio, depositava al Tribunale di Genova separato ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
art. 324 c.p
lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c.
art. 2909 cod. civ
(cosa giudicata formale) e dell'art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8.6.2017 n. 14297
Cass. 21/07/1969 n. 2742
Cass. 23.7.1969 n. 2788
Cass. 21.3.1969 n. 902
2788; Cass. 21.3.1969 n. 902; Cass.
Cass. 24/01/1969 n. 222
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14423/2018 R.G. proposto da : TORRE GIOVANNA e MORETTI ALBERTO GIACOMO, elettivamente domiciliati in Roma Piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato GIULIA NICOLAIS (NCLGLI73H50H501D) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARIANNA ROVERE (RVRRNN69A66D969C) per procura in cal ce al ricorso, -Ricorrenti- contro TORRE AGOSTINO, elettivamente domiciliato in Roma Via Paolo Emilio n. 32, presso lo studio dell ’avvocato MARA CURTI (CRTMRA68M60H501U) rappresentato e difeso dall’avv.

PIER PAOLO PERA (PREPPL74L10I480H) per procura in calce al controricorso, e dall’avv. LUCADE MATTEIS (DMTLCU74L21D969R) per procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, -Controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 233/2018depositata il 09/02/2018 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26/05/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza n. 3645/2011 del 10.10.2011, passata in giudicato, il Tribunale di Genova, previo espletamento di CTU, accertava che le infiltrazioni d'acqua piovana provenivano dal terrazzo di copertura dell'appartamento all'interno 4 di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 9, di proprietà di Torre Agostino ammalorato, che era nella disponibilità dei convenuti Torre Giovanna (sorella dell’attore) e del marito della stessa Moretti Alberto Giacomo, ai quali era stato concesso in comodato con accordo verbale del 1987 dal proprietario, e che scendevano quindi nell'appartamento sottostante (interno 3), sempre di proprietà di Torre Agostino ma nella sua disponibilità, e condannava Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo in solido al risarcimento dei danni provocati per l'impedimento illecitamente frapposto all'effettuazione degli interventi manutentivi da parte del proprietario, che più volte aveva loro vanamente richiesto, anche formalmente, il rilascio dell’appartamento all’interno 4.

In data 15.3.2011 Torre Agostino, in pendenza del predetto giudizio risarcitorio, depositava al Tribunale di Genova separato ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per ottenere dalla sorella Torre Giovanna e dal cognato Moretti Alberto Giacomo il rilascio dell'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 9, interno 4, da essi detenuto in comodato d'uso verbale senza fissazione di un termine, e gli odierni ricorrenti, costituitisi il 22.6.2011, avanzavano domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile oggetto di causa. Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1809/2014 respingeva la domanda di rilascio avanzata da Torre Agostino, ritenendo non provata l'esistenza del contratto verbale di comodato d'uso dell'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 9, interno 4, ed accoglieva invece la riconvenzionale di usucapione.

Avverso la sentenza n. 1809/2014 del Tribunale di Genova proponeva impugnazione alla Corte d'Appello di Genova Torre Agostino, producendo la sentenza del Tribunale di Genova n.3645/2011 del precedente giudizio risarcitorio con la certificazione di passaggio in giudicato. Torre Giovanni chiedeva la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con accoglimento della sua domanda di rilascio immobile, e col rigetto dell'avversa riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del giudicato esterno implicito formatosi e documentato sull'esistenza del contratto verbale di comodato d'uso da lui concesso alla sorella Torre Giovanna ed al cognato Moretti Alberto Giacomo senza fissazione di termine per l'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 9, interno 4.

Costituitisi in secondo grado Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo, riproponevano le istanze istruttorie non accolte in primo gradoe chiedevano la reiezione dell'appello avversario. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 233/2018 del 3.1/9.2.2018, in riforma dell'impugnata sentenza, respingeva la domanda degli attuali ricorrenti di usucapione, condannandoli al rilascio in favore di Torre Agostino dell'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 9, interno 4, ed al pagamento delle spese processuali del doppio grado. Riteneva la Corte che col passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Genova n. 3645/2011 si fosse formato il giudicato implicito in ordine alla concessione del suddetto immobile in comodato d'uso senza fissazione di termine da parte di Torre Agostino in favore di Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo, dal momento che il diritto di proprietà di Torre Agostino su tale immobile e la sua detenzione in forza di contratto di comodato d'uso da parte degli attuali ricorrenti costituivano il necessario presupposto della condanna al risarcimento danni pronunciata, in conformità alla causa petendi azionata da Torre Agostino, costituita dall'impedimento posto dai convenuti comodatari agli interventi manutentivi che l'attore avrebbe dovuto eseguire come proprietario, e per effetto del rilevato giudicato esterno sulla sussistenza del comodato, riteneva precluso il riesame della domanda di usucapione.

