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Ordinanza — n. 23040/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling on construction definition, holding partial underground structures with stability constitute constructions under Art. 873 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23040/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Lecce Court of Appeal's decision, which had dismissed a neighbor's complaint regarding a partially underground slab. The appellant argued the structure was not a 'construction' because it was mostly buried, while the lower court focused solely on the 15 cm protrusion. The Supreme Court ruled that the definition of 'construction' under Article 873 of the Civil Code includes any stable, solid manufact that creates safety risks, regardless of whether it is fully above ground or partially underground, thereby overturning the lower court's narrow interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 873 cod. civ.; The concept of 'construction' encompasses any manufact with stability and solidity that may prejudice property safety, irrespective of its degree of underground placement, provided it is not completely submerged.

Parole chiave

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Art. 873 Civil Code definition of construction partial underground structure legal distances neighbor dispute stability and solidity Cassation quashing violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 873 cod. civ.
L’art. 873 cod. civ. non comprende né le opere completamente realizzate nel sottosuolo né i manufatti che non si elevino oltre il livello del suolo, non ricorrendo per le une o per gli altri la ragione giustificatrice della norma stessa(Cass., Sez.
Art. 3 del Regolamento edilizio del Comune di San Vito dei Normanni
3 del Regolamento edilizio del Comune di San Vito dei Normanni, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
3 del Regolamento edilizio del Comune di San Vito dei Normanni, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
art. 873 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 cod .

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, 17/12/2012, n. 23189
Cass., Sez. 2, 21/7/2005, n. 15282
23189), senza riferirsi necessariamente ad un edificio ma ad un qualsiasi manufatto (come un’autorimessa o una tettoia), avente le suddette caratteristiche (Cass., Sez. 2, 21/7/2005, n. 15282;
Cass., Sez. 2, 6/3/2002, n. 3199
Cass., Sez. 2, 6/3/2002, n. 3199).
Cass., Sez. 2, 2/10/2018, n. 23843
ai regolamenti locali, costituenti norme secondarie, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire unadistanza maggiore (Cass., Sez. 2, 2/10/2018, n. 23843;
Cass., Sez. 2, 8/1/2016, n. 144
Cass., Sez. 2, 8/1/2016, n. 144).
Cass., Sez. 2, 1/7/1996, n. 2956
Cass., Sez. 2, 2/10/2018 n. 23856
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27379/2020R.G. proposto da ITAL LOGISTICA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Orlandino ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Randaccio n. 1, presso lo studio dell’avv. Leonardo Musa; –ricorrente – contro DITTA NIGRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 159, presso lo studio dell’avv. Francesco Segreto, che, unitamente all’avv. Filomeno Montesardi, la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 700/2020 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 15/7/2020 e notificata il 17/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2023 dalla dott.ssa Valeria Pirari;

Rilevato che: Oggetto: Distanze 1. In seguito alla denuncia di nuova opera sporta dalla società Ital Logistica s.r.l. nei confronti del confinante Nigro relativamente al solaio di copertura del piano interrato da lui realizzato in violazione delle distanze legali ed urbanistiche, il Tribunale di Brindisi, all'esito della fase cautelare, ordinò la sospensione dei lavori. Il giudizio di merito, instaurato su iniziativa del Nigro onde ottenere la revoca dal provvedimento cautelare ( nel quale si costituì la società Ital Logistica, chiedendo ne invece la conferma), si conclus e con la s entenza n. 311 del 20/2/2017, con la quale fu disposta lademolizione.

Il giudizio d’appello, avviato su iniziativa del Nigro, nel quale si costituì la società Ital Logistica, si conclus e con la sentenza n. 700, pubblicata il 15 luglio 2020, con la quale la Corte d'Appello di Lecce, in accoglimento del gravame, riformò la sentenza impugnata, rigettando la denuncia di nuova opera proposta dalla società, revocando il provvedimento cautelare emesso il 24 febbraio 2011 dal Tribunale di Brindisi e condannando la società Ital L ogistica al rimborso , in favore del N i gro, delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

2. Contro la predetta sentenza, la Società Ital Logistica propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi , illustrati anche con memoria. Si difende con controricorso Nigro Giuseppe s.r.l., illustrato anche con memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 cod . civ . e dell'art . 3 del Regolamento edilizio del Comune di San Vito dei Normanni, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod . proc . civ ., per avere la Corte d'appello affermato che, come risultante dalla c.t.u., il manufatto realizzato d a Giuseppe Nigro non rientrasse nel concetto di costruzione, in quanto interamente interrato, fuoriuscendo l'estradosso dello stesso di soli 15 cm rispetto al muro di confine con la società.Ad avviso d ella ricorrente, invece, l'elaborato peritale era stato completamente disatteso dal giudice del provvedimento cautelare e da quello del giudizio di cognizione di primo grado, in quanto , alla stregua delle foto allegate sia alla consulenza tecnica d'ufficio, sia a quella di parte e non contestate, l'op e ra non era affatto completamente interrata, ma si trovava fuori ter ra rispetto al piano di calpestio del lotto della società, da cui fuoriusciva di oltre 3 mt., tale essendo l'altezza del muro di recinzione e la fuoriuscita di 15 cm. da esso, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere che il manufatto rientrassea pieno titolo nella nozione di costruzione , senza che il dislivello eventualmente esistente tra i due fondi finitimi potesse eliminare tale concetto, potendo essere escluse da esso soltanto le costruzioni completamente interrate, con la conseguenza che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la norma prevista dal regolamento comunale di San Vito dei Normanni che prevede il rispetto di 5 mt. dal confine e 10 mt.tra corpi di fabbrica.

