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Ordinanza — n. 22958/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows lawyer's appeal against appellate court's dismissal of fee claim due to flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22958/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Mauro Mezzetti's appeal against the Rome Court of Appeal's decision dismissing his professional fee claim. The appellate court had ordered restitution based on an uncorrected admission of receiving a higher sum than actually due, ignoring subsequent clarifications by the lawyer. The Supreme Court found the lower court's reasoning defective for failing to evaluate these clarifications and for overlooking additional costs included in the original fee calculation, leading to the case's remittal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 2730, 2734 c.c.: The appellate court's reasoning is censurable if it fails to consider clarifications made by the party regarding their own statements or if it incorrectly determines the scope of a credit claim by ignoring relevant accessory costs.

Parole chiave

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professional fees legal representation separation proceedings defective reasoning remittal to appeal court confessional value costs and taxes compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
2730 e 2734 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn.
Art. 2730 c.c.
Art. 2734 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11922/2003
L’interpretazione del contenuto delle difese è compito riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento resta però sindacabile sia in caso di error in procedendo, sia sotto il profilo della correttezza della motivazione, la quale, nella specie, appare del tutto carente (Cass. 11922/2003; Cass.
Cass. 1097/2003
11922/2003; Cass. 1097/2003; Cass.
Cass. 11755/2004
1097/2003; Cass. 11755/2004).
Cass. 2399/2018
Cass. 795/2013
2399/2018; Cass. 795/2013; Cass.4859/2006).
Cass. 4859/2006
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21357/2018 R.G. proposto da MEZZETTI MAURO, rappresentat o e difeso dall’avv. Alberto Mezzetti, con domicilio in Roma, alla Via Germanico n. 197. –RICORRENTE– contro GIANNI LOREDANA, rappresentat a e difes a dall’avv. Fabio Basili elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 28. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 502/2018, pubblicata in data 24.1.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 502/2018, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha parzialmente respinto le domande avanzate dall’avv. Mauro Mezzetti per il pagamento di compensi professionali, condannandolo alla restituzione di €. 12.179,00in favore della resistente. Il ricorrente aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi, per il complessivo importo di €106.276,84, quale corrispettivo per il patrocinio svolto Oggetto: compensi professionali in appello e in Cassazione in 19 controversie riguardanti la regolazione economica della separazione personale tra la Gianni e l’ex coniuge.

Il T ribunale aveva confermato due ingiunzioni e condannato l’opponente al pagamento di € 62.820,80, dichiarando improcedibile la terza opposizion e per tardiva iscrizione al ruolo della causa. Il Giudice distrettuale, confermata l’improcedibilità dell’opposizione n.r.g. 8457/2009, ha ritenuto, riguardo al residuo credito, che:

a) l’ammontare effettivo delle somme spettanti al difensore, pari ad €. 128.807,86, fosse documentato dalla missiva inoltrata dall’avv. Mezzetti il 23 marzo 2009, avente natura confessoria (nota che illustrava in maniera analitica per ogni procedimento i compensi concordati, aggiornati alla data della rinuncia al mandato);

b) che, tuttavia, non vi fosse prova della commutazione degli assegni, consegnati alla Gianni dall’ex coniuge nell'ottobre 2004, nei titoli emessi a saldo delle parcelle;

c) che l'avvocato avesse ammesso di aver ricevuto l'importo di € 203.807,86 , a fronte di u n credito di € 128.807,86, e che spettasse alla resistente la restituzione di € 12.179,20, risultante dalla differenza (€ 75.000,00), tra le somme complessivamente ricevute dal difensore rispetto al compenso effettivamente dovuto e quanto liquidato a taletitolo dal Tribunale (€ 62.880,00). La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. Mauro Mezzetti con ricorso in due motivi. Loredana Gianni resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vizio di motivazione e violazione degli artt. 2730 e 2734 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3,4 e 5 c.p.c., per aver la Corte distrettuale immotivatamente ritenuto che il ricorrente avesse ammesso di aver percepito € 203.807,86, non tenendo conto che il difensore, nelle due memorie ex art. 183, primo comma e secondo comma, c.p.c., aveva rettificato quanto dichiarato in precedenza, specificando che la somma effettivamente incamerata era pari ad € 128.807,86; la sentenza avrebbe attributo valore confessorio alle sole dichiarazioni del primo difensore, occorrendo valutare anche le rettifiche formulate dal ricorrente, successivamente costituitosi in proprio.

Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione della sentenza sulla richiesta di correzione, sostenendo che, nel regolare i reciproci rapporti di dare ed avere tra le parti e nel compensare l’importo delle competenze del difensore, liquidate dal Tribunale in €. 62.820,00, con la differenza di € 75.000,00 percepita in eccesso dal difensore, la Corte di merito non abbia dato considerato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto anche gli accessori (rimborso forfettario delle spese generali, contributi ed iva) e quindi un somma complessiva di € 91.661,91, conseguendone che la cliente non aveva titolo ad alcun rimborso, essendo tenuta al pagamento del saldo.

I due motivi sono fondati. La sentenza appare viziata nella motivazione riguardo all’interpretazione delle dichiarazioni difensive formulate in corso di causa (alle quali non ha riconosciuto, tuttavia, valore confessorio), avendo ritenuto – apoditticamente - che il ricorrente avesse ammesso di aver percepito l’importo € 203.807,86, senza minimamente tener conto delle successive rettifiche e precisazioni con cui l’avv. Mazzetti aveva specificato che le somme effettivamente corrisposte erano pari al minor importo di € 128.80786, rettifiche che la Corte di merito avrebbe dovuto vagliare, dando conto delle ragioni della soluzioni accolte.

L’interpretazione del contenuto delle difese è compito riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento resta però sindacabile sia in caso di error in procedendo, sia sotto il profilo della correttezza della motivazione, la quale, nella specie, appare del tutto carente (Cass. 11922/2003; Cass. 1097/2003; Cass. 11755/2004). Anche il secondo motivo è fondato, poiché, nel procedere alla compensazione tra € 75.000,00 (importo asseritamente versato dall’ex coniuge della Gianni, quale contributo delle spese legali), e l’importo del credito professionale liquidato dal Tribunale, pari ad € 62.820,80, la sentenza non ha considerato che, come effettivamente risulta dagli atti e come è evidenziato in ricorso, su tale importo erano stati riconosciuti il rimborso forfettario delle spese generali, i contributi previdenzial i e l’Iva, e che il credito professionale era quindi superiore a quello compensato.

Resta difatti censurabile in cassazione l’errore causato dall’inesatta determinazione dei presupposti di una operazione deducibile in sede di legittimità in quanto si risolve in un vizio logico dellamotivazione, a differenza dell'errore materiale dicalcolo ri sultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. (Cass. 2399/2018; Cass. 795/2013; Cass.4859/2006). Sono – in conclusione - accolti entrambi i motivi ricorso; l a sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se