Avverso la sentenza di appello, notificata il 19.3.2018, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a Torre Agostino il 9/10.5.2018, Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo, facendo valere un unico motivo, e Torre Agostino resiste con controricorso notificato il 16.6.2018. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. Per Torre Agostino in aggiunta all’avv. Pier Paolo Pera, si è costituito l’avv. Luca De Matteis. La causa, udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro, è stata decisa nell'adunanza camerale del 26.5.2023.

Con l'unico motivo fatto valere i ricorrenti Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo in relazione all'art. 360 comma 1° n.

3) c.p.c. lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale) e dell'art. 2909 cod. civ. (cosa giudicata sostanziale) sostenendo che l'impugnata sentenza avrebbe erroneamente ritenuto intervenuto con la sentenza n. 3645/2011 del Tribunale di Genova il giudicato implicito. Assumono i ricorrenti che esso si sia formato solo sui presupposti indefettibili della pronuncia richiesta (vedi in tal senso Cass. 8.4.2016 n. 6931; Cass. 5.7.2013 n.16824; Cass. Sez. lav. 6.4.2012 n. 5581; Cass.27.10.2011 n. 22416), ossia sull'esistenza di un contratto di comodato d'uso senza fissazione di termine dell'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 9, interno 4, concluso verbalmente dal proprietario Torre Agostino, con la sorella Torre Giovanna e col genero Moretti Alberto Giacomo.

Ritengono i ricorrenti che invece tale giudicato non sia stato presupposto indefettibile della domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua piovana proposta da Torre Agostino contro gli attuali ricorrenti, che ai fini dell'accoglimento aveva richiesto solo l'accertamento positivo dei danni da infiltrazione all'appartamento di sua proprietà all'interno 3 e dell'imputabilità degli stessi ai convenuti, che potevano però essere tanto detentori per comodato dell'immobile all'interno 4, quanto occupanti senza titolo dello stesso. Deducono i ricorrenti che dall'erronea individuazione del contenuto del giudicato esterno implicito l'impugnata sentenza ha fatto derivare la preclusione all'esame nel merito della loro domanda di usucapione dell'immobile, accolta in primo grado, e chiedono quindi di cassare l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione affinchè la stessa, liberata dal vincolo del giudicato implicito esterno, ed ammesse occorrendo le istanze istruttorie da loro formulate e riproposte, accolga la loro domanda di usucapione.

Con controricorso notificato il 16.6.2018, e quindi tempestivamente, Torre Agostino eccepisce l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 360 bis comma 1 n.

1) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Genova ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (Cass. sez. un.17.12.2007 n. 26482), e non sono stati offerti argomenti che siano univocamente rivolti a provocare un superamento dell'orientamento contestato attraverso valutazioni critiche dell'indirizzo predetto, né sono stati richiamati orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte contrastanti. Deduce poi il controricorrente l’inammissibilità ex art. 366 n.

6) c.p.c. in quanto i ricorrenti non hanno riportato compiutamente la motivazione ed il dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova n. 3645/2011, in particolare omettendo di riferire la parte relativa all'indicazione del contenuto dell'atto di citazione nel quale era riportato che Torre Agostino aveva concesso in comodato d'uso l'immobile in forza di accordi verbali e la parte della motivazione in cui il Tribunale di Genova aveva accertato in base alla testimonianza di Alessandra Bruna che l'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 9, interno 4, era stato concesso dal proprietario Torre Agostino ai convenuti a partire dal 1987, e che quest'ultimo aveva più volte richiesto sia verbalmente che per iscritto la restituzione dell'immobilesenza però ottenerla.

Il controricorrente ha poi evidenziato che la violazione della cosa giudicata, pur denunciabile in Cassazione come violazione di legge in quanto comporta la disapplicazione dell'art. 2909 cod. civ., può dar luogo all'accertamento degli estremi legali per l'efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, ma senza la possibilità per la Suprema Corte di sindacare l'interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, rientrante nella sfera di apprezzamento di quest'ultimo e quindi incensurabile in sede di legittimità purché immune da errori giuridici e da vizi di logica (in tal senso Cass. sez. lav. 8.6.2017 n. 14297).

Preliminarmente occorre osservare che i ricorrenti pur non avendo riportato testualmente ed integralmente nel ricorso, per esigenza di sintesi, la motivazione ed il dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova n. 3645/2011 del 10.10.2011, oltre a richiamare la produzione al n. 2 del fascicoletto di Cassazione da loro effettuata, e la produzione allegata anche all'atto di appello avversario, hanno riportato ampi stralci della motivazione di quella sentenza (vedi pagine 6 e 7 del ricorso). Essi permettono di stabilire la portata del giudicato implicito formatosi, per quanto qui interessa, per avere il Tribunale di Genova accolto la domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua piovana subiti da Torre Agostino quale proprietario dell'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 3, piano terzo, provenienti dall'appartamento sovrastante all'interno 4 sempre di sua proprietà, ritenendo le infiltrazioni imputabili a fatto e colpa esclusiva di Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo, che pur avendo ottenuto nel 1987 solo la concessione verbale in uso secondo le loro necessità e senza fissazione di termini di tale immobile da Torre Agostino (e quindi la detenzione a titolo di comodato precario), hanno sempre impedito al proprietario comodante, Torre Agostino, di accedere all'appartamento all'interno 4, per effettuarvi i necessari interventi di manutenzione.

Ne deriva che non é ravvisabile un'inammissibilità del ricorso in relazione alla previsione dell'art. 366 n.

6) c.p.c. Fondata invece è la dedotta inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis comma 1 n.

1) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Genova ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, richiamando in motivazione la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 17.12.2007 n. 26482, secondo la quale “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”, e non sono stati richiamati orientamenti giurisprudenziali contrastanti, né sono stati offerti elementi che debbano indurre la Suprema Corte a mutare orientamento.

In particolare , i ricorrenti non contestano il principio giurisprudenziale secondo il quale per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile (Cass.8.4.2016 n. 6931; Cass. 5.7.2013 n. 16824; Cass. Sez. lav. 6.4.2012 n. 5581; Cass. 27.10.2011 n. 22416).

I ricorrenti non evidenziano neppure errori giuridici, o vizi di logica della sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ritenendo intervenuto il giudicato implicito sul fatto che Torre Agostino abbia concesso in comodato d'uso senza fissazione di termini nel 1987 alla sorella Torre Giovanna ed al cognato Moretti Alberto Giacomo l'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 4, piano quarto, di sua proprietà, e che abbia poi ripetutamente e vanamente richiesto ai comodatari il rilascio dell'immobile (interno 4) venendo così illecitamente impedito ad accedervi ancorché proprietario per la manutenzione, ha condannato in solido Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo al risarcimento dei danni da infiltrazioni subiti nell'appartamento all'interno 3 da Torre Agostino, impedendo quindi di accertare in separato giudizio che Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo fossero possessori ad usucapionem, anziché meri detentori, dell'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 4, piano quarto.

A ben vedere i ricorrenti, sottovalutando la specifica condotta illecita dei comodatari convenuti che era stata dedotta da Torre Agostino e che è stata riconosciuta, sostengono che nell'impugn ata sentenza il summenzionato contratto di comodato precario sarebbe stato erroneamente individuato come presupposto indefettibile della pronunciata condanna in solido di Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo al risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua subiti da Torre Agostino da parte della sentenza del Tribunale di Genova n. 3645/2011 del 10.10.2011 passata in giudicato.

Sostengono i ricorrenti che in realtà la domanda risarcitoria di Torre Agostino si sarebbe potuta accogliere in astratto sia ove i convenuti in quel giudizio fossero riconosciuti comodatari dell'appartamento di Torriglia (GE), via Giacomo Matteotti n. 4, sia ove gli stessi fossero riconosciuti occupanti senza titolo del medesimo immobile, ma in caso di lamentata violazione della cosa giudicata, la Corte di Cassazione deve limitare il suo controllo all'accertamento degli estremi legali per l'efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, che nella specie certamente sussistono, in quanto il risarcimento era stato chiesto ed è stato riconosciuto a Torre Agostino perché i comodatari convenuti gli avevano impedito di accedere all'appartamento di sua proprietà all'interno 4 per compiere gli interventi di manutenzione occorrenti a porre fine alle infiltrazioni d'acqua in atto, ma non può sindacare l'interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica (Cass. 8.6.2017 n. 14297;

Cass 21/07/1969 n. 2742; Cass.23.7.1969 n. 2788; Cass. 21.3.1969 n. 902; Cass. 24/01/1969 n.222). Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo in solido. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico di Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo in solido, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido Torre Giovanna e Moretti Alberto Giacomo al pagamento in favore di Torre Agostino delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che suss