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Ordinanza — n. 22799/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal for lack of specificity, ruling specific criticism suffices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22799/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower court's ruling that declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the appellate act contained sufficient legal and factual criticism of the first-instance judgment, even if it did not introduce entirely new arguments. The court agreed, holding that the requirement for specificity under Article 342 of the Civil Procedure Code is met as long as the appellate judge can clearly perceive the criticisms made against the first decision.

Regesto Legislator

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Art. 342, comma 1, cod. proc. civ.; The requirement for specific grounds in an appeal is satisfied if the act of appeal adequately criticizes the first-instance decision by exposing the factual and legal reasons supporting the challenge, without the necessity of alleging entirely new profiles.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds Article 342 Civil Procedure Code inadmissibility of appeal full devolutive effect criticism of first instance contravvenzione per eccesso di velocità violazione del principio di celerità perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 342, cod. proc. civ.
839/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 342, cod. proc. civ., per la ravvisata mancanza, nell’atto di gravame, della chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione di primo grado;
Art. 360, cod. proc. civ.
con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/01/2023, n. 2320
in continuità con Cass. 25/01/2023, n. 2320 (da ultimo pronunciatasi sulla questione), è utile ricordare che è ius receptum che, per un verso, la specificità dei motivi di appello dev’essere commisurata all’ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (in termini, tra le tante, Cass.
Cass. n. 21401/2021
Cass. n. 23781/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31131/2021 proposto da: BARBERINI MARIO, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Morena Ripa (RPIMRN69A70H294I). -Ricorrente – Contro PREFETTURA DI RIMINI. -Intimata – Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 839/2021 depositata il 22/09/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 12 luglio 2023. Rilevato che: SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Mario Barberini ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamentoelevato dalla Polizia municipale di Rimini per violazione dell’art. 142, c.d.s., accertata a mezzo di autovelox;

2. il Giudice di Pace di Rimini, con sentenza n. 325/2017, emessa nel contraddittorio della Prefettura di Rimini, ha respinto il ricorso e ha compensato, tra le parti, le spese del grado;

3. il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 839/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 342, cod. proc. civ., per la ravvisata mancanza, nell’atto di gravame, della chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione di primo grado;

4. per la cassazione della sentenza d’appello, il Barberini ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo , illustrato da memoria ; la Prefettura di Rimini è rimasta intimata;

5. questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 36638/2022, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Rimini, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; il ricorrente ha provveduto a tale incombente e la Prefettura di Rimini è rimasta intimata. In prossimità di quest’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342, cod. proc. civ., in quanto il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile il gravame perché l’atto di appello non indicava le ragioni giuridiche su cui si fondava l’asserita erroneità della sentenza del Giudice di Pace, senza considerare che, in realtà, l’atto di appello recava una precisa e argomentata critica della decisione impugnata; 1.1. il motivo è fondato; 1.2. in continuità con Cass. 25/01/2023, n. 2320 (da ultimo pronunciatasi sulla questione), è utile ricordare che è ius receptum che, per un verso, la specificità dei motivi di appello dev’essere commisurata all’ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (in termini, tra le tante, Cass. n. 21401/2021), e, per altro verso, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342, cod. proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado; non è, pertanto, necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n. 23781/2020).

Essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall’art. 342, comma primo, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure; 1.3. nella fattispecie concreta, dal diretto esame degli atti dei gradi di merito, ai quali il Collegio ha avuto accesso per la natura processuale della questione da affrontare, risulta che il ricorrente, con un unico, articolato motivo d’appello, ha sottoposto la sentenza di primo grado ad un vaglio critico sufficientemente specifico, ripetendo i rilievi (si tratta di ventisei doglianze contraddistint e da lettere dell’alfabeto) rivolti, in primo grado, al provvedimento amministrativo opposto, e individuando, nell’atto di appello, altre trecensure.

Non è conforme a diritto, pertanto, l’impugnata sentenza d’appello che, anziché dichiarare inammissibile il gravame per difetto di specificità, avrebbe dovuto confrontarsi con le ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto di appello e dare una risposta alle plurime censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado;

2. in conclusione, il ricorso va accolto , la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale monocratico di Rimini (in persona di altro magistrato), anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini, in diversa composiz