Cassation court quashes appeal judgment for lack of motivation regarding public road status and failure to verify servitude prerequisites.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's judgment due to a lack of motivation concerning the public nature of Via Priamo and the failure to verify all servitude prerequisites. The appellants argued that the lower court improperly relied on a prior judgment without considering the new fact that Via Priamo was privately owned by the respondent. The court held that the lower court erred by failing to independently evaluate evidence and by ignoring the burden of proof on the appellants to establish the road's public status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1051 comma 3 cod. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: A judgment is void if it fails to provide autonomous reasoning on contested facts, such as the public nature of a road, and merely adopts conclusions from a prior proceeding without verifying new evidence or the burden of proof.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9809/2020 R.G. proposto da : RANDAZZO FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RANDAZZO (RNDVCN59H26B780U) per procura allegata al ricorso, -ricorrente- contro MORTILLARO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA N. 101, presso lo studio dell’avvocato DINO CAUDULLO (CDLDNI73H18C351K) rappresentata e difes a dall'avvocato VINCENZO TRANCHINA (TRNVCN64A14B780R) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro CARDINALE GIOVANNIe CARDINALE SIMONE , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO PALERMO n. 87/2020 depositata il21/01/2020.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ 11/07/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1612/2015 del 25.9.2015 la Corte d'Appello di Palermo dichiarava esercitabile anche con mezzi meccanici ex art. 1051 comma 3° cod. civ. la già riconosciuta servitù coattiva di passaggio pedonale a favore del fondo sito in Carini (foglio 11, particella 570) di proprietà di Mortillaro Maria e dei figli della stessa Cardinale Giovanni e Cardinale Simone attraverso una stradella larga tre metri ricadente sulla particella 264 (di proprietà di La Spina Santa) in corrispondenza del confine con la particella 587, con la particella 364 (di proprietà dei coniugi Zangarola-Randazzo) in corrispondenza del confine con la particella 148 e diagonalmente sulla particella 265 (di proprietà di La Spina Santa), ma nel corso di quel giudizio La Spina Santa vendeva i suoi terreni a Randazzo Francesco, che trascriveva il suo acquisto senza che la precedente domanda giudiziale di ampliamento coattivo della servitù di passaggio pedonale fosse stata trascritta, con conseguente inopponibilità nei suoi confronti della sentenza pronunciata nei confronti di La Spina Santa.
Mortillaro Maria ed i figli Cardinale Giovanni e Cardinale Simone intraprendevano quindi procedimento ex art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Palermo nei confronti di Randazzo Francesco “volto unicamente a rendere opponibile la sentenza nei confronti del nuovo proprietario del fondo servente, previa verifica della sua identità” senza fornire ulteriori prove per la costituzione della servitù. Si costituiva nel giudizio di primo grado il Randazzo, che eccepiva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'avversa azione, evidenziando che egli non aveva partecipato al giudizio sfociato nella sentenza n. 1612/2015 della Corte d'Appello di Palermo, che non aveva alcun effetto nei suoi confronti in quanto la Mortillaro ed i suoi figli non avevano trascritto la relativa domanda giudiziale ex art. 2653 n.
1) cod. civ. a carico della sua dante causa La Spina Santa ed egli aveva acquistato i terreni di quest'ultima con atto del notaio Polizzano del 5.10.2009, trascritto il 15.10.2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari al numero registro generale 57301, numero registro particolare 78578. Con ordinanza del 12.6.2017 il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese. Contro tale ordinanza proponevano appello alla Corte d'Appello di Palermo Mortillaro Maria, Cardinale Giovanni e Cardinale Simone, lamentando con unico motivo che il primo giudice aveva erroneamente ed arbitrariamente valutato le loro domande, aderendo acriticamente all'eccezione del Randazzo e non considerando le osservazioni da loro formulate nella memoria autorizzata, essendo incongruente la motivazione addotta sugli effetti della mancata trascrizione della sentenza, e tornavano comunque a chiedere “la servitù coattiva di passaggio riconosciuta con le richiamate sentenze”.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado il Randazzo, che chiedeva il rigetto dell'appello, e con appello incidentale la condanna degli appellanti alle spese processuali di primo grado, oltre che a quelle di secondo grado. La Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 87/2020 del 20.12.2019, pubblicata il 21.1.2020, in riforma dell'impugnata ordinanza, dichiarava costituita servitù di passaggio anche con mezzi meccanici in favore del fondo sito in Carini a foglio 11, particella 570, attraverso la strada larga tre metri ricadente sulla particella 264, in corrispondenza del confine con la particella 587, e (dopo avere attraversato la particella 364 in corrispondenza del confine con la particella 148) diagonalmente sulle particelle 274, 609, 2678 e 2307 (ex 265) e condannava il Randazzo alle spese processuali del doppio grado.
Avverso tale sentenza, notificata il 22.1.2020, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 17.3.2020 Randazzo Francesco, affidandosi a cinque motivi, ed ha resistito con controricorso notificato il 21.6.2020 Mortillaro Maria, mentre sono rimasti intimati Cardinale Giovanni e Cardinale Simone. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis n.
1) c.p.c.. Col primo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) e 5) c.p.c. la violazione ed erronea applicazione degli articoli 100, 115, 116 e 132 c.p.c. e degli articoli 1051, 1052 e 2697 cod. civ.. Si duole il Randazzo che la Corte d'Appello di Palermo abbia accolto la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio anche con mezzi meccanici in mancanza del presupposto di legge rappresentato dallo sbocco sulla pubblica via, senza effettuare alcuna indagine sulla sussistenza dei presupposti degli articoli 1051 e 1052 cod. civ., nonostante il Randazzo avesse eccepito fin dalla sua costituzione che erano mutate le circostanze di fatto esistenti al momento dell'instaurazione del giudizio poi sfociato nella sentenza n. 87/2020 della Corte d'Appello di Palermo, e che in particolare la via Priamo (particella 281 del foglio 11) non era una via pubblica, ma una strada privata di sua proprietà, come accertato dal TAR Sicilia con la sentenza n. 949/2016 del 22.3/12.4.2016 nel giudizio promosso dal Randazzo contro il Comune di Carini, sentenza passata in giudicato.
Deduceva il ricorrente che il passaggio costituito partiva dalla via Priamo, considerata come via pubblica, attraversava la particella 264 già di La Spina Santa, poi la particella 364 di proprietà dei coniugi Zangarola Randazzo ed infine diagonalmente la particella 265 già di proprietà di La Spina Santa per poi giungere alla proprietà Mortillaro- Cardinale (foglio 11 particella 570), per cui se la via Priamo non era più una pubblica via i Mortillaro-Cardinale avrebbero dovuto chiedere, mentre non lo avevano fatto, anche la costituzione della servitù di passaggio coattiva sulla particella 281 (via Priamo).
Il ricorrente richiamava sul punto la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo la quale l'azione di costituzione coattiva di passaggio doveva essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frapponevano all'accesso alla pubblica via, ed in assenza dei proprietari di uno di questi fondi, la domanda doveva essere respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente (Cass. sez. un. 22.4.2013 n. 9685; Cass. n. 1646/2017). Il Randazzo osservava che la Corte d'Appello di Palermo si era limitata a motivare sulla ragione per la quale non riteneva intervenuto un giudicato sulla natura di strada privata della via Priamo (particella 281), ma non aveva considerato che il Randazzo aveva prodotto il rogito del 5.10.2009 col quale aveva acquistato la proprietà della particella 281 come strada privata, circostanza emergente anche dalla CTU e non contestata dai Mortillaro-Cardinale, e che essi non avevano chiesto la costituzione della servitù coattiva anche su tale ultima particella, senza la quale mancava l'accesso alla pubblica via, ed aveva valutato positivamente ed immotivatamente le risultanze (in particolare la sentenza e la CTU) del precedente giudizio svoltosi in contraddittorio con La Spina Santa, omettendo quindi di considerare che senza la qualificazione di via Priamo come via pubblica, alla servitù di passaggio coattiva richiesta sarebbe venuto a mancare l'accesso alla pubblica via.
Aggiungeva il ricorrente che poiché i Mortillaro-Cardinale non avevano agito contemporaneamente contro tutti i proprietari dei fondi interessati dal passaggio fino alla pubblica via, la loro domanda doveva essere respinta, in quanto volta a far valere un diritto inesistente. Da ultimo il Randazzo osservava che la Corte d'Appello non si era attenuta al principio che consentiva di desumere elementi di valutazione dei fatti posti a base della sua cognizione attraverso l'esame dei documenti e prove raccolti in un diverso giudizio fra le stesse parti o anche tra altre parti a condizione che non le recepisse acriticamente ed effettuasse un'autonoma valutazione delle stesse (Cass.n. 7767/2007), laddove nel caso di specie non era stato fornito alcun argomento per dimostrare che nella valutazione delle prove del precedente giudizio svoltosi contro La Spina Santa si fosse tenuto conto della natura privata e non pubblica della via Priamo (particella 281) emergente dalla sentenza del TAR Sicilia passata in giudicato.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione degli articoli 1051-1052 e 2697 cod. civ. e degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) e 5) c.p.c.. Deduce il ricorrente che l'impugnata sentenza, contraddittoriamente, ha da un lato riconosciuto come assolutamente interclusa la particella degli originari ricorrenti sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1612/2015, e dall'altro ha tenuto conto della servitù esistente sulla particella 364 (di proprietà Zangarola-Randazzo) in tal modo riconoscendo invece una condizione d'interclusione relativa della proprietà Mortillaro-Cardinale, con possibilità di accesso alla via pubblica anche se insufficiente, condizione di interclusione relativa per la quale si richiedeva di accertare ai fini dell'ampliamento della servitù la possibilità di un più intenso sfruttamento o di una migliore utilizzazione, della quale invece non era stata offerta prova, sicché la Corte si era limitata ad effettuare sul punto una mera petizione di principio fornendo una motivazione meramente apparente.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione degli articoli 111 comma 4, 101, 115 c.p.c. e 2653 n.1) e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) e 5) c.p.c.. Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia disatteso l'eccezione di inopponibilità nei suoi confronti della sentenza n.1612/2015 della Corte d'Appello di Palermo dovuta alla mancata trascrizione della domanda giudiziale introduttiva nei registri immobiliari ed all'anteriore trascrizione dell'acquisto da parte del Randazzo delle particelle già di proprietà di La Spina Santa, ancorché i ricorrenti in primo grado non avessero offerto alcun elemento probatorio a supporto dell'imposizione coattiva di servitù di passaggio essendosi limitati a produrre le sentenze non opponibili del giudizio precedente al quale il Randazzo non aveva partecipato, come se si trattasse solo di estendere l'efficacia di quel giudicato nei suoi confronti in violazione dell'art. 2653 n.
1) cod. civ.. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea interpretazione degli articoli 2697 e 2909 cod. civ. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto rilevante e controverso in relazione all'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c. per non avere la Corte d'Appello ritenuto intervenuto il giudicato sulla natura di strada privata e non pubblica di via Priamo sulla base della sentenza del TAR Sicilia n. 949/2016, che nell'annullare in quanto illegittimo l'ordine del Comune di Carini a Randazzo Francesco di demolizione del cordolo da lui apposto su via Priamo (particella 281) e nel vietare al Comune di Carini di imporre su tale via il libero transito, pur facendo salve eventuali azioni davanti al giudice ordinario, aveva riconosciuto via Priamo come strada privata e non gravata da servitù pubbliche, come peraltro confermato dal prodotto atto del notaio Polizzano del 5.10.2009 col quale il Randazzo aveva acquistato da La Spina Santa il complesso aziendale, compresa la particella 281 adibita a strada, e per avere accolto la domanda di costituzione coattiva della servitù benché a fronte della contestazione specifica del Randazzo sulla natura privata e non pubblica della particella 281 i Mortillaro-Cardinale non avessero fornito alcuna prova della natura pubblica di via Priamo, così violando anche il principio dell'onere probatorio.
Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione degli articoli 91 e 112 c.p.c. e dell'art. 13 della L.n.247/2012 e del D.M. n. 55/2014 in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., sostenendo che il governo delle spese del doppio grado, poste a suo carico, dovrà essere ristabilito a seguito dell'accoglimento con rinvio del ricorso. Ritiene la Corte che il primo, il terzo ed il quarto motivo, inerenti tutti alla costituzione coattiva di servitù di passaggio anche con mezzi meccanici a favore della particella 570 del foglio 11 del NCT del Comune di Carini di Mortillaro Maria, Cardinale Giovanni e Cardinale Simone attraverso la strada larga tre metri che ricade sulle particelle 264, 364 (di proprietà Zangarola Randazzo) e 265 (poi 274, 609, 2678 e 2307) di Randazzo Francesco (già di La Spina Santa) e che attraverso via Priamo (particella 281) giunge alla via pubblica possano essere esaminati congiuntamente e meritino accoglimento. Anzitutto, dal momento che la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1612/2015, come eccepito da Randazzo Francesco, non era a lui opponibile da Mortillaro Maria, Cardinale Giovanni e Cardinale Simone ai sensi dell'art. 2653 n.
1) cod. civ. e dell'art. 111 comma 4° c.p.c. in quanto la domanda giudiziale volta alla costituzione della servitù di passaggio non era stata trascritta nei registri immobiliari a carico della dante causa del Randazzo, La Spina Santa, prima che Randazzo Francesco trascrivesse nei registri immobiliari il suo atto di acquisto da La Spina Santa a rogito del notaio Polizzano del 5.10.2009 delle particelle 264 e 265 e 281 (via Priamo) del foglio 11 del NCT del Comune di Carini, ossia di alcuni degli asseriti fondi serventi (particelle 264 e 265) e di quella che nel precedente giudizio era stata indicata come via pubblica di arrivo della servitù (particella 281 via Priamo), Mortillaro Maria, Cardinale Giovanni e Cardinale Simone non potevano limitarsi a richiedere l'estensione degli effetti della sentenza n. 1612/2015 della Corte d'Appello di Palermo nei confronti di Randazzo Francesco allo scopo di eludere la normativa dell'art. 2653 n.
1) cod. civ., dell'art. 111 comma 4° c.p.c. e degli effetti tassativi della trascrizione nel risolvere i conflitti relativi a beni immobili, ed avrebbero dovuto richiedere la costituzione coattiva della servitù di passaggio nei confronti di tutti i proprietari dei fondi occorrenti a garantire l'accesso carrabile alla loro particella 570 del foglio 11 del NCT del Comune di Carini secondo il percorso delineato sopra indicato, tra i quali sussisteva un litisconsorzio necessario, senza poter invocare gli effetti costitutivi della servitù prodotti da quella sentenza relativamente alla particella 364 (di proprietà Zangarola Randazzo).
