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Ordinanza — n. 22882/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22882/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22882/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36539/2018 R.G. proposto da : PEZZA MARTINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difeso dall'avvocato LONGARINI MASSIMO (LNGMSM66M03L117N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'UMBRIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 357/2018 depositata il17/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Regesto Legislator

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art. 291 c.p; Ordinanza — n. 22882/2023 — snciv · Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto.

Parole chiave

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procedure di ricorso termine di revisione impugnabilità della decisione di rinvio ricupero di diritti doganali ritardo ingiustificato estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 291 c.p
trib., 25/07/2012, n.13094); - nel caso di specie non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell'atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di inottemperanza all'ordine della Corte, sicchè va dichiarata non l'improcedibilità, bensì l'inammissibilità del ricorso (Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36539/2018 R.G. proposto da : PEZZA MARTINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difeso dall'avvocato LONGARINI MASSIMO (LNGMSM66M03L117N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'UMBRIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 357/2018 depositata il17/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che: - Pizza Martina impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 17.5.2016, che, confermando la decisione del Tribunale di Perugia, ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per violazione dell’art.110 del TULPS; - l’Agenzia delle Dogane e Monopoli è rimasta intimata; - con ordinanza del 28.6.2022, il collegio, rilevando che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; - il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile; - risulta dall’attestazione della cancelleria del 28.11.2022 che il ricorrente non ha provveduto alla rinnovazione della notifica, come disposto con ordinanza collegiale debitamente comunicata; - secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite e ribadito più volte da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l'art.371 bis c.p.c., laddove impone, a pena di improcedibilità, che ilricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte dicassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui ilricorso non sia stato in precedenzanotificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art.291 c.p.c., ilrinnovo della notificazione del ricorso (Cass.

S.U. 4646/2005; Cassazione civile sez. II, 04/05/2022, n.14150; Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, n.9097; Cassazione civile sez. I, 25/01/2017, n.1930; Cassazione civile sez. trib., 25/07/2012, n.13094); - nel caso di specie non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell'atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di inottemperanza all'ordine della Corte, sicchè va dichiarata non l'improcedibilità, bensì l'inammissibilità del ricorso (Cass. S.U. ord. n. 27398/05); - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva; - Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto.