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Ordinanza Interlocutoria — n. 23157/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands inheritance division case to lower court for public hearing on collation and expenses.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23157/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal regarding the application of inheritance laws and procedural expenses in an estate division case. The appellant argued that a donation should be treated as part of the available estate rather than the legitime, while the respondent contested the timing of a counterclaim regarding the same donation. The court determined that these complex legal and procedural issues lack immediate clarity and require further examination in a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 769, 682 c.c.; Art. 91 c.p.c.; When questions of inheritance law and procedural expenses in estate division lack immediate clarity, the court shall remit the case for public hearing.

Parole chiave

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inheritance division collation of donations legitime vs available estate partial costs allocation interlocutory remand promessa di donazione convenzione circa l'eredità devoluta diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
2.-Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art .
Art. 769 c.c.
Art. 682 c.c.
Art. 91 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20051/2018 R.G. proposto da: SALIERNO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato ANGELINA PASQUALI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRINA PANNOZZO , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro SALIERNO ROSA, rappresentata e difes a dall'avvocato ANTONIO LORETO ANTONIO, giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro SALIERNO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO NOCERA, giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso LA SENTENZA d ella CORTE D I APPELLO DI NAPOLI n. 80/2018 depositata il 10/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 19/11/2001 gli attori Salierno Luigi, Salierno Giuseppe, Salierno Sofia, Baldinucci Anna (vedova di Salerno Domenico e i di lei figli Elvira , Maria , Patrizia , Anna , Antonietta, Sofia e Rita ) convenivano in giudizio avanti il T ribunale di Napoli Salierno Rosa,Salierno Maria, S alierno Umberto e S alierno Andrea,per sentire disporre – in qualità di coeredi tutti di Salierno Andrea e Caputo Elvira, deceduti rispettivamente nel 1990 e 1999 - lo scioglimento della comunione ereditaria, previa coll a zione del relictume del donatu m e predispo sizione di progetto di divisione in natura proporzionalmente alle quote spettanti a ciascuno dei coeredi, salvo il caso di accertata indivisibilità. 2.Nel corso del giudizio, nel quale si costituivano i convenuti, la maggior parte dei condividenti cedeva le proprie quote, per cui la massa ereditaria di cui si chiedeva la divisione risultava da ripartire unicamente tra Salierno Rosa, Salierno Umberto e Salierno Luigi.

3. Con sentenza n. 1103/2012 il Tribunale di Napoli dichiarava aperte le successioni di Salierno Andrea e Caputo Elvira, assegnava a Salierno Rosa, Umberto e Luigi le quote come da progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico di ufficio, disponeva i conguagli in favore di Salierno Rosa e attribuiva ai coeredi le rendite prodotte dal patrimonio a decorrere dal 1/07/2001.

4. Avverso detta sentenza proponeva appello Salierno Umberto, che lamentava l'erroneità della quota a lui attribuita e chiedeva di correggere la debenza e l'entità dei conguagli stabiliti dal primo giudice, assumendo che a suo favore doveva essere riconosciuta un’aliquota della quota disponibile. Prospettava errori nel calcolodei conguagli compiuto dal CTU, con ogni conseguenza circa l'attribuzione delle rendite. Si costituivano in giudizio gli appellati Salierno Rosa e Salierno Luigi.

5. Con sentenza n. 80/2018, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il motivo di appello riguardo all’entità dei conguagli, che provvedevaa modificare. Respingeva invece il motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento di un’aliquota della quota disponibile. D opo avere precisato che con atto del 19.07. 1965 i coniugi S alierno Andrea e Caputo Elvira donavano al figlio Salierno Umberto l'area edificabile di mq. 71,50 sovrastante due bassi e cucina del fabbricato di loro proprietà sito in Afragola , dichiarando che la donazione era effettuata a titolo di disponibile sulle loro future successioni e che successivamente, con testamenti pubblici del8.02.1974, lascia vano la quota disponibile del proprio patrimonio alla figlia Salierno Rosa, il giudice distrettuale riteneva infatti che i successivi testamenti, pur non revocando in modo espresso quanto in precedenza previsto con l'atto di donazione, annullavano le precedenti disposizioni incompatibili, sicché doveva ritenersi che l'intera quota disponibile del patrimonio dei genitori dovesseessere attribuita alla figlia Rosa.

Condannava infine Umberto Salierno al pagamento in favore degli appellati di 1/3 delle spese di primo grado e di 1/3 delle spese del secondo grado di giudizio, ponendo a carico della massa ereditaria gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle consulenze tecniche di ufficio e le spese processuali del primo del secondo grado di giudizio nella misura dei restanti 2/3.

6. Nei confronti di questa decisione Umberto Salierno ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

7. Hanno resistito con separati controricorsi Rosa Salierno e Luigi Salierno.

8. In prossimità dell’udienza, Umberto Salierno ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.769 e 682 c.c. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato là dove ha ritenuto la donazione fatta in suo favore in conto di legittima anziché in conto di disponibile, con espressa dispensa del legittimario dall'onere dell'imputazione per volontà dei donanti. L'impugnata pronuncia è altresì erronea nel punto in cui ha ritenuto che tale donazione fosse una manifestazione chiara e univoca della volontà dei donanti di disporre di parte della quota di legittima del loro patrimonio in favore del figlio Umberto per il tempo successivo alla loro morte, applicando ad un contratto tra vivi quale la donazione la disciplina delle disposizioni testamentarie. 2.-Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art . 91 c .p.c., contestando l'applicazione del principio della soccombenza parziale disposta a carico del ricorrente nella misura di 1/3 delle spese del primo e del secondo grado di giudizio e chiedendo l'applicazione del generale principio in virtù del quale nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti. 3.

–Il controricorrente Luigi Salierno contesta la fondatezza del proposto ricorso per c assazione per difetto dell a domanda riconvenzionale che Umberto Salierno avrebbe dovuto proporre, nel termine perentorio di 20 gg. antecedente la prima udienza di comparizione, per rivendicare una quota della disponibile devoluta integralmente alla sorella Rosa, imputando a detta disponibile anziché alla legittima il valore del lastrico solare ricevuto in donazione. Evidenzia il controricorrente che nel giudizio di primo grado la donazione del lastrico solare a Salerno Umberto veniva indicata come effettuata in conto di legittima; che il convenuto non si costituiva nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione; che – a volere ritenere la sua contestazione quale eccezione riconvenzionale – lo stesso non si costituiva nemmeno entro il termine del 20/03/2002, assegnato ai convenuti per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio; che secondo la giurisprudenza di legittimità intema di giudizio di divisione ereditaria la deduzione del fatto che un condividente è tenuto alla collazione di un bene donato costituisceeccezione in senso proprio , soggetta alle preclusioni di cui all'art.167 secondo comma c. p . c. 4.- Il Collegio, rilevato che le questioni di diritto successorio poste dal ricorrente e quelle di carattere procedurale avanzate dal controricorrente non hanno immediata evidenza decisoria, anche per l’assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo, e che le stesse meritino l’approfondimento che può essere garantito dal ricorso alla pubblica udienza, delibera il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione di pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia