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Ordinanza — n. 22777/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed via withdrawal; parties mutually withdrew appeal and counter-appeal with expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22777/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the mutual withdrawal of the appeal and counter-appeal by the parties. The appellants, Riccio and Frascogna, had previously challenged a lower court's rejection of their claim for acquisitive prescription of land, but the bankruptcy trustee, Greco, subsequently withdrew its counter-appeal. Both parties formally renounced their respective appeals with a mutual agreement to compensate litigation costs, satisfying the statutory conditions for case termination.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391 cod. proc. civ.: The judgment of extinction applies when both the appellant and the contrappositor withdraw their appeals, terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation cost compensation acquiescence to withdrawal cassation appeal termination motivi di cassazione esame di merito privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
– Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di un terreno.
Art. 390, comma 2 cod. proc. civ.
Sussistono, dunque , le condizioni di cui agli art. 390, comma secondo, e 391 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
– I l tenore della pronuncia, che è di estinzione, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale,in quanto tale di stretta interpretazione (cfr.
art. 380-bis cod. proc. civ
– Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di un terreno.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
Cass. 30 settembre 2015 n. 19560
Cass. 30 settembre 2015 n. 19560).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 4321/2020 R.G., proposto da: RICCIO SERAFINA e FRASCOGNA ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17 , presso l o studio dell’avvocato MASSIMO CORTESI, rappresentati e difes i dall’avvocato DOMENICO BRUNO; -ricorrenti - contro FALLIMENTO GRECO FRANCESCO N. 327/92, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDASSARRE PERUZZI 30 presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARINO; -controricorrente – nonché Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -2- DE MARCO GIUSEPPE;

DE MARCO GUERINO; DE MARCO RICCARDO; DE MARCO ORNELLA; -intimati - avverso la sentenza n. 2234/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata in data 19/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere LUCA VARRONE. FATTO E DIRITTO 1. – Riccio Serafina e Frascogna Antonio hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2234/2018 del la Corte d’Appello di Catanzaro, che ha respinto la loro domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione di un fondo in agro di Maierà (CS). Il Fallimento Greco Francesco ha resistito con controricorso.

De Marco Giuseppe, De Marco Guerino, De Marco Riccardo e De Marco Ornella sono rimasti intimati. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l’erronea valutazione delle prove. 2. – Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di un terreno.

Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, in punto di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione. Il ricorrente contrappone alla Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -3- ricostruzione fatta propria dal Giudice di merito una lettura alternativa delle istanze istruttorie, senza considerare che: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)». A seguito della comunicazione della proposta , Riccio Serafina, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Veniva quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5. – In data 29.05.2023 il Fallimento Greco Francesco ha depositato atto di rinuncia al controricorso con contestuale accettazione della rinuncia al ricorso di Riccio Serafina e Frascogna Antonio, a spese di lite compensate .

Successivamente, in data 30.05.2023, Riccio Serafina e Frascogna Antonio hanno depositato dichiarazione, datata Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -4- 29.05.2023,di rinuncia al ricorso e di contestuale accettazione della rinuncia al controricorso del Fallimento Greco Francesco, con integrale compensazione dellespese. Sussistono, dunque , le condizioni di cui agli art. 390, comma secondo, e 391 cod. proc. civ., per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità. 6. – D eve essere in conclusione dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità senza nessun provvedimento sulle spese, avendo il controricorrente - Fallimento Greco Francesco – prestato adesione alla rinuncia e non avendo svolto difese gli altri intimati,De Marco Giuseppe, Guerino, Riccardo e Ornella. 6.

– I l tenore della pronuncia, che è di estinzione, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale,in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di legitti