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Ordinanza — n. 23039/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal on costs compensation but dismisses other grounds regarding procedural silence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23039/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the second and third appeal grounds inadmissible while allowing the first ground, resulting in the cassation of the lower court's decision. The court held that the appellate judge correctly compensated litigation costs based on the overall outcome of the proceedings, a matter reserved for the trial judge's discretion. Consequently, the appeal was partially successful regarding the cost allocation but failed on the procedural complaints.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 92, c.p.c.: The Supreme Court cannot review the merit judge's discretionary decision on compensating litigation costs based on the overall case outcome, and must allow appeals where the lower court omits ruling on specific cost-related grievances.

Parole chiave

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litigation costs compensation appellate court discretion cassation inadmissibility procedural silence reciprocal costs cessione del credito difetto di sottoscrizione titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 92, c.p.c.
Art. 384, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 691-2021proposto da: GUASTAMACCHIA ROSA, ALLOGGIO MAURO, ALLOGGIO LAURA e ALLOGGIO ARCANGELA,eredi di ALLOGGIO MICHELE, rappresentati e difesi dall’avv. SERGIO CASAREALE e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro LOVIGLIO GIOSUE’, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n. 2, nello studio dell’avv. VITTORIO TARSIA, rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICO RICCIARDELLI-controricorrente - nonchè contro MASCELLARO FILIPPO -intimato - avverso la sentenza n. 2526/2019della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso in opposizione a precetto Loviglio Giosuè evocava in giudizio Alloggio Michele innanzi il Tribunale di Altamura, invocando l’accertamento dell’inesistenza del diritto del convenuto di procedere in executivis sulla base del titolo azionato con il precetto, a cagione dell’accordo transattivo del 12.1.2000, con il quale l’Alloggio aveva rinunciato ad avvalersi del titolo predetto.

Si costituiva in giudizio l’Alloggio, eccependo la natura apocrifa della transazione ed evocando in giudizio il proprio avvocato, Mascellaro Filippo, il quale a sua volta evocava in giudizio Alloggio Arcangela, figlia di Alloggio Michele, allegando che la stessa gli aveva consegnato l’atto transattivo di cui si discute già completo della firma del genitore. Con sentenza n. 4012/2015 il Tribunale di Bari, al quale era stato medio tempore accorpato il Tribunale di Altamura, rigettava tutte le domande, compensando le spese. Con la sentenza impugnata, n. 2526/2019, rigettava il gravame, proposto dagli eredi di Alloggio Michele soltanto in relazione al governo delle spese operato dal giudice di prima istanza, e dichiarava inammissibile l’impugnazione incidentale proposta dal Loviglio.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Guastamacchia Rosa, Alloggio Mauro, Alloggio Laura e Alloggio Arcangela, in qualità di eredi d i Alloggio Michele , affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Loviglio Giosuè. Mascellaro Filippo, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrent i lamenta no la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale i predetti avevano contestato la statuizione sulle spese operata dal Tribunale, in relazione al rapporto processuale intercorso tra Alloggio Michele e Mascellaro Filippo.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118, 132 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbeerroneamente compensato le spese relativamente al rapporto processuale corrente tra Alloggio Michele e Loviglio Giosuè. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118, 132 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente compensato le spese relativamente al rapporto processuale corrente tra Alloggio Arcangela e Mascellaro Filippo.

La prima censura è fondata, mentre le altre due sono inammissibili. I ricorrenti evidenziano che Mascellaro Filippo, costituendosi in giudizio, aveva resistito alla chiamata in causa spiegata nei suoi confronti da Alloggio Michele, invocando la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, nella misura indicata di € 50.000, e che detta domanda era stata respinta. Sostengono, dunque, chel’Alloggio Michele aveva diritto ad essere considerato vittorioso, limitatamente al rapporto processuale con il Mascellaro; che il Tribunale aveva erroneament e compensato le spese tra tutte le parti; e che la Corte di Appello, espressamente investita della questione, l’aveva del tutto obliterata , omettendo di pronunciarsi sulla specifica censura concernente il governo delle spese nel rapporto processuale tra Alloggio Michele e Mascellaro Filippo.

Effettivamente le conclusioni delle parti, riportate in apertura della sentenza impugnata, evidenziano che il tema delle spese era stato proposto, dalla parte appellante, sotto un triplice profilo: a)in relazione alla statuizione di compensazione contenuta nella sentenza del Tribunale, con riferimento al rapporto processuale intercorso tra Alloggio Michele (e per esso, oggi i suoi eredi) e Loviglio Giosuè; b)in relazione alla statuizione di compensazione contenuta nella sentenza del Tribunale,con riferimento al rapporto processuale tra Alloggio Michele (e per esso, i suoi eredi) e Mascellaro Filippo;

c) in relazione a l la statuizione di compensazione contenuta nella sentenza del Tribunale, con riferimento alla specifica posizione processuale di Alloggio Arcangela( erede di Alloggio Michele ed evocata in giudizio come autrice materiale d ell a falsa sottoscrizione apposta, a nome del genitore, sulla transazione del 12.1.2000)e Mascellaro Filippo. Il giudice di appello, tuttavia, ha affronta to soltanto il primo ed il terzo profilo, obliterando totalmente il secondo. Sotto questo profilo, si configura dunque il denunciato vizio di omesso esame di una specifica censura proposta in seconda istanza, ed è quindi fondato il primo motivo di ricorso.

Vanno invece dichiarati inammissibili gli altri due motivi, con i quali i ricorrenti contestano, rispettivamente: - con il secondo motivo, la conferma della compensazione delle spese già disposta dal Tribunale, relativamente al rapporto tra gli eredi di Alloggio Michele ed ilLoviglio; - con il terzo motivo, la statuizione di compensazione delle spese tra Alloggio Arcangela e Mascellaro Filippo. Con riferimento alla seconda censura, va evidenziato che la sentenza indica il motivo della compensazione, ravvisa t o nel ragionevole affidamento ingenerato nel Loviglio circa la rinuncia dell’Alloggio al titolo esecutivo oggetto dell’opposizione al precetto di cui è causa.

Mentre, con riguardo al terzo motivo, la sentenza impugnata motiva la conf erma della compensazione delle spese tra Alloggio Arcangela e Mascellaro Filippo, poiché se da un lato le domande del secondo non erano state accolte, erano state comunque acquisite agli atti del giudizio due perizie attestanti la riconducibilità proprio ad Alloggio Arcangela della falsa sottoscrizione del suo genitore. In relazione alla conferma della statuizione di compensazione delle spese, relativamente ai rapporti processuali correnti, rispettivamente, tra gli eredi di Alloggio Michele e Loviglio Giosuè e tra Alloggio Arcangela e Mascellaro Filippo, va ribadito che il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.648466).Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez.1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 , Rv. 643477). In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivodi ricorso e va accolto il primo , con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., poiché comunque si configura un profilo di soccombenza reciproca anche in relazione allo specifico rapporto processuale corrente tra Alloggio Michele, e per esso oggi i suoi eredi, e Mascellaro Filippo, posto che la domanda principale, proposta dall’Alloggio nei confronti del Loviglio, è stata rigettata, e che del pari è stata respinta la domanda di manleva da quest’ultimo spiegata nei confronti del Mascellaro.Le spese del grado di appello, di conseguenza, vanno compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio, anche relativamente al rapporto processuale corrente tra gli eredi di Alloggio Michele e Mascellaro Filippo.In ragione della soccombenza reciproca, derivante dall’accoglimento solo in minima parte del ricorso, anche le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti costituite.

Nulla, invece, in relazione alla posizione della parte rimasta intimata, per effetto del suo mancato svolgimento di attività difensiva nel predetto presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il prim o e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., compensa per intero le spese del giudizio di appello anche in relazione al rapporto processuale corrente tra gli eredi di Alloggio Michele e Mascellaro Filippo. Compensa altresì tra le pa