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Sentenza — n. 23141/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding inheritance acceptance and property title disputes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23141/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Greco Costanza Rosa against a lower court ruling on property and inheritance matters. The court found the appellant's arguments regarding the validity of inheritance acceptance and the lack of explicit examination of certain exceptions to be unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs incurred by the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: An acceptance of inheritance with inventory constitutes a factual exception sufficient to prevent asset confusion, and a failure to explicitly rule on such an exception does not constitute a procedural violation if the decision implicitly rejects the opposing claim.

Parole chiave

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inheritance acceptance benefit of inventory property title dispute omitted ruling procedural violation Corte di Cassazione civil procedure retrocessione nell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
2 e 2932 c.c., in relazione all’art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 2932 c.c
La predetta sentenza ex art. 2932 c.c.
art. 378 c.p
In prossimità dell’udienza, tutte le parti –ad eccezione dei Cutinelli Petrone -hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 2644 c.c
In tal modo, la costruzione della Greco s’infrange contro i principi normativi in tema di trascrizione, dettati dall’art. 2644 c.c.
art. 2932 cod. civ
1.c) In definitiva, nella specie la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 10531 del 7 maggio 2013
Sez. 3, n. 24953 del 6 novembre 2020
112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisioneimplicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Sez. 3, n. 24953 del 6 novembre 2020).
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.19415/2019 R.G. proposto da : GRECO COSTANZO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO (RSSDRN36C19A984K) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSSI ANNA (RSSNNA69L67A345Q), ROSSI PAOLA (RSSPLA67R53A345T) -ricorrente- contro CUTINELLI PETRONE FABRIZIO, CUTINELLI PETRONE GIAMPIERO, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato BELLIAZZI ANTONIO (BLLNTN57B13C034U) -controricorrenti- nonchè contro PALMIERI LUIGI, PALMIERI MATTIA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato FERRARO MARCO (FRRMRC61H03H501Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAGNARDI ROBERTO MARIA (BGNRRT42S04H501S) -controricorrenti- nonchè contro COLANTONI MARIA CRISTINA, VACIRCA FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A.

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato DINACCI GIAMPIERO (DNCGPR48L26F839H) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro COSTRUZIONI EDILCASA SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 603/2019 depositata il 29/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Con atto notificato il 20.3.1996 Rosa Costanza Greco conveniva la Costruzioni Edilcasa S.r.l. avanti il Tribunale di L'Aquila, per sentir pronunciare, a favore di essa attrice, sentenza ex art. 2932 c.c., relativamente alla unità immobiliare descritta nel contratto preliminare intervenuto tra le parti in data 30.11.1994, e sentirla condannare al completamento dei lavori previsti nel contratto preliminare, al pagamento delle spese, a tanto necessarie, in ordine alla cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli all'acquisto dell'immobile, nonché per sentirla condannare al risarcimento dei danni, nella misura da accertarsi in corso di causa o in separato giudizio.

Si costituiva in causa la società convenuta che, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi valida ed efficace la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 17 del contratto preliminare e, in via subordinata, la risoluzione del contratto de quo, per inadempimento della promissaria acquirente, con ogni pronuncia consequenziale in ordine alla caparra ed al risarcimento del danno. Con sentenza in data 22.9.1998, il Tribunale in funzione di giudice unico, rigettava entrambe le domande, la principale e la riconvenzionale, compensando integralmente le spese di giudizio.

La sentenza veniva impugnata dalla "Costruzioni Edilcasa" s.r.l., che ne chiedeva la riforma, con accoglimento delle richieste formulate in primo grado in via riconvenzionale. Resisteva l'appellata Greco che, oltre al rigetto del gravame, in via incidentale chiedeva la riforma della impugnata sentenza con accoglimento della sua domanda. Con sentenza in data 24.4.2001 la Corte d'Appello dell’Aquila accoglieva l'impugnazione principale e dichiarava risolto per inadempimento dell'appellata, promissaria acquirente, il contratto preliminare del 30.11.1994, con condanna della stessa alla perdita della caparra confirmatoria; dichiarava altresì assorbito l'appello incidentale.

Su ricorso proposto da Rosa Greco, questa Suprema Corte accoglieva il primo motivo del ricorso principale, cassava e rinviava, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Campobasso, la quale, con sentenza n. 142 del 4 giugno 2008 – passata in giudicato – disponeva il trasferimento dell’intera proprietà del bene oggetto del preliminare a favore della Greco, previo il pagamento del corrispettivo ancora dovuto. La predetta sentenza ex art. 2932 c.c. era trascritta il 2 ottobre 2009. Sennonché, con rogito del 21 giugno 2001, Edilcasa aveva venduto l’immobile (in cui si faceva cenno alla trascrizione dell’atto di citazione) a tale Camillo Cutinelli Petrone, i cui eredi l’avevano successivamente alienato a Maria Cristina Colantoni e Francesco Vacirca.

