Court holds spouse's waiver of testamentary reduction can constitute indirect donation if it enriches the heir.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Salvatore Pisani's appeal against the Appellate Court of Catania regarding his legitime. The core issue was whether the father's waiver of his right to reduce his wife's testamentary provisions constituted an indirect donation to the daughter. The court ruled that such a waiver, if motivated by liberality, can cause the donor's effective impoverishment and the daughter's enrichment, satisfying the requirements for an indirect donation. Consequently, the decision was quashed to allow a re-examination of the case applying this principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 790 c.c.; Art. 100 c.c.: The waiver by a spouse of the action to reduce testamentary dispositions may constitute an indirect donation to the universal heir if it creates a causal link between the waiver and the enrichment of the beneficiary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al r.g.n. 3375/2018 R.G. proposto da: PISANI SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO IOZZIA, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro PISANI IOLE LIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, rappresentatae difesa dall'avvocato SERGIO GUASTELLA , giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I APPELLO DI CATANIA n. 1088/2017,depositata il 07/06/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1. Salvatore Pisani, figlio naturale di Bartolomeo Pisani, conveniva avanti il Tribunale di Modica Iole Lidia Pisani, figlia legittima di Bartolomeo, proponendo azione di riduzione dell’atto di donazione del 20 aprile 1963 stipulato dal padre in favore della figlia, ai fini della reintegrazione della propria quota di legittima.
2. Con sentenza non definitiva n. 222/07 il Tribunale di Modica dichiarava aperta la successione di Bartolomeo Pisani alla data del 3 luglio 2001 e dichiarava che andavano imputati alla massa ereditaria i beni oggetto dell'atto di donazione del 20 aprile 1963.
3. Con sentenza n.97 / 11 il medesimo T ribunale dichiarava lesa la quota di riserva dellegittimario Salvatore Pisani per ef fetto della donazione sopraindicata, che riduceva per integra re la quota di riserva lesa.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello Salvatore Pisani, chiedendo di comprendere nell'asse ereditario del defunto padre beni ulteriori rispetto a quelli già considerati dal giudice di primo grado e chiedendo inoltre l'assegnazione di una quota pari alla metà dell'asse ereditario anziché quella di un terzo riconosciuta in sentenza. Si costituiva in giudizio l’appellata, proponendo appello incidentale. Per quanto in questa sede rileva, con il primo motivo di appello Salvatore Pisani censurava la sentenza gravata per non avere il giudice ritenuto che potesse configurare donazione indiretta in favore di Iole Lidia Pisani la rinuncia fatta dal de cuius a lla richiesta diriduzione delle disposizioni testamentarie della propria moglie in favore dell’appellata,nominata erede universale della propria madre con testamento che aveva totalmente pretermesso il marito.
5. Con sentenza n. 1088 / 2017 l a Corte di appello di Catania dichiarava infondato tale motivo, per difetto dell’estremo del depauperamento in capo all’asseritodonante. Accoglieva comunque parzialmente l’appello principale e quello incidentale, dichiarando lesa la quota di riserva del legittimario Salvatore Pisani, stabiliva il valore della massa ereditaria e il valore della quota spettante al medesimo e attribuiva a Iole Lidia Pisani la proprietà di un appartamentosito in Donnalucata, stabilendo i conguagli.
6. Avverso tale decisione Salvatore Pisani ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
7. Ha resistito con controricorso Iole Lidia Pisani. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia , ex art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 769 e 809 c.c., che ha indotto la Corte di appello di Catania a disconoscere il valore di donazione indiretta, soggetta alla riduzione per integrare la quota del legittimario, alla espressa rinuncia del de cuiusBartolomeo Pisani, legittimario pretermesso, alla richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie della propria moglie in favore della figlia nominata erede universale della propria madre.
La Corte distrettuale avrebbe dunque errato, secondo il ricorrente, nell’escludere la sussistenza, nella rinuncia in questione, della causa donandi. 2.-Il motivo è fondato. È necessario premettere che le donazioni indirette (o liberalità atipiche o non donative , secondo altra nomenclatura ) sono contemplate dall’art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazionee sono menzionate dall’art. 737 c.c., che impone ai soggetti tenuti alla collazione di conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal de cuius per donazione “ direttamente o indirettamente”.
