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Ordinanza — n. 23086/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer fees claim against tax agency for non-compliance with minimum fee tables.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23086/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appellant's claim against the Revenue Agency, overturning the appellate court's rejection of the fee complaint. The appellant argued that the first-instance judge failed to award minimum professional fees mandated by law for the specific case value. The court ruled that the appellate court erred in not applying the statutory minimum fee schedule, thereby violating the relevant administrative decree.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. Giustizia n. 55/2014; Art. 91, 132 c.p.c.: The appellate court must apply the minimum fee tables when quantifying lawyer's fees; failure to do so constitutes a violation of law requiring cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
minimum fee tables lawyer compensation appellate court error administrative decree tax agency liability ripetibili dell'avvocato spese di esecuzione onorari legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 D.M. Giustizia n. 55/2014
Con l’unico motivo formulato, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M.
Art. 91 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 93 c.p
Il ricorrente, pertanto, chiedeva l’accoglimento del ricorso, con derivante cassazione della sentenza di appello e l’adozione di ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di tutti i gradi di giudizio, con istanza di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
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Testo completo

, nella qualità di unico erede di Filonzi Paola, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Fontanella in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma via della Pineta Sacchetti, n. 201; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 9167/2021 (pubblicata il 24 maggio 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Presidente relatore Aldo Carrato; lettala memoria del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2018, Filonzi Paola proponeva opposizione all’esecuzione avverso una cartella di SANZIONI AMMINISTRATIVE R.G.N. 24274/2021 C.C. 12/07/2023 pagamento emessa dal Concessionario dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di euro 8.326,19, deducendo l’estinzione per prescrizione della relativa pretesa sanzionatoria. L’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 21466/2019, accoglieva l’opposizione e condannava l’opposta Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali nella misura di euro 650,00 per compensi e di euro 150,00 per esborsi.

2. Decidendo sulgravame interposto dalla Filonzi, con il quale faceva valere l’illegittimità della sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione dei compensi, siccome liquidati in una misura inferiore a quella minima prevista per legge dalle vigenti tabelle professionali, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9167/2021, lo rigettava, ravvisando l’insussistenza del vizio prospettato dall’appellante.

3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Ricciardi Alessio, nella qualità di unico erede di Filonzi Paola, sulla base di un unico motivo. L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 37/2018, e delle relative tabelle 1-2- oltre che dei parametri allegati, nonché degli artt. 91, 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. A sostegno del proposto motivo, il ricorrente deduce che, con l’impugnata sentenza, il giudice di appello –nel rigettare il gravame –era incorso nelle denunciate violazioni per non aver rilevato che la liquidazione dei compensi per il giudizio di primo grado era avvenuta nel mancato rispetto dei minimi tariffari, i quali, invece, pur con la riduzione del 50%, avrebbero dovuto essere – avuto riguardo alla fascia di valore tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00 per i giudizi dinanzi al Giudice di pace (in dipendenza della misura dell’ordinanza-ingiunzione opposta di euro 8.326,19) - così determinati: per la fase di studio in euro 203,00, per la fase introduttiva in euro 168,00, per la fase di trattazione in euro 168,00 e per lafase decisoria in euro 355,00, per un totale di euro 1.104,00 (e non di euro 650,00, come riconosciuto con la sentenza di prime cure), oltre alle spese vive quantificate in euro 150,00.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva l’accoglimento del ricorso, con derivante cassazione della sentenza di appello e l’adozione di ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di tutti i gradi di giudizio, con istanza di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rileva il collegio che - premessa l’assoluta specificità dello stesso (risultando riportati i parametri tabellari e le relative attività espletate ai fini del riconoscimento dei compensi dovuti per legge, avuto riguardo al valore della controversia) – il motivo è palesemente fondato, poiché l’adottata liquidazione dei compensi in euro 650,00, riferita alle spese del giudizio di primo grado, si presenta inferiore al minimo previsto dall’art. 4 del D.M. n. 55/2014 (come modificato nel 2018 dal D.M. n. 37/2018), tenuto conto del valore della causa ricompreso nella suddetta fascia da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 e dell’applicabilità del massimo dell’abbattimento.

Infatti, indiscusso il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, fatta salva una diversa convenzione tra le parti che nel caso di specie non vi era stata (v., da ultimo, Cass. n. 9815/2023), va rilevato che, ai fini della liquidazione dei compensi per l’attività forense svolte nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace (introdotto con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2018), avrebbe dovuto trovare applicazione la previsione generale di cui all’art. 4 del D.M. Giustizia n. 55/2014, aggiornato con il D.M. Giustizia n. 37/2018, che, al comma 1, seconda parte, così sancisce:

“Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Pertanto, ponendo riferimento alle corrispondenti tabelle, consegue che, per il giudizio dinanzi al giudice di pace ed avuto riguardo alla suddetta fascia di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, avrebbero dovuto essere liquidati i seguenti inderogabili importi minimi, ovvero computati con la riduzione del 50%, salvo che per la fase di trattazione-istruttoria con riduzione del 70%: per la fase di studio della controversia euro 203,00; per la fase introduttiva del giudizio euro 168,00; per la fase di istruttoria e/o di trattazione euro 162,00 e per la fase decisionale euro 355,00, per un totale di euro 888,00 (anziché di euro 650,00, come statuito con la sentenza del Giudice di pace in questione), oltre spese vive già riconosciute in euro 150,00 ed accessori di legge (contributo forfettario, iva e cap).

Pertanto, l’impugnata sentenza di appello è da cassare, essendo stata con essa confermata la illegittima liquidazione dei compensi operata con la sentenza di primo grado del Giudice di pace, siccome operata in violazione dei minimi tariffari inderogabili. Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto che l’appello avrebbe dovuto essere accolto, puòprovvedersi alla decisione nel merito, adottandosi la statuizione sulla liquidazione dei compensi per il giudizio di primo grado nei termini appena indicati. Per effetto della decisione sul merito del ricorso, si deve provvedere in questa, in conseguenza dell’applicazione del principio della soccombenza con riguardo al giudizio di appello e a quello di cassazione, anche alla liquidazione, in favore del ricorrente e con condanna dell’Agenzia delle Entrate, dei compensi spettanti per i citati due ulteriori giudizi, in applicazione degli stessi criteri di quantificazione minima stabiliti dal menzionato art. 4, comma 1, del D.M.

Giustizia n. 55/2014 (come aggiornato nel 2018). Quindi, per il giudizio di appello (considerando sempre la fascia di valore prima richiamata), vanno distintamente riconosciuti i seguenti compensi: fase di studio della controversia euro 437,50; fase introduttiva euro 370,00; fase istruttoria e/o di trattazione euro 480,00 e per la fase decisionale euro 810,00, per un totale di euro 2.097,50, oltre spese vive per euro 200,00 ed accessori di legge (contributo forfettario, iva e cap). Infine, per il presente giudizio di cassazione ed in applicazione del valore corrispondente al “disputandum” ricompreso nella fascia da euro 0,01 a euro 1.100,00, vanno liquidati i seguenti compensi: fase di studio della controversia euro 120,00; per la fase introduttiva euro 135,00 e per quella decisionale euro 67,50, per un totale di euro 322,50, oltre esborsi per euro 100,00 ed accessori di legge (contributo forfettario, iva e cap).

In definitiva, per il giudizio di primo grado va riconosciuto l’importo complessivo di euro 888,00 per compensi, oltre 150,00 per esborsi ed accessori di legge; per il giudizio di appello l’importo totale di euro 2.097,50, oltre spese vive per euro 200,00 ed accessori di legge; per il presente giudizio di cassazione l’importo complessivo di euro 322,50, oltre esborsi per euro 100,00 ed accessori di legge, importi tutti –ovvero relativi ai tre gradi di giudizio - da attribuirsi al difensore antistatario per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate -Riscossione al pagamento dei compensi del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Roma nell’importo complessivo di euro 888,00, oltre spese vive per euro 150,00, contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Condanna, altresì, la stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale appellata soccombente, al pagamento dei compensi del giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Roma, liquidati in complessivi euro 2.097,50, oltre spese vive per euro 200,00, contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Condanna, infine, l’intimata Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 423,50, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Dispone la distrazione delle spese come liquidate per tutti i gradi di giudizio in favore del difensore del ricorrente, avv. Gianluca Fontanella, per dichiarato anticipo. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda