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Ordinanza — n. 23113/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules Verbania court competent over contract dispute based on delivery location terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23113/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the Verbania Tribunal's decision on territorial jurisdiction, ruling that the Verbania court was the correct forum. The appellant argued the contract was formed in Massa Carrara based on an earlier document, while the respondent contended the final agreement specified delivery to Verbania. The court found the later purchase order dated June 8, 2018, superseded the initial offer and established Verbania as the delivery location, thereby granting jurisdiction to the local court.

Regesto Legislator

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Art. 20 c.p.c.; In contract disputes regarding breach of delivery obligations, territorial jurisdiction is determined by the place where the original obligation must be performed, not merely where the contract was concluded.

Parole chiave

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territorial jurisdiction contract formation delivery location breach of contract Cassation Court competence rules superseding agreement incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 20 c.p.c.
Art. 1326, ultimo comma, c.c.
art. 47 c.p
ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..
art. 20 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 77/1993
1326, ultimo comma, c.c.; Cass. 77/1993; Cass.
Cass. 2472/1999
77/1993; Cass. 2472/1999; Cass.
Cass. 16016/2003
2472/1999; Cass. 16016/2003; Cass.
Cass. 367/2005
16016/2003; Cass. 367/2005;
Cass. 13610/2020
Cass. 656/2023
Court dismisses appeal on jurisdiction, ruling main contract forum prevails over accessory obligation location.
Cass. 3404/1984
Cass. 3404/1984; Cass.6061/1980; Cass.
Cass. 6061/1980
248/1983; Cass. 6061/1980).
Cass. 248/1983
3404/1984; Cass.6061/1980; Cass. 248/1983; Cass.
Cass. 2282/1967
Cass. 506/1973
Cass. 3044/1974
2282/1967; Cass.506/1973; Cass. 3044/1974; Cass.
Cass. 2843/1986
3044/1974; Cass. 2843/1986; Cass.
Cass. 15101/2000
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16974/2022 R.G. proposto da PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difesa dall’avv. Stefano Paoletti, con domicilio eletto in Roma, Via Valerio Publicola n. 67, presso l’avv. Federica Cavalieri. –RICORRENTE– contro APUANA POMPES.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Manuela Aiazzi, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia n. 388, presso l’avv. Giovanni Marco Zoppi. -RESISTENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Verbania, pubblicata in data 30.5.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.4.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto di respingere il ricorso. Oggetto: regolamento di competenza RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Verbania ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Massa sulla domanda proposta da Plastipak Italia per ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno per l’inadempimento del contratto di realizzazione di talune pompe munite di accessori, ponendo in rilievo che la venditrice – l’Apuana Pompe s.r.l. - aveva la propria sede a Massa Carrara, ove era pervenuta l’accettazione della proposta del 16.5.2018 e si era perfezionato il contratto, sede presso la quale doveva essere effettuata la consegna della merce, rimasta inadempiuta.

Avverso l’ordinanza la Plastipak Italia Preforme s.r.l. ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico motivo; l’Apuana Pompe s.r.l. ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.20 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il documento n. 1 del 16.5.2018 (identificato con la sigla REV O3), nel quale il luogo di consegna delle pompe era indicato in Massa Carrara, contenesse le condizioni negoziali definitivamente concordate dalle parti, mentre l’accordo si era formato sul successivo documento n. 2 dell’8.6.2018 (individuato con la sigla REV O4), che prevedeva come luogo di consegna la sede dell’acquirente, contenendo la clausola “Resa DDP –Verbania”.

Il motivo è fondato. Il documento del 16.5.2018 –che indicava come luogo di consegna della merce Massa Carrara – conteneva un’offerta economica cui non ha fatto seguito un’accettazione conforme da parte della ricorrente, ma un nuovo, parzialmente diverso, “ordine di acquisto”, datato 8.6.2018, che conteneva la clausola “Resa DPP Verbania” e modalità di pagamento difformi (quanto alle percentuali da versare in acconto), valendo come nuova proposta (art. 1326, ultimo comma, c.c.; Cass. 77/1993; Cass. 2472/1999; Cass. 16016/2003; Cass. 367/2005;

Cass. 13610/2020). Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, i due documenti (identificati rispettivamente con le sigle REV O3 e REV O4) non avevano un identico contenuto, non potendo ritenersi che il luogo di consegna della merce fosse la sede della fornitrice in Massa Carrara. La clausola “Resa DPP (Delivered Duty Raid, utilizzata soprattutto nelle vendite internazionali) comportava, nello specifico, che la consegna della merce dovesse avvenire presso la sede dell’acquirente e quindi, nella specie, presso la Plastipak s.r.l. in Verbania (diversamente da quanto stabilito dall’offerta economica del 16.5.2018).

Appare poi indubbio che l’accordo si era perfezionato non sulla prima proposta della venditrice, ma sulle condizioni oggetto del successivo ordine di acquisto dell’8.6.2018. Le nuove condizioni risultano, difatti, richiamate nella fattura n. 11/2018, emessa il 27.6.2018 dall’Apuana Pompe, che vi ha dato esecuzione, senza alcuna modifica successiva ad opera dei contraenti; inoltre l’art. 1 delle condizioni generali allegate al documento dell’8.6.2018, prevedeva che l’Apuana Pompe dovesse restituire l’ordine firmato entro 15 gg. dalla ricezione e che, decorso inutilmente tale termine (come è accaduto anche nel caso in esame), l’ordinativo sarebbe stato considerato accettato in tutte le sue parti, senza ulteriori formalità o adempimenti.

Di conseguenza, anche la consegna, rimasta inadempiuta, doveva essere effettuata a Verbania, presso la sede dell’acquirente, come previsto dall’ordine dell’8.6.2018, con conseguente competenza del Tribunale di Verbania. Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre – difatti – aver riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento sia stato dedotto a sostegno della domanda (Cass. 656/2023;

Cass. 3404/1984; Cass.6061/1980; Cass. 248/1983; Cass. 6061/1980). Trattandosi di causa in materia di obbligazioni, l’attrice poteva liberamente proporre il giudizio a sua scelta presso uno qualsiasi dei fori concorrenti, non venendo in rilievo gli ulteriori criteri di collegamento (luogo di conclusione del contratto, foro generale delle persone fisiche o degli enti: Cass. 2282/1967; Cass.506/1973; Cass. 3044/1974; Cass. 2843/1986; Cass. 15101/2000) E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata con riferimento al motivo accolto, con declaratoria di competenza del Tribunale di Verbania, dinanzi al quale va rimessa la causa, con riassunzione nel termine di legge, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la competenza del Tribunale di Verbania dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con riassunzione nel termine di legge, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S