Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23035/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding reciprocal costs when only one claim is rejected in a single proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23035/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the appeal against the Second Instance Court's dismissal of the claim. The lower court incorrectly rejected the argument that reciprocal costs should be awarded because the First Instance Court had compensated expenses based on partial success. The Court held that reciprocal costs require multiple distinct claims or a specific procedural structure, which was absent here since only one demand was partially rejected. Consequently, the Second Instance decision was quashed and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.; Reciprocal costs require a plurality of distinct claims or a specific procedural configuration, and cannot be established merely by the partial rejection of a single demand or the dismissal of preliminary objections.

Parole chiave

Generato dall'IA
reciprocal costs partial rejection single claim procedural configuration cassation appeal expense compensation remand for retrial azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
artt. 100 c.p
Con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano laviolazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c.
art. 96 c.p
32061 del 31/10/2022 , Rv.666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022
La soccombenza reciproca, tuttavia , postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 , Rv.666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20684-2022proposto da: ATTANASIO MADDALENA e VENNERI ROSA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE BEATO ANGELICO n. 38, nello studio dell’avv. VINCENZO SINOPOLI, rappresentat e e difes e dall’avv. ALFREDO LOVELLI -ricorrenti - contro SAMPIETRO MARIA -intimata - avverso la sentenza n. 1176/2022 del TRIBUNALE di T A RANTO , depositata il 05/05/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 7.1.2016 Sampietro Maria evocava in giudizio Attanasio Maddalena e Venneri Rosa innanzi il Giudice di Pace di Taranto chiedendo l’accertamento del suo diritto ad allacciare l’utenza idrica a servizio della sua unità immobiliare alla condotta esistente nel seminterrato del palazzo e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Nella resistenza della convenuta il Giudice di Pace, preso atto che nelle more l’attrice aveva rinunciato alla domanda di accertamento del suo diritto di allacciarsi alla tubazione esistente nel seminterrato dell’edificio, rigettava la domanda con sentenza n. 3070/2016, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1176/2022, il Tribunale di Taranto rigettava il gravame proposto da Attanasio Maddalena e Venneri Rosa avverso la decisione di prime cure. Queste ultime propongono ricorso per la cassazione di detta decisione affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe rigettato il gravame in punto di governo delle spese, non considerando che la compensazione disposta in prime cure dal Giudice di Pace era erronea, non potendosi configurare alcun profilo di reciproca soccombenza. Con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano laviolazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2909 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la mancata impugnazione, da parte loro, del capo della sentenza di prime cure con il quale erano state rigettate le eccezioni preliminari dalle stesse sollevate in primo grado.

Le censure, suscettibili di esame congiunto,sono fondate. Il Tribunale ha rigettatoil motivo di appello con il quale le odierne ricorrenti avevano attinto la statuizione di compensazione delle spese, disposta dal Giudice di Pace sul rilievo della “particolarità delle questioni trattate”, affermando che la motivazione utilizzata dal primo giudice fosse erronea perché di mero stile. Il giudice di secondo grado, tuttavia, ha confermato la compensazione delle spese sulla base della soccombenza reciproca, ravvisata in virtù del rigetto delle eccezioni di incompetenza che erano state sollevate in prime cure dalle odierne ricorrenti.

La soccombenza reciproca, tuttavia , postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 , Rv.666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 , Rv. 664898). A maggior ragione, dunque, non può configura rsi un caso di soccombenza reciproca in presenza dirigetto di una eccezione. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa al Tribunale di Taranto, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella