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Decreto — n. 23019/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 23019/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sarida Srl, filed a decree against the respondent, Testaceni Fabrizio, and the defendant, Comune Davagna, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver of appeal Code of Civil Procedure judicial costs allocation legittimazione a contestare licenza credito contestato asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, in favore della sola parte controricorrente, vanno regolate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, in favore della sola parte controricorrente, vanno regolate come in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26167/2021 R.G. proposto da : SARIDA SRL, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA FIESCHI 18/45, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI RAFFAELLA (RMLRFL65S70I480B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TESTACENI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA MACAGGI 21-5 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLI AUGUSTO (TRTGST64R31F839E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DAVAGNA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.487/2021 depositata il 03/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, in favore della sola parte controricorrente, vanno regolate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, in favore della parte controricorrente, che liquida in € 400,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali di studio al 15% ed accessori di legge. Così