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Ordinanza — n. 23215/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation rules that a counterclaim for professional liability damages must be heard by the first-instance tribunal, not the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23215/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction of the Tribunal of Forlì over the counterclaim for professional liability damages, remitting the case to that court. While the Court of Appeal was competent for the lawyer's fee liquidation, the counterclaim introduced as a first-instance demand could not be heard by the appellate judge. The court reasoned that since the counterclaim does not fit the summary procedure required for fee disputes, it must be separated and tried by the first-instance tribunal to preserve the defendant's right to a full double degree of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 150/2011; Art. 45 c.p.c.: When a counterclaim for damages is introduced as a first-instance demand alongside a fee liquidation, the appellate court lacks jurisdiction over the counterclaim and must remit it to the first-instance tribunal.

Parole chiave

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conflitto di competenza domanda riconvenzionale risarcimento danno professionale Corte d'appello Tribunale di primo grado doppio grado di giurisdizione rito sommario risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 150/2011
Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Forlì ha dichiarato la competenza della Corte d’appello di Bologna sulla domanda di liquidazione dei compensi professionali avanzata Oggetto: conflitto di competenza dall’avv.
Art. 45 c.p.c.
La Corte distrettuale ha trattenuto la causa di pagamento del compenso, sollevando conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c. sulla riconvenzionale, ritenendo competente il Tribunale di Forlì.
Art. 40, comma 3 c.p.c.
hanno stabilito che, se invece il convenuto amplia l’oggetto della lite proponendo una vera e propria domanda riconvenzionale, deve ritenersi applicabile non l’art. 40, comma terzo, c.p.c., ma la disciplina del rito sommario richiamata dall’art.
Art. 3 d.lgs. 150/2011
40, comma terzo, c.p.c., ma la disciplina del rito sommario richiamata dall’art. 3 d.lgs. 150/2011, dovendosi valutare se la domanda si presti ad una trattazione sommaria.
Art. 295 cod. proc. civ.
Non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio riguardante il compenso, ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante” (cfr.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Forlì ha dichiarato la competenza della Corte d’appello di Bologna sulla domanda di liquidazione dei compensi professionali avanzata Oggetto: conflitto di competenza dall’avv.
art. 45 c.p
La Corte distrettuale ha trattenuto la causa di pagamento del compenso, sollevando conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c.
art. 3 d.lgs. 150/2011
40, comma terzo, c.p.c., ma la disciplina del rito sommario richiamata dall’art. 3 d.lgs. 150/2011, dovendosi valutare se la domanda si presti ad una trattazione sommaria.
art. 295 cod. proc. civ
Non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 4247/2020
Deve premettersi che qualora il difensore formuli una richiesta di compenso per il patrocinio civile svolto in più gradi, l’intera causa è di competenza del giudice che per ultimo abbia conosciuto dell’attività professionale, essendo questi meglio in grado di valutarne il pregio (Cass. s.u. 4247/2020).
Cass. s.u. 4485/2018
In caso positivo entrambe le azioni sono sottoposte al rito speciale, altrimenti soggiace al rito ordinario la sola riconvenzionale, con necessità di disporre la trattazione separata (Cass. s.u. 4485/2018).
Cass. 1167/2007
Cass. 7596/2011
Corte cost. 65/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza sollevato dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza pubblicata in data 3.10.2022, emessa nel giudizio n. 1579/2021, pendente tra ZAULI CARLO contro CASANOVA MAURO. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica Mario Fresa, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Forlì sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Forlì ha dichiarato la competenza della Corte d’appello di Bologna sulla domanda di liquidazione dei compensi professionali avanzata Oggetto: conflitto di competenza dall’avv. Carlo Zauli e sulla riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale proposta da Mauro Casanova. La Corte distrettuale ha trattenuto la causa di pagamento del compenso, sollevando conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c. sulla riconvenzionale, ritenendo competente il Tribunale di Forlì. 2.Va dichiarata la competenza del Tribunale di Forlì sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal convenuto.

Deve premettersi che qualora il difensore formuli una richiesta di compenso per il patrocinio civile svolto in più gradi, l’intera causa è di competenza del giudice che per ultimo abbia conosciuto dell’attività professionale, essendo questi meglio in grado di valutarne il pregio (Cass. s.u. 4247/2020). Indiscussa quindi la competenza della Corte d’appello per le domande del difensore ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, il tema controverso è se tale competenza attragga anche la riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall’assistito.

In linea generale, è devoluta al giudice della liquidazione ogni questione che rilevi ai fini del compenso e quindi non solo – come si ritenuto in passato – le cause relative al quantum, ma anche quelle relative all’an, ove però introdotte in via di mera eccezione o mediante una mera difesa. Le S.U. hanno stabilito che, se invece il convenuto amplia l’oggetto della lite proponendo una vera e propria domanda riconvenzionale, deve ritenersi applicabile non l’art. 40, comma terzo, c.p.c., ma la disciplina del rito sommario richiamata dall’art. 3 d.lgs. 150/2011, dovendosi valutare se la domanda si presti ad una trattazione sommaria.

In caso positivo entrambe le azioni sono sottoposte al rito speciale, altrimenti soggiace al rito ordinario la sola riconvenzionale, con necessità di disporre la trattazione separata (Cass. s.u. 4485/2018). Se la riconvenzionale è introdotta dinanzi alla Corte d’appello, quale giudice competente ex art. 14 d.lgs. 150/2011, non vi è alternativa alla sua rimessione al tribunale. Difatti,“la Corte d'appello, essendo giudice competente in secondo grado, non può in alcun modo considerarsi competente sulla riconvenzionale (introdotta come domanda di primo grado) e, dunque, non si può ipotizzare che, qualora la riconvenzionale si presti ad un'istruzione sommaria, la Corte possa trattarla.

Non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio riguardante il compenso, ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante” (cfr. Cass. s.u. 4485/2018, pag. 39). Il suddetto criterio di competenza trova applicazione anche nel caso di cui si discute, in cui la domanda riconvenzionale era stata inizialmente proposta dinanzi al Tribunale ed era stata rimessa alla Corte d’appello poiché il patrocinio era stato svolto in più gradi.

Il suddetto criterio di competenza trova applicazione anche nel caso di cui si discute, in cui la domanda riconvenzionale era stata inizialmente proposta dinanzi al Tribunale ed era stata rimessa alla Corte d’appello poiché il patrocinio era stato svolto in più gradi. La conclusione non è contraddetta dal principio che successivamente le S.U. hanno espresso ad integrazione e precisazione della sentenza n. 4485/2018 in ordine alla necessità di proporre in unico giudizio la domanda per il pagamento dei corrispettivi relativi a più gradi (Cass. s.u. 4247/2020), non interessando il tema della proposizione di domande diverse sottoposte a regole di rito e di competenza non uniformi, dovendosi anzi evidenziare che la rimessione della riconvenzionale al Tribunale consente di evitare che il convenuto sia privato del doppio grado di giudizio (svolgendosi il giudizio ex art. 14, d.lgs. 150/2011 in un unico grado di merito), preservando anche i precedenti criteri di competenza che la legge n. 69/2009, contenente la delega per l’adozione del decreto legislativo 150/2011 sulla semplificazione dei riti civili, aveva inteso tener fermi (cfr.

Corte cost. 65/2014). In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale sulla sola domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da Mauro Casanova, con rimessione delle parti al Tribunale di Forlì e con assegnazione del termine di legge per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Non luogo a provvedere sulle spese. La richiesta di regolamento dicompetenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale faseprocessuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (Cass. 1167/2007;

Cass. 7596/2011).

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Forlì sulla riconvenzionale di risarcimento per responsabilità professionale proposta da Mauro Casanova, concedendo termine di legge per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consig