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Ordinanza Interlocutoria — n. 22878/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to improper notification venue requiring remittal to new docket for service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22878/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal against the Bari Court of Appeal's decision, ruling the notification to the Customs Agency invalid. The court found the document was served at the District Advocacy Office in Bari instead of the General Advocacy Office in Rome. Consequently, the appeal was remitted to a new docket for the appellant to correct the service within thirty days.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 2, lett. a) c.p.p.: When a cassation appeal is notified to the wrong Advocacy Office, the appeal is null and must be remitted to a new docket for proper service.

Parole chiave

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improper notification venue nullity of appeal remittal to new docket General Advocacy Office service of process error amministrazione delle dogane pegno doganale dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 2, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 608 del 2015
12( Cass. S.U. n. 608 del 2015 ).Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo, con termine a parte ricorrente di 30 giorni dalla comunicazione della p resente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21728-2019proposto da: QUITADAMO BIAGIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di MONTE SARACENO S.R.L., rappresentati e difesi dall’avv. MATTEO CIOCOLA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI -intimato - avverso la sentenza n. 1022/2019della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/04/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso del 21.2.2018 Quitadamo Biagio, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di Monte Saraceno S.r.l., proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 16.000 per la violazione dell’art. 19, primo comma, del D.

Lgs. n. 347 del 1990, per aver realizzato alcune costruzioni in prossimità della linea doganale. Con sentenza n. 2781/2018, resa nella resistenza dell’amministrazione convenuta, il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione annullando l’ordinanza ingiunzione. Con la sentenza impugnata, n. 1022/2019, la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi del ricorso, va dato atto della nullità della sua notifica, eseguita all’Agenzia delle Dogane e Monopoli presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e no n invece presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nella sua sede di Roma, via dei Portoghesi n. 12( Cass. S.U. n. 608 del 2015 ).Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo, con termine a parte ricorrente di 30 giorni dalla comunicazione della p resente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Così deciso in Roma, nella camera di consi