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Ordinanza — n. 22766/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22766/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22766/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29624/2021 proposto da : MANNO SERAFINA, rappresentata e difes a d agli avv .ti FERDINANDO EMILIO ABBATEe MARA MANFREDI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D I APPELLO DI PERUGIA n. 393/2020 depositatoil 29/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA In un processo di equa riparazione, riassunto in sede di rinviopresso la Corte di appello di Perugia (a seguito di Cass. 970/2020 di accogli- mento per violazione dei minimi nella liquidazione di € 205 di spese di lite del grado di merito), la parte privata domandaval'equo indennizzo -2 - 29624/2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 29 ) – Caponi Est. per la non ragionevole durata di un processo civile in materia di con- dominio.

Regesto Legislator

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artt. 91 c.p; Ordinanza — n. 22766/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è accoltonei limiti seguenti . Il giudice deve liquidarele spese di lite secondo i parametri ex d.m. 55/2014. Nei processi di equa riparazione , le spese si liquidano se- condo i parametridei processi contenziosi (cfr. Cass. 11918/2022 , tra lealtre ) . Nel caso di specie, s i applicano le tabelle n. 12 per la fase di opposizionedinanzi alla corte territoriale e n. 13 per il giudizio di legit- timità, conl’osservazione che nella liquidazione non si può scendere al di sotto dei minimi ( cfr. Cass. 38506 / 2021 , 1421 / 2021). Pertanto, il decreto impugnato è illegittimoladdove i compensi sono stati liquidati al di sotto d ei minimi ( cfr.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative azione di mantenimento restituzione dell'assistenza sociale risoluzione delle controversie riesame della rendita AI impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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artt. 91 c.p
S i deduce violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29624/2021 proposto da : MANNO SERAFINA, rappresentata e difes a d agli avv .ti FERDINANDO EMILIO ABBATEe MARA MANFREDI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D I APPELLO DI PERUGIA n. 393/2020 depositatoil 29/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA In un processo di equa riparazione, riassunto in sede di rinviopresso la Corte di appello di Perugia (a seguito di Cass. 970/2020 di accogli- mento per violazione dei minimi nella liquidazione di € 205 di spese di lite del grado di merito), la parte privata domandaval'equo indennizzo -2 - 29624/2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 29 ) – Caponi Est. per la non ragionevole durata di un processo civile in materia di con- dominio.

All’esito, la Corteterritoriale ha liquidato le spese di lite in un totale di € 1.599: € 576(grado di merito) + € 447 (giudizio di legitti- mità)+ € 576 ( giudizio di rinvio) a carico dell a Amministrazione soc- combente. Ricorre in cassazione la parte privata con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo si censura la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi ex tabelle n. 12 e n. 13 d.m. 55/2014 . S i deduce violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2018.

Il motivo è accoltonei limiti seguenti . Il giudice deve liquidarele spese di lite secondo i parametri ex d.m. 55/2014. Nei processi di equa riparazione , le spese si liquidano se- condo i parametridei processi contenziosi (cfr. Cass. 11918/2022 , tra lealtre ) . Nel caso di specie, s i applicano le tabelle n. 12 per la fase di opposizionedinanzi alla corte territoriale e n. 13 per il giudizio di legit- timità, conl’osservazione che nella liquidazione non si può scendere al di sotto dei minimi ( cfr. Cass. 38506 / 2021 , 1421 / 2021). Pertanto, il decreto impugnato è illegittimoladdove i compensi sono stati liquidati al di sotto d ei minimi ( cfr.

Cass. 11918/2022 , 10932/2022 , 35825/2021, 25177/2021). C iò è avvenuto nella liquidazione delle spese delgrado di merito e del giudizio di legittimità , non invece per il giudizio di rinvio, essendo l’importo delle spese per esso liquidato non inferiore ai minimi tabellari, dovendo il valore di tale fase essere deter- minato sulla base del criterio del dispuntandum, in questo caso pari al differenziale tra la somma liquidata e quella riconosciuta corretta ( Cass. n. 6345 del 2020 ). -3 - 29624/2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 29 ) – Caponi Est.

Il ricorso è pertanto accolto solo in relazione alla statuizione sulle spese per i giudizio di merito e quello di legittimità, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato in relazione alle censure ac- colte, fermo il resto. Sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito come indispositivo. Atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàsono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limitisegnati in motivazione, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili di censura accoltie de- cide nel merito, liquidando € 1.198,50 oltre a € 8 per esborsi per il grado di meritoe € 645 oltre a € 27 per esborsi per il giudizio di legit- timità, fermo rimanendo il resto, con maggiorazionedelle spese gene- rali, pari al 15% sui compensi, nonché degli accessori di legge, con distrazione in favoredegli antistatari avv.ti Ferdinando Emilio Abbate e Mara Manfredi; compensa le spese del presente giud