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Ordinanza — n. 23182/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, citing no defense by the Ministry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23182/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's explicit withdrawal of the appeal. The Ministry of Justice had not filed a defense, and the court noted the plaintiff's act of renunciation. Consequently, no ruling on costs was issued under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 163, c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the plaintiff extinguishes the proceedings without a decision on costs if the opposing party has not provided a defense.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings no defense filed costs not awarded Italian civil procedure spese amministrative dispensa dal versamento delle spese assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
RILEVATO CHE: - parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
Art. 163, c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26796/2021 R.G. proposto da GENOVESE MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Kostoris, con domicilio eletto in Roma, alla Via Crescenzio n. 2, presso l’avv. Ezio Bonanni. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste, pubblicata in data 12.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

Oggetto: patrocinio a spese dello Stato dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 4.4.