Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal arguments regarding contract validity and evidence rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Patrizia Soldati's cassation appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of her claim for €143,264. Soldati argued the lower court erred by ignoring oral declarations and failing to prove a written agreement for the additional payment, while the defendant maintained the preliminary contract was void. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal arguments demonstrating how the lower court's reasoning violated the cited civil code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of law or omission of facts is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments demonstrating the contradiction between the lower court's reasoning and the applicable legal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31540/2018 R.G. proposto da : SOLDATI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato ALBERTELLI FRANCESCO (LBRFNC63T25H501D),che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro FERRAIOLI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA TAGLIAMENTO 20, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO (CSSNTN55H30H501E) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4841/2018depositata il 11/07/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Patrizia Soldati ha chiamato in giudizio Fabrizio Ferraioli, chiedendo che fosse condannato a pagare euro 143.264, a titolo di saldo del prezzo di compravendita di un immobile di proprietà dell’attrice, essendosi impegnato a pagare tale somma in forza di un atto accessorio e separato rispetto al contratto preliminare, sottoscritto in pari data. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 11426/2012.
Il Tribunale ha osservato come presupposto della domanda dell’attrice sia quello della perdurante validità ed efficacia delle originarie pattuizioni anche dopo la stipula del contratto definitivo, assunto infondato alla luce del fatto che il c.d. contratto preliminare e il relativo atto accessorio di pari data sono nulli e addirittura inesistenti come atti negoziali, dal momento che non risultano sottoscritti da entrambe le parti, essendo il c.d. preliminare una bozza, una sorta di proposta sottoscritta dal solo Ferraioli, ed essendo l’atto accessorio del tutto privo di sottoscrizioni, così che l’unico atto valido è quello notarile, senza contare che, anche laddove esistente, il contratto preliminare sarebbe stato superato dalla successiva contrattazione definitiva.
2. La sentenza è stata impugnata da Soldati. La Corte d’appello di Roma –con la sentenza n. 4841/2018 – ha rigettato il gravame.
3. Avverso la sentenza Patrizia Soldati ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Fabrizio Ferraioli. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta “violazione o falsa applicazione degli artt. 2730, 2733, 2724 e 2726 c.c., vizio ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”: il giudice d’appello ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che mancasse la necessaria prova scritta di un accordo tra le parti, coevo al rogito, in ordine alla debenza della ulteriore somma di euro 143.264; in tale modo la Corte d’appello non ha considerato le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di comparsa di risposta e di interrogatorio, errore decisivo che ha impedito l’apertura di una istruttoria riguardo al reale pagamento del prezzo di vendita.
2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2724 e 2726 c.c., vizio di cui all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”: il giudice d’appello non ha considerato che l’atto pubblico non fa prova dell’autenticità del contenuto delle dichiarazioni rese davanti al notaio, ma solo del fatto che siano state effettivamente rese come indicato nello stesso atto; in tal modo non ha considerato che “dalla valutazione complessiva delle prove e degli altri elementi acquisiti in giudizio sarebbe potuto emergere il reale accordo sul prezzo e sul suo pagamento”.
I motivi non possono essere accolti. Si denunciano – richiamando i diversi parametri del n. 3 e del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. –violazioni di legge e omesso esame di fatti. Circa il n. 5, va rilevata l’inammissibilità delle censure in quanto, a fronte di una c.d. doppia conforme sulle questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per tale motivo(v. art. 348 ter cpc applicabile ratione temporis , trattandosi di appello proposto il 19.12.2012), senza contare che quello che viene contestato non è l’omesso esame di fatti storici, ma la mancata considerazione di dichiarazioni che il giudice ha in realtà esaminato.
Si veda la p. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte d’appello, in risposta al motivo di gravame che denunciava l’erronea valutazione delle circostanze emesse in corso di causa, ha rilevato come Ferraioli, in sede di interrogatorio formale, lungi dal confessare di dovere la somma oggetto di causa, ha dichiarato di avere concordato con la ricorrente la riduzione dell’importo dovuto. Non sono quindi conferenti i riferimenti alle norme che si prospettano violate, ossia gli artt. 2700, 2730, 2733, 2724 e 2726 c.c., peraltro apoditticamente richiamate e non oggetto di specifiche argomentazioni.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve infatti essere dedotto “non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediantespecifiche argo mentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità” (così, ex multis, Cass. 17570/2020).
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello