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Ordinanza Interlocutoria — n. 22874/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands traffic fine case to public hearing due to conflicting internal precedents on notification deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22874/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve a conflict between two of its own recent precedents regarding traffic violation notification deadlines. The appellant argued that the lower court erred by applying a rule requiring immediate notification after a fine's annulment, while the opposing party relied on a prior ruling stating the obligation only arises after judicial proceedings conclude. The court identified this internal jurisprudential contradiction as a decisive factor preventing a final judgment without further clarification.

Regesto Legislator

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Art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada; Cass. Sez. 2, Sent. n. 22881/2010 vs. Ord. n. 24012/2022: The Court recognizes a conflict between precedents regarding whether the obligation to notify the driver's data arises immediately upon police request or only after the conclusion of administrative or judicial proceedings against the initial fine.

Parole chiave

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traffic violation notification conflicting precedents remand to public hearing administrative fine annulment driver data reporting contravvenzione per eccesso di velocità infrazione alle norme della circolazione violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada
Dall’altro lato, tuttavia, è stato recentemente affermato il diverso principio secondoche “… la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s.
Art. 112, 113, 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
e 126 bis del codice della strada, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare l’illegittimità del verbale di contestazione relativo alla violazione dell’art.
Art. 203 del codice della strada

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22881 del 10/11/2010
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15542 del 23/07/2015
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 30347-2020 proposto da: VALERII MARIA STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 11, nello studio dell’avv. LUISA FONTI, rappresentatae difesadall’avv. PAOLO PETRINA -ricorrente - contro COMUNE DI MONTEMARCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. MARCO FLAVIO TORELLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1141/2020 del TRIBUNALE di ANCONA , depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso del 9.3.2016 Valerii Maria Stefania proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada con il quale il Comune di Montemarciano le aveva contestato la violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, per non aver comunicato nel termine di legge il nominativo del responsabile della violazione dell’art. 142, ottavo comma, del codice della strada, per superamento del limite di velocità di più di 10 km/h, ma di non più di 40 km/h.

Con sentenza n. 459/2016, resa nella resistenza dell’ente locale, il Giudice di Pace di Ancona accoglieva l’opposizione annullando il verbale. Con la sentenza impugnata, n. 1411/2020, il Tribunale di Ancona accoglieva il gravame interposto dal Comune di Montemarciano avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente. Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Montemarciano. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., 2697 c.c. e 126 bis del codice della strada, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare l’illegittimità del verbale di contestazione relativo alla violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, in conseguenza del venir meno del presupposto verbale di violazione per eccesso di velocità, contro il quale la Valerii aveva interposto opposizione al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, la quale non era stata esaminata dall’Autorità amministrativa nel termine previsto dalla legge.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 126 bis del codice della strada e 3 della legge n. 689 del 1981, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Valerii aveva comunicato i dati della persona che si trovava alla guida del suo veicolo, ma non aveva potuto allegare anche la dichiarazione a firma di quest’ultima, per fatto non dipendente dalla sua volontà. In particolare, secondo la ricorrente, i due figli ai quali lei aveva affidato la sua vettura le avevano fornito versioni differenti, in relazione a chi di loro si trovasse alla guida del mezzo al momento della contestazione dell’illecito di cui all’art. 142 del codice della strada.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, c.p.c., 126 bis del codice della strada e 3 della legge n. 689 del 1981, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ritenuto che essa non aveva provato di aver impiegato l’ordinaria diligenza nel tentativo di individuare il responsabile effettivo della violazione di eccesso di velocità contestata, senza tuttavia ammettere le istanze istruttorie che, anche a tal fine, la ricorrente aveva articolato.In relazione al primo motivodi ricorso, si osserva che in in merito al rapporto corrente tra la contestazione della violazione dell’art. 126 bis del codice della strada ed il verbale presupposto, di contestazione di altra e diversa violazione di norme previste dal medesimo codice, questa Corte ha, da un lato, affermato il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto –ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice–a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali”(Cass.

Sez.2, Sentenza n. 22881 del 10/11/2010 , Rv. 615544; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 15542 del 23/07/2015 , Rv. 636027 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018 , Rv. 649590). Dall’altro lato, tuttavia, è stato recentemente affermato il diverso principio secondoche “… la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. –consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta– si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.

Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022 , Rv. 665550). Si configura, dunque, un contrasto interno alla giurisprudenza della sezione, che rende opportuno il rinvio della causa alla pubblica udienza per l’approfondimento della questione controversa.

Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo, affinch é esso sia trattato in udienza pubblica P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia tratt