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Ordinanza — n. 23207/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal, upholding exclusive forum clause validity via specific signature approval technique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23207/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Oreda S.R.L. against the Milan Tribunal's declaration of exclusive jurisdiction. The lower court held that the exclusive forum clause was validly accepted because the contract's drafting technique specifically highlighted the contentious clauses, satisfying the requirement for a conscious consent under Italian civil law. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was remitted to the Milan Tribunal for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1341 c.c.; Art. 1342 c.c.: The exclusive choice of forum clause is validly accepted when the contract's drafting technique specifically highlights the contentious clauses, ensuring the weaker party's conscious consent without requiring the integral transcription of the clause's content.

Parole chiave

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exclusive forum clause conscious consent requirement drafting technique validity consumer contract law jurisdictional competence retrocessione di credito rinuncia alla concessione revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 19 c.p.c.
Art. 20 c.p.c.
5733/2008; Cass. 20606/2016).
Art. 38 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 1341 c.c.
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, rilevando che i contratti contenevano una clausola di elezione del foro esclusivo validamente sottoscritta dall’aderenteai sensi dell’art. 1341 c.c..
Art. 1342 c.c.
art. 1341 c.c
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, rilevando che i contratti contenevano una clausola di elezione del foro esclusivo validamente sottoscritta dall’aderenteai sensi dell’art. 1341 c.c..
art. 47 c.p
hanno depositato memoria ex art. 47 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 4452/2006
Cass. 5733/2008
Cass. 20606/2016
5733/2008; Cass. 20606/2016).
Cass. 12708/2014
Cass. 22984/2015
12708/2014; Cass. 22984/2015 ; Cass.12739/2017; Cass.
Cass. 12739/2017
Non è invece necessario, salvo che per i negozi formali, che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto(Cass. 12739/2017; Cass.
Cass. 15278/2015
12739/2017; Cass. 15278/2015 ), né ch e contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose, ugualmente evidenziate (Cass.
Cass. 17797/20025
15278/2015 ), né ch e contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose, ugualmente evidenziate (Cass. 17797/20025; Cass.
Cass. 18525/2007
17797/20025; Cass. 18525/2007).
Cass. 17939/2018
22984/2015 ; Cass.12739/2017; Cass. 17939/2018; Cass.
Cass. 8870/2019
17939/2018; Cass. 8870/2019; Cass.16902/2019; Cass.
Cass. 16902/2019
Cass. 25909/2021
8870/2019; Cass.16902/2019; Cass. 25909/2021).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6011/2022 R.G. proposto da OREDA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe D’Ottavio, con domicilio eletto in Roma, Via Ottaviano n. 91. –RICORRENTE– contro BANCA PSA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antoni o Christian Faggella Pellegrino e dall’avv. Giuseppe Caputi, con domicilio eletto in Roma, Via Po n. 12. -RESISTENTE- e GROUPE PSA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Rossi e Daniela D’Andrea, con domicilio eletto in Roma, Via Giulia n.

66. avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 475/2022, pubblicata in data 15.1.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.4.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Oggetto: regolamento di competenza Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto di respingere il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Oreda s.r.l. ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, esponendo di aver intrattenuto per decenni un rapporto di concessione di vendita di autoveicoli con la Citroen s.p.a. (ora Groupe PSA Italia s.p.a.) ed un rapporto di finanziamento con la Banca PSA, di sciplinati con appos i te convenzioni ; che la Banca aveva illegittimamente chiesto l’immediato rimborso delle somme erogate all’attrice per l’acquisto di 22 veicoli in esposizione ed aveva inoltrato alla Centrale rischi una segnalazione a sofferenza della situazione debitoria dell’attrice per l’importo di € 423.662,35; che la Citroen s.p.a. aveva , a sua volta, revocato la vendita di taluni veicoli nuovi e già fatturati ed aveva risolto la concessione di vendita.

Ha chiesto di dichiarare l’insussistenza dei debiti oggetto di segnalazione e di condannare le convenute al risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa. Banca PSA e la Citroen hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, avvalendosi della clausola di elezione del foro convenzionale contenuta nelle condizioni generali di contratto, deducendo inoltre che la società versava in stato di dissesto ed era stata successivamente posta in liquidazione. Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, rilevando che i contratti contenevano una clausola di elezione del foro esclusivo validamente sottoscritta dall’aderenteai sensi dell’art. 1341 c.c..