L'impugnata sentenza, che in questo senso ha ritenuto benevolmente d'interpretare, nonostante la sua formulazione letterale, la domanda giudiziale ex art. 702 bis c.p.c. avanzata da Mortillaro Maria, Cardinale Giovanni e Cardinale Simone, avrebbe quindi dovuto ritenere inesistente il diritto alla costituzione coattiva di servitù di passaggio con mezzi meccanici in quanto tra i convenuti non figuravano i proprietari della particella 364 del foglio 11 del NCT del Comune di Carini (Zangarola Randazzo), che pure si trovava sul percorso necessario per arrivare dalla particella 570 dei ricorrenti alla via pubblica (vedi in tal senso Cass. sez. un. 22.4.2013 n. 9685;
Cass. n. 1646/2017), a meno che la servitù sulla particella 364 del foglio 11 non risultasse già costituita convenzionalmente. Dal momento poi che Randazzo Francesco, nel costituirsi in giudizio, aveva specificamente contestato che via Priamo, ossia la particella 281 del foglio 11 del NCT del Comune di Carini, fosse una via pubblica, come invece sostenuto dai ricorrenti nel precedente giudizio, peraltro producendo a supporto della natura privata di tale strada sia il suo atto di acquisto della particella 281 del foglio 11 del NCT del Comune di Carini da La Spina Santa (atto del notaio Polizzano del 5.10.2009), sia la sentenza del TAR Sicilia n.949/2016, con attestazione del passaggio in giudicato del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che pur non pronunciandosi con efficacia di giudicato sulla natura pubblica, o privata di via Priamo, aveva annullato l'ordine impartito dal Comune di Carini a Randazzo Francesco di rimuovere il cordolo posto ad ostacolo del transito sulla via Priamo e vietato al Comune di Carini di imporre al Randazzo il pubblico transito sulla particella 281 del foglio 11, i ricorrenti avrebbero dovuto conseguenzialmente richiedere la costituzione coattiva di servitù di passaggio con mezzi meccanici anche su tale ultima particella, mentre non l'hanno fatto, o almeno fornire prova che via Priamo, in contrasto con le prove di segno contrario prodotte dal Randazzo, fosse una via pubblica e non privata, mentre sul punto nulla hanno prodotto, se non la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1612/2015, come detto priva di qualunque valore probatorio nei confronti del Randazzo.
L'impugnata sentenza dopo avere motivatamente negato efficacia di giudicato alla sentenza del TAR Sicilia n. 949/2016 in quanto inerente solo all'illegittimità dell'atto amministrativo (l'ordine di demolizione del cordolo realizzato da Randazzo Francesco per impedire il pubblico transito su via Priamo) annullato perché lesivo dell'interesse legittimo del Randazzo connesso alla titolarità privata della strada, sottolineando che nella motivazione di quella sentenza era stato riservato a separato giudizio davanti al giudice ordinario l'accertamento sulla natura privata, o pubblica di via Priamo, ha però completamente trascurato di motivare sulla questione della natura privata, o pubblica di via Priamo, e di considerare che l'onere di provare i presupposti della servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici e quindi anche l'accesso alla pubblica via attraverso fondi privati di proprietà dei soggetti convenuti, quando esso sia contestato, gravava sui ricorrenti, da un lato omettendo di considerare il titolo di acquisto depositato dal Randazzo (atto del notaio Polizzano del 5.10.2009) nel quale la particella 281 del foglio 11 era pacificamente indicata come strada privata e non pubblica, e di verificare che fossero stati convenuti tutti i proprietari dei fondi serventi fino alla via pubblica, e dall'altro utilizzando la pregressa sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1612/2015 e la CTU espletata in quella sede ha ritenuto non contestata l'interclusione del fondo, ed ha individuato secondo la soluzione n. 1 indicata dal CTU il percorso più conveniente.
Operando in questo modo, però, l’impugnata sentenza è incorsa nel palese difetto di motivazione denunziato, in quanto ha fondato il proprio convincimento non già sulla valutazione autonoma delle prove raccolte nell’altro giudizio, ma in una adesione acritica alle conclusioni accolte dalla sentenza n.1612/2015 della Corte d’Appello di Palermo, derivante da un procedimento al quale il Randazzo non aveva partecipato, in violazione del principio più volte espresso da questa Corte (Cass. n. 7767/2007; Cass. n. 8096/2006; Cass. n. 8585/1999) e senza tenere conto della circostanza nuova della natura quanto meno controversa della via Priamo.
Il secondo ed il quinto motivo devono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento del primo, terzo e quarto motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà in base all'esito finale del giudizio anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione