Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sarida Srl, filed a decree against the respondent, Testaceni Fabrizio, and the defendant, Comune Davagna, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26167/2021 R.G. proposto da : SARIDA SRL, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA FIESCHI 18/45, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI RAFFAELLA (RMLRFL65S70I480B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TESTACENI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA MACAGGI 21-5 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLI AUGUSTO (TRTGST64R31F839E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DAVAGNA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.487/2021 depositata il 03/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, in favore della sola parte controricorrente, vanno regolate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, in favore della parte controricorrente, che liquida in € 400,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali di studio al 15% ed accessori di legge. Così