Court allows creditor's claim against partners of dissolved company when liquidation balance was zero.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the creditor's appeal against the lower court's dismissal of the claim against the partners of a dissolved company. The lower court had ruled that partners were not liable because the final liquidation balance was zero, but the Supreme Court found this reasoning flawed. The court held that partners remain liable to the extent of amounts distributed to them, even if the liquidation balance was zero, thereby overturning the previous judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495, second comma c.c.; After a company's cancellation from the register, unsatisfied creditors may assert claims against partners up to the amount distributed based on the final liquidation balance, establishing liability even when the net liquidation capital is zero.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20296/2018 R.G. proposto da : GONARIO RUSSO SERGIO DOMENICO , in proprio e quale legale rappresentante della società SINTESI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CHIUSI 31, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO (CRTPIO55E29L876E), rappresentato e difeso dall'avvocato ACQUAS BRUNELLO (CQSBNL49R20B354M); -ricorrenti- contro CONSULNET SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell’avvocato LUCARELLI FEDERICO (LCRFRC71D24H501H),che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 543/2018,depositata il 12/06/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE Sergio Domenico Gonario Russo, in proprio e quale rappresentante legale della società Sintesi s.r.l., ricorre per cassazione avverso la sentenza 12 giugno 2018, n. 543 della Corte d’appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da Consulnet s.r.l. nei confronti della società Domos s.r.l., ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al credito della società Domos per i lavori extracontratto eventualmente eseguiti e ha condannato in solido Gonario Russo e la società Sintesi a corrispondere alla società Consulnet s.r.l. la somma di euro 13.434,69, oltre gli interessi legali e il maggior danno ex art.1224 c.c. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2123/2014, operata la compensazione tra i rispettivi debiti e crediti delle società Domos s.r.l. e Consulnet s.r.l., aveva condannato Consulnet a pagare a Domos la somma di euro 21.250,11.
Consulnet ha appellato la sentenza nei confronti di Domos e dei suoi soci Sintesi s.r.l. e Sergio Domenico Gonario Russo, allegando che Domos era stata cancellata dal registro delle imprese e si era estinta. Resiste con controricorso la società Consulnet s.r.l. Memoria è stata depositata dalla controricorrente e dai ricorrenti. CONSIDERATOCHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che lamentano il primo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma c.c.” e il secondo “violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c.”: la condanna dei soci della società estinta è illegittima in quanto, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma c.c., i soci rispondono “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” e la stessa Corte d’appello ha riconosciuto che il bilancio finale di liquidazione della società Domos si era chiuso con un capitale netto finale pari a zero.
I motivi sono fondati. L’art. 2495 c.c. dispone infatti al secondo comma che, dopo la cancellazione della soc ietà dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò implica che l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ove i soci stessi siano limitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr.
Cass., sez. un., n. 6070/2013). La percezione della quota dell'attivo sociale assurge quindi a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (v. Cass. 15474/2017). Nel caso in esame la Corte d’appello afferma (p. 5 della sentenza) che “è pacifico che la società Domos s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese e che all’esito della procedura di liquidazione ai soci non è stata neppure rimborsata la quota di capitale sociale, essendosi il bilancio finale di liquidazione chiuso con un capitale netto di liquidazione pari a zero”.
Di conseguenza la Corte d’appello non poteva condannare in solido i soci della estinta società Domos a pagare quanto dalla società ancora dovuto alla Consulnet. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e va eliso l’effetto della condanna a pagare quanto ancora dovuto dalla società Domos nei confronti dei soci Sergio Gonario Russo e Sintesi s.r.l. Alla luce dell’esito complessivo della lite, vanno compensate le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, elide l’effetto della condanna resa nei confronti di Sergio Gonario Russo e Sintesi s.r.l. a pagare in solido “ la somma di euro 13.434,69, oltre gli interessi legali e il maggior danno ex art. 1224 c.c. liquidato in via equitativa”; compensa tra le parti le spese dell’intero processo. Così