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Ordinanza — n. 22776/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion claim against tax authority due to necessary co-litigant status and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22776/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision granting usucapion against the Ministry of Economy and Finance. The plaintiffs argued they acquired ownership through twenty years of exclusive possession, while the tax authority contested this, asserting the property was held under a specific contract and remained encumbered by tax liens. The court ruled that the tax authority was a necessary co-litigant whose interests were not bound by the plaintiffs' admissions and that the lower court incorrectly applied procedural rules regarding non-contestation.

Regesto Legislator

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Art. 115 comma 1° c.p.c.; Art. 2733 cod. civ.; The court cannot apply the principle of non-contestation to necessary co-litigants whose interests are distinct from the main parties, and admissions by some co-litigants do not bind others in necessary joint litigation.

Parole chiave

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usucapione ordinaria litisconsorzio necessario confessione giudiziale principio di non contestazione ipoteca tributaria cassazione ordinanza possesso esclusivo petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 115 comma 1° c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la Corte d'Appello di Salerno abbia erroneamente applicato l'art. 115 comma 1° c.p.c. e gli articoli 2733 cod.
Art. 2733 cod. civ.
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 cod. civ. e degli articoli 228 e 229 c.p.c..
Art. 228 c.p.c.
Art. 229 c.p.c.
art. 2878 cod. civ
art. 115 c.p
la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c..
art. 2733 cod. civ
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 cod. civ.
art. 102 c.p
art. 112 c.p
la violazione dell'art. 112 c.p.c.
articoli 2733 cod. civ
115 comma 1° c.p.c., o gli articoli 2733 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6.12.2005 n.26686
Cass. 13.11.2019 n.29325
Cass. 28.6.2000 n.8792
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16573/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex leg e, -ricorrenti- contro SELLITTO RAFFAELE e SELLITTO GENEROSO quali aventi causa di SELLITTO DOMENICO, SECLI’ ANNA MARIA e LONGANELLA GIOVANNA quali aventi causa di LONGA NELLA EMANUELE , elett.te domiciliati in Angri (SA), via Semetelle n. 38, presso lo studio dell’avv.

Armando Ambrosio, (MBRRND59T06A294L) , che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchè contro SPADAFORA ANNA MARIAe DE PRISCO ALESSANDRO, quali aventi causa di DE PRISCO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 31 (TEL 0635454548), presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA (SLOVTI63P14I720G) , rappresenta ti e difesi dall'avvocato GABRIELE CAPUANO (CPNGRL46B05C259W) per procura allegata al controricorso, -controricorrenti- nonchè contro SELLITTO ANGELO quale avente causa di SELLITTO DOMENICO , LONGANELLA ADELINA, LONGANELLA GIOVANNA, L ONGANELLA GRAZIA, LONGANELLA SILVIA e LONGANELLA ANNA quali aventi causa di Longanella EMANUELE, e MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.341/2019depositata il 12/03/2 018 .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ 11/07/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 28.2.2007 De Prisco Giovanni e Spadafora Maria convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno Longanella Emanuele, Sellitto Domenico ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esponendo che con contratto sottoscritto il 2.9.1976 Longanella Emanuele aveva promesso loro la vendita di un terreno con villino in Castel San Giorgio, via Ferrovia (il terreno nel NCT a foglio 9, particella 877 ed il villino nel NCEU alla partita 1935, foglio 9, particella 872 sub. 5 e sub. 6), costruito su un fondo in comproprietà tra il Longanella e Sellitto Domenico, al prezzo di £ 30.000.000, ed avevano ottenuto la consegna anticipata nel 1977, e che poiché il costruttore Longanella era venuto a trovarsi in difficoltà finanziarie ed erano state iscritte sull'immobile il 22.7.1982 ipoteca in favore dell'Amministrazione finanziaria per debiti tributari del Longanella ed ipoteca in favore dell'istituto di credito dei convenuti (Banca gatto e Porpora, poi Banca Antonveneta SPA, poi Monte dei Paschi di Siena SPA), non avevano più pagato le rate del prezzo, l'atto di compravendita non era stato concluso ed a partire dagli anni '80 del '900 avevano iniziato a possedere il villino come proprietari, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, concedendolo in locazione a terzi ed esercitando tale possesso in modo continuativo ed ininterrotto per oltre venti anni.