2. Col secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per motivazione apparente, per violazione del combinato disposto di cui all'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., e all'art . 132, secondo comma, n. 4, cod . proc . civ . , nonché dell'art . 111 della Cost., in relazione all'art . 360, primo comma, n. 4, cod . proc. civ ., per avere la Corte d' A ppello motivato, limitandosi a copiare quanto scritto dal c.t.u. nel suo elaborato peritale della fase cautelare, senza addurre al riguardo alcuna argomentazione, senza spiegare le ragioni per le quali l'opera in contestazione era da considerarsi completamente interrata e senza rendere percepibili le ragioni della decisione.

Ad avviso della ricorrente, l'unica parte della motivazione era quella che citava le foto allegate alla relazione di CTU, rappresentanti “un tratto limitato dell'estradosso del solaio di copertura rialzato, nella misura massima di soli 15 cm, rispetto al piano di campagna”, di cui non era possibile comprendere il significato. Inoltre, la Corte non si era resa conto che i 15 cm. di rialzo dell'estradosso del solaio dell'opera del resistente non erano relativi al piano di campagna - che coincideva con il livello naturale del terreno privo di sistemazione artificiale, ossia prima dello scavo per la realizzazione del manufatto - , ma al muro di confine tra i due lotti, la cui altezza, rispetto al piano di campagna, era di oltre 3 m t., così i dentificando il piano di campagna con la sommità del muro di confine tra i due lotti.

3. Col terzo motivo, si lamenta, infine, l'omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dagli atti processuali e che se esaminato avrebbe portato ad un esito differente del giudizio e l'omessa valutazione, in sentenza, delle foto allegate alla perizia di parte, non contestate , in relazione all'art . 360, primo comma, n. 5, cod. pro c. civ., che, se esaminate, avrebbero condotto i giudici d'appello a una conclusione differente, così come era stato per il giudice di prime cure, in quanto indicative della porzione del manufatto ubicato fuori terra, rispetto al piano di campagna interessante la proprietà Nigro, e che avrebbero impedito di definire l'opera completamente interrata, essendo dalle stesse evidente la profondità dello scavo e, dunque, la notevole porzione di costruzione emergente dal piano di campagna.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo. Come sostenuto da questa Corte, in tema didistanze legali, l'art.873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo, sporgendone stabilmente, e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà (Cass., Sez. 2, 17/12/2012, n. 23189), senza riferirsi necessariamente ad un edificio ma ad un qualsiasi manufatto (come un’autorimessa o una tettoia), avente le suddette caratteristiche (Cass., Sez. 2, 21/7/2005, n. 15282;

Cass., Sez. 2, 6/3/2002, n. 3199). Ai sensi della citata disposizione, esiste, dunque, una nozione unica dicostruzione, consistente in qualsiasi opera non completamenteinterrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, la quale non può essere modificata dai regolamenti comunali, sia pure al limitato fine del computo delledistanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 cod. civ. ai regolamenti locali, costituenti norme secondarie, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire unadistanza maggiore (Cass., Sez. 2, 2/10/2018, n. 23843;

Cass., Sez. 2, 8/1/2016, n. 144). L’art. 873 cod. civ. non comprende né le opere completamente realizzate nel sottosuolo né i manufatti che non si elevino oltre il livello del suolo, non ricorrendo per le une o per gli altri la ragione giustificatrice della norma stessa(Cass., Sez. 2, 1/7/1996, n. 2956), mentre il parziale interramento del manufatto rileva ai fini delle distanze allorché, oltre ad avere le caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione dal suolo, presenti un collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa (sul punto, Cass., Sez. 2, 2/10/2018 n. 23856 ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non costituisse costruzione l'opera costituita da un basamento in calcestruzzo, posizionato 20 cm. al di sotto del circostante piazzale, sul quale erano stati installati nove profilati in acciaio dell'altezza di 1.50 m. circa e delle pareti lignee, senza valutarla nella sua interezza né considerare la sua parziale sporgenza dal suolo e il livello del fondo contiguo).

Nella specie, la Corte d’appello non si è attenuta ai predetti principi, essendosi limitata a valorizzare la sporgenza di soli 15 cm. dell’estradosso del solaio del manufatto di nuova realizzazione, senza tener conto né della complessità dell’opera, né della sua sporgenza dal suolo e dal livello del fondo contiguo, così pervenendo ad un giudizio parziale, focalizzato sul solo requisito dell’emersione della stessa “in modo sensibile” al di sopra del livello del suolo e privo di riferimenti sulle caratteristiche del piano di campagna, sia del fondo sul quale lo stesso era insorto, sia di quello finitimo.

Ne consegue la fondatezza del motivo.

7. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

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