In tale ultimo atto, del 16 ottobre 2008, non si faceva menzione della trascrizione della citazione. Pertanto, la Colantoni ed il Vacirca si opposero alla restituzione e resistettero alla conseguente azione incoata dalla Greco per ottenerne il rilascio avanti il Tribunale dell’Aquila. Senza particolare attività istruttoria, e dopo che il contraddittorio era stato esteso al notaio Palmieri (che aveva rogato l’atto del 2008) ed alla Edilcasa s.r.l., nonché agli eredi del Cutinelli Petrone, il giudice adito rigettò le domande dell’attrice e le riconvenzionali di Vacirca e Colantoni.

Rosa Costanza Greco impugnò la predetta decisione, ma la Corte d’appello di L’Aquila respinse il gravame, con sentenza n. 603 del 29 marzo 2019. La Corte distrettuale ha rilevato come la retroattività della sentenza emessa dalla Corte molisana sarebbe stata esclusa dall’accertata diversità tra l’oggetto della nota di trascrizione della domanda e quello del dispositivo della sentenza costitutiva passata in giudicato. Conseguentemente, ed a parte il fatto che solo con la comparsa conclusionale la Greco avrebbe accennato allo stato di costruzione non ultimata, le visure camerali prodotte in primo grado dagli appellati avrebbero comprovato che il fabbricato era già stato costruito ed accatastato nell’ottobre 1995, prima della trascrizione della domanda giudiziale dell’attrice.

Ricorre per cassazione Rosa Costanza Greco, sulla base di quattro motivi. Si sono costituiti, con distinti controricorsi, Maria Cristina Colantoni e Francesco Vacirca, da un lato, Luigi e Mattia Palmieri, quali eredi di Gustavo Palmieri dall’altro, ed ancora Fabrizio e Giampiero Cutinelli Petrone, mentre è rimasta intimata la Edilcasa s.r.l. in liquidazione. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, tutte le parti –ad eccezione dei Cutinelli Petrone -hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1372, 2644, 2652 n. 2 e 2932 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare che la sentenza del Tribunale aveva riconosciuto l’opponibilità al secondo acquirente (Cutinelli Petrone) della trascrizione della citazione della Greco. La mancata impugnazione di tale punto della sentenza di prime cure avrebbe determinato l’opponibilità della sentenza ex art.2932 c.c. al secondo acquirente e, di seguito, a tutti gli aventi causa, non avendo modo di operare a loro favore la norma sulla trascrizione. Di conseguenza, avrebbe errato il Tribunale – dopo aver riconosciuto sul piano contrattuale l’opponibilità al secondo acquirente della trascrizione della Greco – nel non dichiarare che i successivi acquirenti non avevano acquistato la proprietà dell’immobile, perché acquirenti a non domino.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bisc.p.c. 1.a) Va premesso che, dagli atti di causa (compreso il ricorso), non risulta alcun capo della sentenza di primo grado che abbia sancito con effetto decisorio – e dunque in maniera tale da essere impugnabile e perciò suscettibile di passare in cosa giudicata – l’inopponibilità al Cutinelli Petrone della originaria trascrizione della citazione del 1996. In realtà, l’inciso è stato utilizzato dalla ricorrente in modo strumentale, per confutarne il contenuto rispetto all’argomento utilizzato ai fini della decisione (“il contenuto della clausola non autorizza affatto tale conclusione poiché se ne evince soltanto che l’acquisto della proprietà da parte della Greco era ancora sub judice ed anzi a quella data l’esito del contenzioso era favorevole alla promittente venditrice”).

In tal modo, la costruzione della Greco s’infrange contro i principi normativi in tema di trascrizione, dettati dall’art. 2644 c.c. e correttamente seguiti dalla sentenza impugnata, secondo cui gli atti soggetti a trascrizione “non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi” (Sez. 2, n. 4922 dell’8 marzo 2006). 1.b) Infatti, la Corte d’appello ha rilevato, in modo perentorio, “la diversità tra l’oggetto della nota di trascrizione della domanda e quello del dispositivo della sentenza costitutiva passata in giudicato, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.”, e conseguentemente ha escluso che la trascrizione dell’originaria citazione potesse essere opponibile alla Colantoni ed al Vacirca.

Tale argomento è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari (Sez. 2, n. 4842 del 19 febbraio 2019;

Sez. 3, n. 4746 del 19 febbraio 2019). 1.c) In definitiva, nella specie la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. non poteva avere efficacia "prenotativa" ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., sicché la successiva trascrizione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso era inopponibile ai cessionari Colantoni e Vacirca.

2) Mediante la seconda doglianza, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l’opponibilità della trascrizione della domanda della Greco al Cutinelli perché la nota di trascrizione conteneva una descrizione dell’immobile in corso di costruzione diversa da quella poi fatta risultare dalla seconda vendita (a favore del Cutinelli). Inoltre, la domanda iniziale non sarebbe stata modificata – come ritenuto dalla Corte d’appello - ma solo emendata, con l’illustrazione delle ragioni per le quali la trascrizione del compromesso sarebbe stata opponibile al Cutinelli Petrone. 2.a) Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione della Corte d’appello di L’Aquila, che s’impernia – al fine di dimostrare la mutatio libelli – sulla diversa considerazione che l’argomento circa “la mancata coincidenza nella descrizione dell’appartamento non ha alcuna rilevanza posto che si tratta di costruzione non ultimata” in realtà non era mai stato formulato dalla Greco nel corso del primo giudizio, se non con la comparsa conclusionale.

In altri termini, la preclusione è stata ricondotta non all’opponibilità della trascrizione per coincidenza del bene venduto, ma alla mancata ultimazione dell’immobile, il che costituisce un dato di fatto di rilievogiuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesanuova, inserendo nel processo unnuovo tema d'indagine (Sez. 3, n. 24996 del 10 ottobre 2008). 2.b) In ogni caso e in modo assorbente, va osservato che la Corte d’appello, sulla base delle visure catastali prodotte in giudizio, ha accertato che “il fabbricato era già stato costruito ed accatastato nell’ottobre 1995 e quindi in epoca anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale da parte della Greco (30.4.96)”.

Pertanto, la Greco ben avrebbe potuto indicare con precisione i dati catastali dell’immobile sia nella originaria domanda sia, conseguentemente, nella successiva trascrizione della stessa.

3) Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. Con esso, la Greco rileva che la Corte d’appello avrebbe richiamato la decisione del Tribunale di L’Aquila, superata da quella della Corte d’appello di Campobasso. E la modifica della denominazione catastale dell’immobile – evocata dalla sentenza impugnata – sarebbe stata irrilevante, posto che, avendo provveduto alla trascrizione in base al titolo in suo possesso, l’attrice avrebbe pienamente assolto l’onere su di essa gravante. Aggiunge la ricorrente che, dovendo il preliminare di vendita essere trascritto con l’indicazione del solo terreno su cui la costruzione sta sorgendo, l’iscrizione catastale successiva e diversa non avrebbe alterato la situazione.

Il motivo è inammissibile. 3.a) Per un verso, poiché la Corte d’appello abruzzese richiama in punto di fatto la sentenza gravata, si profila un’ipotesi di «doppia conforme» ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022;

Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016). 3.b) Per altro verso, il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. – fra le altre innovazioni – ha altresì introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014). La ricorrente sostanzialmente lamenta non l’omessa considerazione di un fatto storico, ma l’applicazione data dalla Corte di merito ai principi giuridici sulla trascrizione.

4) Il quarto motivo invoca la violazione degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., giacché, sul rilievo che il Tribunale non avesse accertato l’accettazione dell’eredità paterna da parte dei germani Cutinelli Petrone, ed a fronte dell’eccezione avversaria che si trattasse di questione nuova e dunque inammissibile, la Corte avrebbe omesso di pronunziarsi. Il motivo è manifestamente infondato. 4.a) Va premesso che l'accettazionedell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto (Sez.

U., n. 10531 del 7 maggio 2013). 4.b) Nella specie, posto che la Colantoni ed il Vacirca – a fronte dell’eccezione avversaria, svolta in fase di gravame – avevano comunque prodotto la nota della trascrizione di accettazione tacita dell’eredità da parte di Fabrizio e Giampiero Cutinelli Petrone, deve ragionevolmente presumersi che la sentenza impugnata non abbia trattato l’argomento, per averlo ritenuto implicitamente immeritevole di accoglimento. 4.c) Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di merito, deponendo per l'implicitapronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisioneimplicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Sez. 3, n. 24953 del 6 novembre 2020).

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Maria Cristina Colantoni e Francesco Vacirca, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore di Fabrizio Cutinelli Petrone e Giampiero Cutinelli Petrone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore di Luigi Palmieri e Mattia Palmieri, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti proc