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Ordinanza — n. 23135/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses claim for fair compensation in bankruptcy proceedings where pension was fully paid by INPS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23135/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected a bankruptcy trustee's appeal seeking fair compensation for the unreasonable duration of bankruptcy proceedings. The court found that the trustee had already received the full pension debt from INPS, rendering the claim for additional damages regarding the process length unfounded. Consequently, the court ruled that the procedural delay was not unreasonable given the two-year duration and the complete satisfaction of the creditor's rights.

Regesto Legislator

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Legge n. 89/2001; Cass. n. 9922/2005 e Cass. n. 23271/2005: In bankruptcy proceedings, the conclusion date for calculating unreasonable duration is the moment of full satisfaction of the admitted debt, not the final closure decree, unless partial payment or non-satisfaction exists.

Parole chiave

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fair compensation bankruptcy proceedings unreasonable duration INPS pension creditor satisfaction legal delay procedural timeline durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge n. 89/2001
della legge n. 89/2001, con riferimento alla consolidata giurisprudenza della CEDU sull’art.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9922/2005
Cass. n. 9922/2005 e Cass.
Cass. n. 23271/2005
9922/2005 e Cass. n. 23271/2005): ed è proprio questa l’ipotesi che si è verificata nel caso di specie, per come accertato nel decreto impugnato.
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Testo completo

, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Sarcina e domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultimo; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 80184430587), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Lecce n. cronol. 888/2021 del 30 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato; lettala memoria depositata dal ricorrente principale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. cronol. 888/2021, la Corte di appello di Lecce, in composizione collegiale, rigettava – per quanto ancora rileva in questa sede – l’opposizione proposta da Fiore Francesco avverso il R.G.N. 28192/2023 C.C. 11/07/2023 EQUA RIPARAZIONE provvedimento del giudice designato della stessa Corte dinanzi al quale era stata dedotta la violazione dell’art. 2-bis e segg. della legge n. 89/2001, avuto riguardo alla domanda di indennizzo con riferimento alle somme erogate dall’INPS, che si era surrogato per intero al suo credito oggetto di ammissione alpassivo nell’ambito di una procedura fallimentare, in quanto la somma versata da detto Ente aveva natura previdenziale e non assumeva rilievo in sede di danno da irragionevole durata del processo.

In particolare, il giudice dell’opposizione rilevava l’infondatezza della pretesa del Fiore, considerando, innanzitutto, che non era contestata la circostanza che l’opponente aveva ricevuto, da parte dell’INPS, l’intero importo del suo credito ammesso al passivo, corrispondente ad euro 12.842.451 (a titolo di TFR), per quanto emergente dalla domanda di surroga proposta dall’Ente previdenziale per la stessa causale e per la quale in data 5 agosto 2002 detto Istituto aveva ottenuto l’ammissione al passivo fallimentare. Ciò posto, la Corte salentina evidenziava che il Fiore aveva ottenuto l’ammissione al passivo dello stesso credito con decreto del giudice delegato del 30 maggio 2000 e che il tempo intercorso tra questa data e quella dell’integrale soddisfazione del credito azionato nella procedura fallimentare (anteriore o prossima alla citata data del 5 agosto 2022), non poteva ritenersi irragionevole, trattandosi di una durata di poco di due anni, con la conseguenza della legittimità della reiezione della domanda di equa riparazione ai sensi della citata legge n. 89/2001, non avendo, peraltro, il Fiore fornito alcuna prova circa la sussistenza di uno specifico interesse – ulteriore a quello connesso alla esazione del credito (già soddisfatto dall’INPS) per il TFR – a partecipare alla procedura fallimentare fino alla sua definizione.

2. Avverso il citato decreto della Corte di appello in composizione collegiale, il Fiore ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale riferito ad un motivo, l’intimato Ministero della Giustizia. La difesa del ricorrente principale ha anche depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente principale ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2-bis e segg. della legge n. 89/2001, con riferimento alla consolidata giurisprudenza della CEDU sull’art. 6 § 1 della Convenzione, nonché degli artt. 1224 e 2056 c.c., oltre che degli artt. 111 e 117 Cost. In particolare, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento sul presupposto che il suo credito non avrebbe potuto ritenersi soddisfatto per la mera ammissione al passivo fallimentare dell’INPS, la quale non era avvenuta per il singolo e distinto suo credito previdenziale (per l’importo di euro 12.842,421), ma per una somma generica di oltre 30.000,00 euro, senza alcuna specificazione tra crediti in surrogazione dei lavoratori e altri crediti previdenziali dovuti dalla società fallita.

Pertanto, essendosi chiusa la procedura fallimentare per insufficienza dell’attivo ed avendo esso ricorrente ricevuto la somma dovutagli per il suo menzionato credito solo pochi mesi prima di detta chiusura, la Corte di appello non avrebbe potuto limitare la durata temporale della procedura presupposta al solo minor tempo intercorso tra la data di ammissione al passivo dello stesso e quella dell’INPS.

2. Con il motivo di ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia ha dedotto –ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendo che, nella fattispecie, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto rilevare la tardività della domanda di equo indennizzo, sul presupposto che il credito del Fiore era stato soddisfatto nel maggio 2022, nel mentre detta domanda era stata proposta il 27 settembre 2019.

3. Il motivo di ricorso principale è infondato e deve, perciò, essere rigettato. Si osserva che, in ipotesi, la prospettazione del Fiore avrebbe potuto essere condivisa se - come lo stesso sostiene - il suo credito gli fosse stato effettivamente pagato dall’INPS solo pochi mesi prima della chiusura della procedura fallimentare. Senonché, al di là del difetto di specificità (l’espressione “pochi mesi prima” è del tutto generica) di tale riferimento temporale (che non può dirsi affatto incontestato, tanto è vero che il Ministero lo confuta con il proposto ricorso incidentale), dal decreto qui impugnato è emerso che –a seguito di accertamento fattuale o perato dalla Corte di appello –il Fiore aveva ricevuto da parte dell’INPS l’intero importo del suo credito ammesso al passivo con decreto del giudice delegato in data 30 maggio 2000, proprio alla stregua di quanto desumibile dalla domanda di surroga proposta dal medesimo Istituto per la stessa causale e per la quale, in data 5 agosto 2002, aveva ottenuto l’ammissione al passivo.

Pertanto, correttamente la Corte salentina ha rilevato che, poiché tra l’ammissione al passivo del credito del Fiore e l’integrale soddisfacimento dello stesso da parte dell’Inps nella citata data, erano decorsi poco più di due anni, tale durata si sarebbe dovuta considerare ragionevole. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ribadito, in via generale, che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'individuazione del momento iniziale e di quello conclusivo del procedimento presupposto occorre riferirsi ai criteri desumibili dalla disciplina del tipo di processo che si assume affetto da ritardo.

Poi, in relazione alla procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, è stato, in particolare, ritenuto che detta procedura può considerarsi conclusa nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo (cfr. Cass. n. 9922/2005 e Cass. n. 23271/2005): ed è proprio questa l’ipotesi che si è verificata nel caso di specie, per come accertato nel decreto impugnato. Solo nelle situazioni di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, il momento conclusivo della procedura va ricondotto a quello in cui sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza d'attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di quindici giorni dalla sua affissione senza che sia stato impugnato con reclamo alla Corte d'appello.

Occorre, inoltre, aggiungere che non risulta che il ricorrente – il quale non specifica alcuna circostanza al riguardo nel ricorso –abbia fatto valere, nella procedura fallimentare presupposta, una ulteriore ragione di credito non soddisfatta a seguito della surroga con pagamento effettuata dall’INPS nella predetta data, nel qual sol caso sarebbe stato possibile computare l’eventuale durata irragionevole della procedura stessa fino al suo decreto di chiusura. A tal proposito, la Corte di appello ha attestato che il Fiore non aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza di un suo specifico interesse – ulteriore rispetto a quello connesso all’esazione del credito per il TFR –a partecipare (o a continuare a partecipare) alla procedura fallimentare fino all’emanazione del suo decreto di chiusura.

Per effetto della reiezione del ricorso principale, quello incidentale formulato dal Ministero della Giustizia va dichiarato assorbito.

4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente operate, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento di quello incidentale. Da ciò consegue la condanna del Fiore al pagamento, in favore del controricorrente Ministero, dei compensi del presente giudizio di legittimità, liquidati come in dispositivo. Trattandosi di ricorso attinente ad un procedimento di cui alla legge n. 89/2001 (non soggetto a contributo unificato), non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Fiore Francesco al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, dei compensi del presente giudizio di legittimità, liquidati in euro 2.700,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 luglio 2023. Il Presidente