Per la cassazione dell’ordinanza la Oneda s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza affidato ad un’unica censura. La Groupe Psa Italia S.p.a., già Citroen Italia s.p.a., e la Banca PSA Italia s.p.a. hanno depositato memoria ex art. 47 c.p.c..

2. Con l’unico motivo si denuncia la violazion e degli artt. 19, 20, 38, 132, n. 4 c.p.c., 1341 e 1342 c.c., sostenendo che la clausola di elezione del foro convenzionale era stata accettata dalla ricorrente mediante un’unica sottoscrizione apposta in calce all’indicazione cumulativa ed in blocco di più pattuizioni, rendendo impossibile rilevarne il contenuto vessatorio. Essendo le clausole invalidamente sottoscritte, la causa era di competenza del Tribunale di R eggio Calabria in base ai criteri generali di collegamento. Il motivo è infondato.

Entrambe le società convenute hanno contestato la competenza del giudice adito, sia per sé che per l’altra parte, invocando le clau s ole di elezione del foro esclusivo presenti in entrambi i contratti: l’eccezione era quindi completa. Sebbene il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art.33 c.p.c., per cui il soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti per ragioni di connessione la competenza territoriale relativa all'altro convenuto, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultimo in base ai criteri degli artt. 18 o 19 (foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche;

Cass.20635/2004; Cass. 3109/2002; Cass. 5030/2000), tuttavia, poiché in entrambi i contratti era introdotta una clausola di elezione del foro esclusivo che poneva nel nulla gli altri for i concorrenti (generali o speciali: Cass. 15958/2018; Cass. 10449/2001; Cass.13049/2019 in tema di foro esclusivo per le cause societarie), era sufficiente che ciascun convenuto eccepisse l’incompetenza invocando il foro convenzionale operante anche per l’altro, non essendo applicabile per nessuno di essi il foro generale o quelli facoltativi per le cause in materia di obbligazioni. 2.1.

Deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano in virtù delle clausole di elezione del foro esclusivo richiamate in atti. Dette clausole erano riportate -assieme ad altre pattuizioni, anche non vessatorie - in un apposto paragrafo posto in calce a ciascun documento contrattuale; ciascuna di esse era individuata mediante una distinta numerazione e con un sintetica indicazione del suo contenuto: trattasi della clausola n. 11 del contratto di finanziamento e della clausola n. 14 del contratto di concessione di vendita. Il Tribunale di Milano era indicato come foro esclusivo per tutte le controversie, nessuna esclusa, che fossero insorte tra le parti.

Le modalità di sottoscrizione la tecnica di redazione erano idonee a suscitare l’attenzione della società aderente e a porla in condizione di prestare un consapevole consenso alle previsioni a contenuto vessatorio, inclusa l’elezione del foro esclusivo. In linea generale, l'esigenza di specificità e separatezza prescritta dalla norma non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali vessatorie, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, occorrendo l’adozione di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (Cass. 4452/2006;

Cass. 5733/2008; Cass. 20606/2016). E’ tuttavia sufficiente che la firma sia apposta in calce ad un apposito paragrafo contenente le clausole sottoposte all’approvazione, con l'individuazione di ciascuna di esse non solo del numero d'ordine, ma anche dell'oggetto, venendo in tal modo sollecitato l’interesse ed il controllo dell’aderente sul contenuto dispositivo approvato, anche riguardo alla deroga alla competenza per territorio ( Cass. 12708/2014; Cass. 22984/2015 ; Cass.12739/2017; Cass. 17939/2018; Cass. 8870/2019; Cass.16902/2019; Cass. 25909/2021).

Non è invece necessario, salvo che per i negozi formali, che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto(Cass. 12739/2017; Cass. 15278/2015 ), né ch e contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose, ugualmente evidenziate (Cass. 17797/20025; Cass. 18525/2007). Poiché, nello specifico, le clausole di deroga alla competenza territoriale erano state validamente sottoscritte, l’intera causa apparteneva alla competenza del Tribunale di Milano, quale foro convenzionale esclusivo. Il ricorso è, per tali motivi, respinto.

Spese all’esito. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Milano dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento, con riassunzione nel termine di legge, decorrente dalla comunicazione della presente decisione. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi