Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23125/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction regulation as inadmissible because it was raised after the first hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23125/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the jurisdiction regulation inadmissible because the referring judge raised it after the first hearing on the merits. The Tribunal of Ragusa requested a transfer of jurisdiction to the Tribunal of Messina, arguing consumer protection rules made Messina the exclusive forum. The Court ruled that under Italian civil procedure, a judge can only declare their own incompetence or regulate jurisdiction within the first hearing, rendering any subsequent request untimely and void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38 c.p.c.; in matters of ex officio jurisdiction regulation, a judge indicated as competent by the originally adited court may declare its own incompetence or regulate jurisdiction only up to the first hearing, after which such action is precluded regardless of whether a party renews an objection of incompetence.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction regulation first hearing deadline ex officio incompetence civil procedure law timeliness requirement competence conflict procedural preclusion competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 c.p.c.
art. 38 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20488/2018
Cass. n. 25579/2021
Cass. n. 16143/2015
Cass. n. 27731/2019
ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di merorinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza") » (Cass. n. 27731/2019; n.
Cass. n. 18680/2003
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 8443/2022 R.Gsollevato Tribunale di Ragusa con ordinanza del TRIBUNALE RAGUSA n. 2752/2021 depositata i l 17/03/2022, nel procedimento pendente tra: TERESA NOTARO, da una parte, PITINO ANTONIETTA, MEZZASALMA ANNARITA, dall’altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, che chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Ragusa.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Ragusa, individuato dal Tribunale di Messina quale giudice competente a conoscere della domanda, proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, dall’avv. Teresa Notaro, nei confronti di Pitino Antonietta e Mezzasalma Annarita, ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio. Secondo il Tribunale, nella specie, il foro competente era inderogabilmente quello del consumatore; conseguentemente, essendo una delle ingiunte residente in Roma e solo l’altra residente in Ragusa, la competenza del Tribunale adito sussisteva per l’una e non per l’altra.

L’avv. Notaro ha depositato memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Ragusa. Il regolamento è inammissibile. Il giudice, infatti, non ha promosso il regolamento d’ufficio alla prima udienza, ma solo in esito alla riserva assunta all’udienza successiva: il che, appunto, comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, in applicazione del seguente principio: «in materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre laprima udienza ditrattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla» (Cass. n. 20488/2018; n. 25579/2021; n. 16143/2015).

È stato anche chiarito che «Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., perché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di merorinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di merorinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza") » (Cass. n. 27731/2019; n. 18680/2003).

Per i motivi indicati, il proposto regolamento di competenza, che è stato richiesto dalgiudice oltre la prima udienza di trattazione, è inammissibile in quanto tardivo. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento e rimette la causa al Tribunale di Ragusa per il prosieguo. Così deciso in Ro