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Sentenza — n. 22782/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to submit certified copy of judgment within 60 days.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22782/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to submit the certified copy of the contested judgment within the mandatory 60-day period. Although the applicant claimed notification occurred in February 2021, the court found no record of the required document in the file, noting the actual notification date was April 2021. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper, and the incidental appeal was rendered ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 334, comma 2 c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the contested judgment within the short appeal period renders the cassation appeal inadmissible, barring the incidental appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedural inadmissibility certified copy requirement short appeal period notification date incidental appeal contributo unificato false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
Il ricorso principale va pertanto dichiarato improcedibile, il che comporta l’inefficacia del ricorso incidentale ai sensi del comma 2 dell’art. 334 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 1453 c.c
art. 369 c.p
art. 334 c.p
Il ricorso principale va pertanto dichiarato improcedibile, il che comporta l’inefficacia del ricorso incidentale ai sensi del comma 2 dell’art. 334 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 21349/2022
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. un., n. 21349/2022).
Cass., n. 15832/2021
Cass., n. 1295/2018
15832/2021 e Cass., n. 1295/2018).
sez. un., n. 21349/2022
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. un., n. 21349/2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.11066/2021 R.G. proposto da : CERULLO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TROISI MICHELE (TRSMHL65M01A783X); -ricorrenteprincipale e controricorrente- contro MAZZOLARI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MINERVINI NICOLA (MNRNCL65H23E625S); -controricorrente- ICP S RL , rappresenta ta e dife sa dall’avvocato DI TORO MARCO (DTRMRC61D19F205U); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 163/2021,depositata il 10/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto di rigettare il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. FATTI DI CAUSA 1. Giovanni Cerullo ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Cremona la società ICP s.r.l., quale venditrice di un velivolo, e la società Mazzolari s.r.l., quale venditrice di alcuni galleggianti, deducendo di avere ricevuto false informazioni commerciali sul peso massimo al decollo del velivolo e chiedendo di risolvere i due contratti ex art. 1453 c.c., con conseguente condanna delle due società a restituire quanto pagato dall’attore, oltre al risarcimento del danno.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Cremona con la sentenza n. 14/2020.

3. Avverso la sentenza proponevano appello principale Cerullo e appello incidentale ICP. Con sentenza 10 febbraio 2021, n. 163 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale in relazione alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, poste a carico di Cerullo e Mazzolari.

4. Contro la sentenza della Corte d'appello Giovanni Cerullo ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Mazzolari s.r.l. e ICP s.r.l., quest’ultima facendo valere ricorso incidentale, cui resiste con controricorso Cerullo. Con atto depositato il 9 maggio 2023 il ricorrente ha nominato un nuovo difensore. Memoria è stata depositata da Cerullo e da ICP. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminare rispetto all’esame del ricorso principale è la verifica della sua procedibilità. Il ricorrente afferma infatti alla pag. 1 del ricorso che la sentenza impugnata, pubblicata il 10 febbraio 2021, gli è stata notificata in data 19 febbraio 2021.

Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. un., n. 21349/2022).

Il mancato adempimento dell’onere comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in tal senso v. Cass. n. 15832/2021 e Cass., n. 1295/2018). Nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta notificato il 17 aprile 2021 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Da un riscontro operato nel fascicolo non si è rinvenuta la copia della sentenza munita della relazione di notificazione, come risulta dalla certificazione della cancelleria rilasciata in data 21 giugno 2021, a tale scopo acquisita, né la relazione di notificazione risulta essere stata prodotta dai controricorrenti.

2. Il ricorso principale va pertanto dichiarato improcedibile, il che comporta l’inefficacia del ricorso incidentale ai sensi del comma 2 dell’art. 334 c.p.c. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale improcedibile e inefficace quello incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio in favore di ICP s.r.l., che liquida in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di Mazzolari s.r.l., che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubbli