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Ordinanza — n. 23156/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows material error correction to add attorney fee deduction order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23156/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order regarding the deduction of litigation costs. The appellant argued that while the court ordered the payment of fees, it failed to explicitly order their deduction in favor of the opposing counsel's attorney. The court ruled that the proper remedy for such omissions is the material error correction procedure under the Civil Procedure Code, rather than standard appeals, as the request does not constitute an autonomous claim. Consequently, the court ordered the specific text amendments to the original decision to include the deduction instruction.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In the absence of explicit legislative provision, the material error correction procedure is the exclusive remedy for omitting the deduction of attorney fees, ensuring procedural efficiency and respecting the reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction Civil Procedure Code omitted order litigation costs ripetibili dell'avvocato mancato anticipo delle spese rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, second comma, c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 16037/2010
Cass. S.U., n. 12437/2017
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21859/2022 R.G. proposto da: CAROCCI GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA V. CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato POMPEI GIORGIO MARIA -ricorrente- CITTARELLI PAOLO FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato RAVIDA' FABRIZIO, che lo rappresenta e difende -resistente- Per la correzione di errore materiale incorso nell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22976/2022 depositata il 22/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: Carocci Giuliano, difeso nel giudizio iscritto al n. 27753 del 2017, promosso nei suo confronti da Cittarelli Paolo Federico, definito da questa Corte con ordinanza n. 22976 del 2022, depositata il 22 luglio 2022, di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione della ordinanza, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo in memoria Cittarelli Paolo Federico è rimasto intimato.

Il ricorso va accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama peril caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che nella memoria il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte disponeche nella propria ordinanza n. 22976 del 2022, depositata il 22 luglio 2022, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 5, ultimo capoverso, dopo le parole “vanno liquidate in dispositivo” e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore del controricorrente avv. Pompei Giorgio Maria, che ne ha fatto richiesta.”; nel dispositivo, a pag. 6 dell’ordinanza, dopo il punto di interpunzione che segue al primo capoverso alle parole “accessori di legge” sia aggiunta la frase “Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del controricorrente avv. Pompei Giorgio Maria.”; dispone che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento corretto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco