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Ordinanza — n. 22872/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic fine regarding speed cameras on roads lacking emergency parking lanes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22872/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Municipality's appeal against a lower court ruling that annulled traffic fines for speeding. The Municipality argued the road lacked a proper emergency lane, but the court confirmed the lower court's finding that the narrow shoulder was insufficient for emergency stops. Consequently, the court upheld the annulment of the fines and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 201, comma 1 bis, c.d.s.; Art. 2, comma 3, lett. c), c.d.s.: The court establishes that electronic speed enforcement is permitted on secondary extra-urban roads only if they possess a shoulder wide enough to allow both pedestrian safety and emergency vehicle stops.

Parole chiave

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speeding fines extra-urban roads emergency lane width electronic enforcement administrative sanctions road classification Cassation appeal superamento del limite di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 201, comma 1 bis, c.d.s.
Art. 2, comma 3, lett. c), c.d.s.
il dictum del giudice fiorentino è in linea con l’orientamento prevalente di questa Corte (ex multis,Cass. 22/04/2022, n.
Art. 112 c.p.c.
questo motivo è inammissibile per una duplice ragione: in primo luogo, perché, a fronte della denuncia del vizio di omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese come liquidate con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non il vizio riconducibile al n.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360 c.
art. 112 c.p
questo motivo è inammissibile per una duplice ragione: in primo luogo, perché, a fronte della denuncia del vizio di omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese come liquidate con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/04/2022, n. 12864
il dictum del giudice fiorentino è in linea con l’orientamento prevalente di questa Corte (ex multis,Cass. 22/04/2022, n. 12864, in continuità con Cass.
Cass. 20/06/2019, n. 16622
12864, in continuità con Cass. 20/06/2019, n. 16622), secondo cui «[l]’art.
Cass. 21/12/2017, n. 30716
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23389/2021 proposto da: UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA, elettivamente domiciliata in Firenze via C. Landino, presso lo studio dell’avvocato Fabio Piccioni (PCCFBA70B11D612F) che la rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro GAZZARRINI GIUSEPPE, GAZZARRINI DENISE. -Intimati – Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1967/2021 depositata l’8/06/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 12 luglio 2023. SANZIONI AMMINISTRATIVE Rilevato che:

1. Giuseppe Gazzarrini e Denise Gazzarrini, quali rispettivamente obbligato in solido e trasgressore, hanno proposto opposizione avverso tre verbali di accertamento elevati dalla Polizia municipale dell’Unione Comuni Empolese Valdelsa per violazione, in tre diverse occasioni, dell’art. 142, c.d.s., perché il conducente del veicolo tg. DE901JX circolava in via Tosco Romagnola (Comune di Montelupo F.no), altezza Km 54+900, a una velocità superiore a quella consentita (limite Km/h 50);

2. il Giudice di pace di Empoli ha accolto il ricorso, con condanna del Comune soccombente alle spese;

3. il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1967/2021, ha rigettato l’appello del Comune e ha compensato integralmente le spese di lite;

4. per la cassazione della sentenza d’appello, il Comune ricorre con due motivi; Giuseppe Gazzarrini e Denise Gazzarrini non hanno svolto attività difensive; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«I. Violazione e falsa applicazione artt. 2, 3, 157, 158 e 190 C.d.S. in relazione all’art. 4 d.l. 121/2002 e agli artt. 200 e 201 C.d.S. (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)»], parte ricorrente censura la sentenza impugnata che ha negato che “la strada teatro della rilevazione” sia qualificabile come strada extraurbana secondaria, sulla quale è consentito il posizionamento di autovelox, a causa della mancanzadi una banchina per la sosta di emergenza dei veicoli, senza considerare che la “banchina” non deve avere una larghezza tale da consentire la sosta di emergenza dei veicoli che, proprio perché eccezionale, è estranea all’ordinario e normale impiego della strada; 1.1. il motivo non è fondato; 1.2. il Tribunale di Firenze, con accertamento di fatto non attinto da censura, ha confermato l’annullamento delle sanzioni disposte dal primo giudice in quanto ha stabilito che, nella specie, la banchina non ha una larghezza tale da consentire non soltanto il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza, ma anche la sosta dei veicoli in situazione di emergenza; 1.3. il dictum del giudice fiorentino è in linea con l’orientamento prevalente di questa Corte (ex multis,Cass. 22/04/2022, n. 12864, in continuità con Cass. 20/06/2019, n. 16622), secondo cui «[l]’art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell’infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento [n.d.e.: lo stesso principio vale per la strada extraurbana secondaria che, per l’art. 2, comma 3, lett. c), c.d.s., è una strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine], rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni».

Questa massima ufficiale riguarda una fattispecie concreta nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi “strada urbana di scorrimento” quella in cui si trovava l’autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina in ragione delle sue esigue dimensioni;

2. con il secondo motivo [«II. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.)»], si ascrive al Tribunale di Firenze di avere omesso di pronunciare sul motivo di appello concernente l’errata quantificazione (nella misura di euro 500,00) delle spese di lite, che il primo giudice aveva posto a carico del Comune soccombente; 2.1. questo motivo è inammissibile per una duplice ragione: in primo luogo, perché, a fronte della denuncia del vizio di omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese come liquidate con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non il vizio riconducibile al n.

5) dello stesso articolo; in secondo luogo, perché la doglianza difetta di specificità(v., tra le tante, Cass. 21/12/2017, n. 30716), poiché la parte ricorrente si è limitata soltanto ad indicare il valore della fascia tabellare (peraltro pacifica) che si sarebbe dovuta applicare ai fini della liquidazione, ma non anche le singole voci che avrebbero dovuto essere riconosciute in favore della parte vittoriosa in primo grado, indicando i relativi importi e dimostrando che, calcolando il totale, il “quantum” delle spese computato con la sentenza del giudice di pace aveva superato quello legittimamente liquidabile nel massimo per legge (invece riportato apoditticamente nell’ammontare di euro 330,00);

3. In definita, il ricorso varigettato;

4. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs