Cassation court declares Siena court competent over Florence court for debt collection case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's declaration of incompetence and restored jurisdiction to the Tribunal of Siena. The defendant had raised only the forum contractus exception without addressing other concurrent jurisdictional criteria under the Code of Civil Procedure. The court ruled that a party must raise all relevant jurisdictional objections to preserve the competence of the court they did not contest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, 19, 20 c.p.c.; A party must raise all concurrent jurisdictional objections to preserve the competence of the court they did not contest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15140/2022R.G. proposto da: FUZELAB DI DEBORA SCIALABBA E ANDREA INFUNTI S.N.C., rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCHINI FRANCESCO (BNCFNC77E11A475E); -ricorrente- nei confronti di REOLI VALLE YAISEL; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SIENA n. 444/2022 depositata il17/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale CORRADO MISTRI (accoglimento del regolamento).
PREMESSO CHE La società Fuzelab di Debora Scialabba e Andrea Infunti s.n.c. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza 17 maggio 2022, n. 444 del Tribunale di Siena. Il Tribunale, adito in sede di opposizione al decreto che aveva ingiunto a Yaisel Reoli Valle il pagamento di euro 12.132, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente per essere competente il Tribunale di Firenze, essendo la merce oggetto del processo stata consegnata a Gambassi Terme; il Tribunale si è quindi dichiarato incompetente e ha revocato il decreto ingiuntivo.
Yaisel Reoli Valle non ha proposto difese. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del regolamento. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità della adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE Preliminare all’esame del motivo di ricorso, che denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 1182, comma 3 c.c. in relazione all’art. 20 c.p.c., foro del creditore”, è il rilievo della incompletezza della eccezione di incompetenza del giudice adito (rilievo che questa Corte – c ome sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – può compiere d’ufficio, non essendo l’esercizio della sua funzione di individuare definitivamente il giudice competente limitata alle questioni oggetto del ricorso per regolamento di competenza, cfr.
Cass. 21422/2016). Dalla lettura dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo risulta che l’opponente Yaisel Reoli Valle si è limitato a scrutinare il solo profilo relativo al forum contractus senza nulla dire sugli altri concorrenti criteri (cfr. la p. 2 dell’atto). Il convenuto è invece tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, restando la competenza del giudice radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (ex multis v.
Cass. 17374/2020 e Cass.16284/2019). Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Siena, davanti al quale dovrà essere riassunto il processo nei termini di legge; il giudice di merito provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Siena, davanti al quale dovrà essere riassunto il processo nei termini di legge, spese al merito. Così deciso in Roma