Sottoposte alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, come recita l’art. 809 c.c. (ma l’interpretazione restrittiva o estensiva di questa norma è tutt’oggi oggetto di discussione tra gli studiosi), le stesse si sottraggono al rigido formalismo del tipico atto di liberalità. Per la loro validità è sufficiente l’osservanzadelle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le disposizioni sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. n. 4550/1978;
Cass., n. 5333/2004; Cass. n. 14197/2013). Nella ricognizione delle ipotesi più significative che l’esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all’ambito delle donazioni indirette operata da Cass. SS. UU. n. 18725/2017 viene annoverata anche la rinuncia ad un diritto. In più occasioni, questa Corte ha già avuto modo di precisareche la rinuncia ad un diritto, se fatta al fine di avvantaggiare un terzo, può comportare donazione indiretta (Cass. n. 9872/2000; n. 507/1967), purché sussista fra donazione e arricchimento un nesso di causalità diretta (Cass. n.15666/2019; n. 1545/1974) , ossia se l’arricchimento rientri nella normale sequenza causale originata dalla rinuncia.
Il principio è in particolare stato ribadito con riguardo a lla rinuncia abdicativa di un diritto reale minore, come l’usufrutto, che pur si estingue con la morte del titolare ma che, se estinto anticipatamente per rinuncia, ispirata da «animus donandi », del nudo proprietario, sirisolve nel conseguimento da parte del dominus dei vantaggi patrimoniali inerenti all’acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe stato sottratto se l’usufrutto fosse durato fino alla sua naturalescadenza (Cass. n. 13117/ 1997). O, ancora, con riguardo alla rinunciaalla quota di comproprietà di un bene, “fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comunisti, mediante eliminazione dello stato di compressione in cui il diritto di questi ultimi si trovava a causa dell'appartenenza in comunione anche ad un altro soggetto”, ritenuta donazione indiretta, “senza che sia all'uopo necessaria la forma dell'atto pubblico, essendo utilizzato per la realizzazione del fine di liberalità un negozio diverso dal contratto di donazione ” (Cass. n. 3819/2015) . 2.1.- Nel caso di specie, il de cuius Bartolomeo Pisani, pretermesso dalla successione della propria moglie, che aveva nominato erede universale la figlia,aveva espressamente rinunciato all’esperimento dell’azione di riduzione per reintegra della propria quota ereditaria– secondo quanto si legge in ricorso – “come da atto pubblico del 3.07.1992 a rogito notaio Ignazio Maria Emmolo”.
Lo stesso non aveva quindi esercitato un diritto potestativo liberamente disponibile, che ha per effetto quello di verificare l’effettiva lesione della quota di legittima e, quindi, in caso di mancato esercizio, di rendere definitive le attribuzioni patrimoniali compiute dalde cuius . La sentenza della Corte distrettuale ha respinto l’appello sul punto ritenendo che l’effetto diretto della rinuncia all’azione di riduzione di Bartolomeo Pisani è stato esclusivamente quello di precludersi la possibilità di impugnare il testamento del proprio coniuge, non anche quello di incidere sulla consistenza del proprio patrimonio disponendone in favore della figlia.
La decisione impugnata, su tale presupposto, rispetto ai requisiti propri della donazione, ossia l’animus donandi, l’arricchimento del donatario e il contestuale impoverimento del donante, ha considerato insussistente quest’ultimo elemento , dovendosi escludere che Bartolomeo Pisani abbia potuto donare alla figlia “beni dei quali non è mai stato proprietario”. L’assunto non è corretto, per il fatto che il giudice a quoha usato come modello la donazione “diretta” e i suoi elementi costitutivi (propri della donazione con effetti traslativi) , obliterando la circostanza –evidenziata dalle Sezioni Unite nella già citata decisione n. 18725/2017 – che “ le liberalità non donative hanno in comune con l’archetipo l’arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell’altro, ma se ne distinguono perché l’arricchimento del beneficiario non si realizza con l’attribuzione di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso”.
Questa diversità si ripercuote, simmetricamente, sull’elemento dell’impoverimento. Per la configurazione di una donazione indiretta, con la quale si perviene al medesimo effetto di una donazione formale ma, per l’appunto, “indirettamente”, l’impoverimento non può essere inteso nella specie come trasferimento di un bene già facente parte del patrimonio del Bartolomeo Pisani dalla sua sfera patrimoniale a quella della di lui figlia , ma va considerato quale mancato consapevole esercizio - sorretto da intento liberale - della possibilità di arricchire il proprio patrimonio, in favore della parte che da tale azione ne sarebbe risultata impoverita.
In conclusione, la decisione impugnata va cassata sul punto e il giudice del rinvio, che si individua nella stessa Corte di merito in diversa composizione, dovrà riesaminare la questione attenendosi al seguente principio di diritto: “La rinuncia del coniuge all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittimapuò comporta re un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità direttatra donazione e arricchimento“.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ; rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui d