Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22992/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22992/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22992/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 31411/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., difesacome in atti contro RUSCONI ELENA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; SPREAFICO ANNA (intimata) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle speseprocessuali, da liquida re come in dispositivo ;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22992/2023 — snciv · Corte di Cassazione: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Parole chiave

Generato dall'IA
condanna al pagamento pecuniario mancato anticipo delle spese accantonamento per rischi e perdite spese di esecuzione condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 31411/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., difesacome in atti contro RUSCONI ELENA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; SPREAFICO ANNA (intimata) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle speseprocessuali, da liquida re come in dispositivo ;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.