Gli attori chiedevano quindi di accertare che essi erano divenuti proprietari per usucapione del villino e di dichiarare inefficaci le iscrizioni ipotecarie eseguite sul villino medesimo, con conseguente ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari. Si costituiva in primo grado il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'ipoteca a garanzia del debito tributario del Longanella era stata rinnovata entro venti anni dall'iscrizione nel 2002 dall'Agenzia delle Entrate, della quale si provocava la chiamata in causa, e nel merito sosteneva che gli attori non potevano avere usucapito il villino in quanto dello stesso erano detentori e non possessori ed in quanto comunque l'usucapione non figurava tra le cause di estinzione dell'ipoteca tassativamente previste dall'art. 2878 cod. civ.

Restavano contumaci in primo grado gli eredi di Longanella Emanuele e Sollitto Domenico. Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 1561/13 del 18.6.2013, riconoscendo che gli attori avevano ottenuto la consegna anticipata del villino sulla base di un contratto preliminare di vendita a titolo di comodato gratuito in detenzione in vista della futura vendita, poi non intervenuta, e non come possessori, respingeva la domanda di usucapione del villino e di conseguente dichiarazione d'inefficacia delle ipoteche sullo stesso iscritte. Proponevano appello alla Corte d'Appello di Salerno De Prisco Giovanni e Spadafora Maria, che sostenevano che l'atto in virtù del quale avevano conseguito la disponibilità del villino era una vendita ad effetti reali e non una promessa di vendita ad effetti obbligatori, che comunque avevano ottenuto tale disponibilità con una propria iniziativa unilaterale e non in esecuzione del contratto e contro la volontà dei proprietari, come desumibile dal mancato saldo del prezzo e dall'impossibilità di stipulare l'atto di compravendita.

Si costituivano in secondo grado gli attuali ricorrenti, che osservavano che erano stati gli stessi appellanti a qualificare il contratto stipulato il 2.9.1976 come preliminare di vendita, e del resto se si fosse trattato invece di una vendita, non si sarebbe verificato l'effetto estintivo dell'ipoteca in forza del diritto di sequela degli articoli 2808 e 2858 cod. civ., e sostenevano che anche in caso di accoglimento dell'avversa domanda di usucapione andava respinta la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'ipoteca in quanto nel nostro ordinamento non aveva riscontro l'istituto dell'usucapio libertatis.

Si costituivano nel giudizio di secondo grado gli eredi degli originari proprietari del villino, che dichiaravano che gli appellanti avevano sempre disposto della consistenza immobiliare come se ne fossero proprietari concedendo l'immobile in locazione a terzi e traendone i vantaggi economici, provvedendo anche alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e che il costruttore Longanella Emanuele, loro congiunto, non aveva mai ostacolato il possesso dei coniugi De Prisco Giovanni e Spadafora Annamaria fin dagli anni '80 del '900 ed aderivano alla domanda di usucapione.

La Corte d'Appello di Salerno con la sentenza n. 341/2019 del 7/12.3.2019, pur confermando che la scrittura privata del 2.9.1976 era un contratto preliminare di vendita del villino col quale agli originari attori era stata attribuita la detenzione qualificata anticipata rispetto alla vendita, sulla base delle dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione in appello degli eredi degli originari proprietari del villino, riteneva provato che De Prisco Giovanni e Spadafora Maria avessero posseduto il villino come proprietari per oltre venti anni, e pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la loro domanda di usucapione del villino e la conseguente domanda di accertamento dell'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie relative a tale immobile a favore dell'Amministrazione Finanziaria e della Banca Antonveneta SPA ed ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza di usucapione, compensando le spese processuali.

Avverso l'indicata sentenza, notificata il 28.3.2019, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 20.5.2019, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidandosi a quattro motivi, ed hanno resistito Spadafora Anna Maria e De Prisco Alessandro anche in qualità di eredi di De Prisco Giovanni con controricorso notificato il 25.6.2019, e Sellitto Raffaele, Sellitto Generoso, Seclì Anna Maria e Longanella Giovanna con controricorso notificato il 27.6.2019, mentre sono rimasti intimati gli ulteriori eredi dei proprietari del fondo sul quale era stato costruito il villino, Sellitto Angelo, Longanella Grazia, Longanella Silvia, Longanella Anna, Longanella Adelina e Longanella Giovannaed il Monte dei Paschi di Siena SPA.

Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 n.3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che la Corte d'Appello di Salerno ha ritenuto “raggiunta la prova non solo che gli appellanti si siano comportati rispetto al bene come se ne fossero stati il proprietario, in modo pieno ed esclusivo ma, anche, che il possesso uti dominus si sia protratto per tutto il tempo necessario all'usucapione” sulla base della costituzione in secondo grado degli eredi degli originari proprietari, che erano rimasti contumaci nel giudizio di primo grado - in cui le prove non erano state ammesse e la domanda di usucapione del villino era stata respinta ritenendo che gli attori ne vantassero la detenzione in base al collegamento col titolo negoziale del 2.9.1976 - , non indicando quale norma di legge abbia posto a base della sua decisione, norma non identificabile nel principio di non contestazione dell'art. 115 comma 1° c.p.c., dal momento che essendovi più convenuti, alcuni dei quali (il Ministero convenuto) avevano espressamente contestato che De Prisco Giovanni e Spadafora Maria avessero posseduto fin dall'inizio il villino come proprietari e ribadito in secondo grado la loro posizione, il principio di non contestazione non poteva operare nei loro confronti.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 cod. civ. e degli articoli 228 e 229 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che l'atto di costituzione in secondo grado degli eredi dei proprietari originari del villino non può neppure avere valore confessorio, in quanto non reca la sottoscrizione personale delle parti, non sostituibile dalla sola sottoscrizione della procura a margine (Cass. 28.9.2018 n. 23634; Cass. 19.5.2017 n. 12712; Cass. 1.12.2016 n.24539; Cass. 18.3.2014 n. 6192; Cass. 30.4.2010 n. 10607, Cass. 6.12.2005 n. 26686). Col terzo motivo i ricorrenti in via subordinata lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 cod. civ. e dell'art. 102 c.p.c. rilevando che in ogni caso, se anche quella contenuta nella comparsa di costituzione in appello degli eredi degli originari proprietari del villino fosse considerata come una confessione, essa non avrebbe alcun valore nei confronti delle Amministrazioni convenute se considerate litisconsorti facoltativi, e se invece considerate litisconsorti necessari dovrebbe essere liberamente apprezzata dal giudice e non considerata a scapito di esse come prova legale dei fatti in essa esposti. Col quarto motivo, sempre in via subordinata, i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. con commissione di un error in procedendo produttivo di nullità della sentenza. Deducono i ricorrenti che la Corte d'Appello di Salerno dopo avere accolto la domanda di usucapione del villino ha automaticamente dichiarato l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie a favore del Ministero senza pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalle Amministrazioni in ordine alla mancata previsione nel nostro ordinamento dell'usucapio libertatis per i beni immobili (fatta eccezione per l'art. 2878 cod. civ. che prevede l'estinzione dell'ipoteca in caso di estinzione per prescrizione del diritto di enfiteusi), con richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in tema di usucapione di beni soggetti a servitù prediali e di confisca di beni gravati da diritti reali di garanzia circa l'esclusione dell'usucapio libertatis, contraria al risalente orientamento della Suprema Corte (Cass. 28.6.2000 n. 8792) che ha ricollegato invece l'effetto liberatorio retroattivo dell'usucapione di beni immobili gravati da diritti reali di garanzia alla funzione propria dell'usucapione, che é quella di dare certezza ai rapporti giuridici, in tal modo privilegiando un soggetto che agisce per ottenere un vantaggio (l'usucapiente) rispetto ad un soggetto che cerca di evitare un danno (il titolare del diritto di garanzia reale).

I primi due motivi, relativi entrambi alla riforma disposta in secondo grado relativamente alla domanda di De Prisco Giovanni e Spadafora Anna Maria di usucapione del villino gravato da precedente iscrizione ipotecaria per debiti tributari del promittente venditore Longanella Emanuele nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, ed alla conseguente domanda di accertamento dell'inefficacia di tale iscrizione derivante dall'effetto retroattivo dell'usucapione, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati. La Corte d'Appello di Salerno, infatti, dopo avere ricordato che secondo le sentenze n. 1922 e 1924 e n. 705/2011 del Tribunale di Salerno nel medesimo complesso di villette a schiera a rustico costruite da Longanella Emanuele altri soggetti si erano immessi nel possesso delle villette quando avevano constatato che il Longanella non era in grado di trasferire loro tali villette a causa di iscrizioni ipotecarie di soggetti creditori, e dopo avere confermato che la scrittura privata del 2.9.1976 conclusa da uno dei comproprietari del fondo, Longanella Emanuele, con i coniugi De Prisco Giovanni e Spadafora Anna Maria, suoi congiunti, era un contratto preliminare di vendita del villino oggetto di causa con consegna anticipata dell'immobile a titolo di detenzione in vista del futuro effetto traslativo, poi non prodottosi per la mancata stipulazione dell'atto di compravendita, e che pertanto il rapporto tra i promittenti acquirenti ed il villino non era qualificabile come possesso utile ai fini dell'invocata usucapione, ma come detenzione a titolo di comodato, ha attribuito peso probatorio esclusivo di segno contrario alle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello degli eredi degli originari proprietari del villino Longanella Emanuele e Sellitto Domenico, ritenendo di poter desumere solo da esse la prova del possesso uti domini ultraventennale pacifico ed ininterrotto del villino da parte di De Prisco Giovanni e di sua moglie Spadafora Anna Maria, senza spiegare quale meccanismo probatorio abbia inteso utilizzare e come abbia potuto superare l'efficacia probatoria contraria della scrittura privata del 2.9.1976, che fornendo prova di una detenzione a titolo di comodato avrebbe richiesto ai fini dell'usucapione la prova dell'interversiopossessionis.

In particolare poiché solo sulla base di queste ammissioni, e senza procedere ad una valutazione insieme ad altri elementi indiziari, la Corte d'Appello ha ritenuto di poter accogliere la domanda di usucapione, riferendosi le sentenze citate del Tribunale di Salerno ad altri villini dello stesso complesso costruiti da Longanella Emanuele e ad altri acquirenti, e fornendo la scrittura privata del 2.9.1976 addirittura una prova di segno contrario circa la qualificazione in termini di detenzione e non di possesso del rapporto instauratosi tra gli originari attori ed il villino, si deve ritenere che abbia ritenuto non contestato e quindi escluso dal thema probandum l'esercizio del possesso uti domini ultraventennale sul villino oggetto di causa da parte di De Prisco Giovanni e Spadafora Anna Maria, o che abbia implicitamente attribuito a quelle ammissioni valenza confessoria e quindi di prova legale dei fatti ammessi, implicitamente applicando l'art. 115 comma 1° c.p.c., o gli articoli 2733 cod. civ. e 228 e 229 c.p.c..

È vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea che, come è espressamente chiarito negli articoli 228 e 229 c.p.c., è appunto quella contenuta in qualsiasi atto processuale e, quindi, anche in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. dato che anche questi fanno parte del processo (Cass. 11.2.1992 n. 12830), ma è essenziale che tale comparsa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente (in tal senso, tra le altre, Cass. 12.8.1996 n. 7492;

Cass. 11.3.1976 n.854) con modalità che inequivocamente rivelino la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto, mentre nel caso di specie gli eredi degli originari proprietari non hanno sottoscritto la comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado, firmata solo dal loro legale, avendo firmato in calce solo la procura al medesimo conferita. La firma apposta dalle parti nel mandato in calce alla procura potrebbe tutt'al più consentire di riferire genericamente alle parti personalmente, oltre che al loro difensore, la linea difensiva espressa nell'atto, ma non anche di assegnare alle singole ammissioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute il valore di una confessione resa dalle parti con l'animus confitendi, necessario requisito questo, della confessione.

L'art. 229 c.p.c., infatti, espressamente richiedendo che la confessione sia contenuta in un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte, pone, inequivocamente, un'esigenza di specificità della firma che, come è giustificato anche dalla gravità egli effetti giuridici della confessione, si risolve in quella di diretta inerenza esclusiva della firma all'atto ed al suo contenuto, inerenza che non è affatto soddisfatta dalla sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce, che, anche quando è scritta nel medesimo foglio, è atto giuridicamente distinto, benché collegato.

Peraltro giova evidenziare che anche ove le ammissioni contenute nella comparsa di risposta dessero luogo ad una confessione, si tratterebbe, comunque, di confessione di litisconsorti necessari governata dal terzo comma dell'art. 2733 cod. civ., che espressamente dispone come in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti possa essere soltanto apprezzata liberamente dal giudice (Cass. 6.12.2005 n.26686), e neppure può essere ignorato nel valutare il peso delle ammissioni in questione che gli eredi del debitore tributario Longanella Emanuele costituitisi in secondo grado, avevano tutto l'interesse a vedere estinta l'ipoteca iscritta sul villino e rinnovata nel 2002 a favore dell'Amministrazione Finanziaria, in virtù dell'effetto retroattivo liberatorio dell'usucapione riconosciuto dalla remota sentenza n. 8792 del 28.6.2000 della Corte di Cassazione, per non essere chiamati a rispondere dei debiti tributari garantiti dall'ipoteca iscritta, per cui l'ammissione dell'esercizio del possesso esclusivo uti domini degli originari attori non era quella di un fatto ad essi sfavorevole.

In proposito si deve ricordare che nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario, oltre all'intestatario del bene immobile (ed ai suoi eredi), anche il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione (vedi Cass. 13.11.2019 n. 29325). Quanto al principio di non contestazione dell'art. 115 comma 1° c.p.c., é evidente che a tutto concedere avrebbe potuto operare sollevando gli originari attori dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di usucapione nei confronti degli eredi degli originari proprietari, ma non nei confronti del Ministero delle Finanze, litisconsorte necessario, che fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, con la successiva adesione dell'Agenzia delle Entrate, ha contestato la qualificazione del rapporto degli originari attori con l'immobile oggetto di causa in termini di possesso, affermando che si sia trattato in realtà di una detenzione connessa all'effetto anticipato della scrittura privata del 27.9.2006, oltre a negare che l'accoglimento eventuale della domanda di usucapione avrebbe provocato la liberazione del villino dall'ipoteca preventivamente iscrittavi.

Deve quindi ritenersi che la Corte d'Appello di Salerno abbia erroneamente applicato l'art. 115 comma 1° c.p.c. e gli articoli 2733 cod. civ. e 228 e 229 c.p.c., pervenendo per tale via ad affermare la sussistenza dei presupposti dell'usucapione ordinaria. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, rende superfluo l'esame del terzo e del quarto motivo, proposti solo in via subo