Italian Court of Cassation allows appeal against appeal court decision for missing instruction fee in equitable compensation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the private party's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision in an equitable compensation case. The lower court had failed to include a specific fee for the instruction phase in the litigation costs calculation. The Supreme Court ruled that instruction is an indispensable phase requiring remuneration, thus ordering the lower court to recalculate the fees according to the correct statutory parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 2233 co. 2 c.c.; D.M. 55/2014; Art. 4 co. 5 lett. c) D.M. 55/2014: In equitable compensation proceedings, the judge must calculate litigation costs including a specific fee for the instruction phase, as this phase is indispensable and cannot be omitted from the cost assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28154/2021 proposto da : PETRUCCI ELENA, rappresentatae difes a d a ll’ avv . FERDINANDO EMI- LIO ABBATE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D I APPELLO DI PERUGIA n. 579 /2020 , depositatoil 2 2/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA In unprocesso di equa riparazione, riassunto in sede di rinvio presso la Corte di appello di Perugia, la parte privata domandava l'equo in- dennizzo per la non ragionevole durata di un processo, parimenti ex l. 89/2001.
All’esito, la Corte liquidava le spese di lite a carico -2 - 2 8154 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 31 ) – Caponi Est. dell’Amministrazionesoccombente, escludendo il compenso per la fase istruttoria dalla liquidazione relativ a al grado di merito e al giudizio di rinvio. Ricorre in cassazione la parte privata con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo si censura che la liquidazionedelle spese relativa al grado di merito e al giudizio di rinvionon rechi una voce di compenso relativo alla fase istruttoria (si deduce violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2028).
Il motivo è accolto. Il giudice deve liquidare le spese di lite secondo i parametri ex d.m. 55/2014. Nei processi di equa riparazione ex l. 89/2001, le spese si liquidano secondo i parametri de i proce ssi contenziosi ( cfr. Cass.11918/2022, tra le altre). Nel caso di specie si applicala tabella n. 12 peri giudizi dinanzi alla corte territoriale , con l’osservazione che nella liquidazione non si può scendere al di sotto dei minimi ( cfr. Cass.38506/2021, 1421/2021). Il decreto impugnato è illegittimo laddove non reca una voce di compenso relativo alla fase istruttoria (cioè, nella liquidazione delle spese relativa al grado di merito e al giudizio di rin- vio).Infatti, la fase istruttoria è ineludibile, concretandosi il suo svol- gimento già per il solo fatto dell’esame discritti o documenti prodotti da altre parti: cfr. art. 4 co. 5 lett.
c) d.m. 55/2014, nonché Cass.164/2022, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunera- zione. In relazione a ciò, il provvedimento impugnato è da cassare e con decisione nel merito, come in dispositivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M -3 - 2 8154 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 31 ) – Caponi Est. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e de- cide nel merito, liquidando € 1.198,50 oltre a € 8 per esborsi per l’ori- ginario grado di merito, € 1.198,50 oltre a € 27 per esborsi per il giu- dizio di rinvio; oltre alla maggiorazione delle spese generali, pari al 15% sui compensi, nonché degli accessori di legge, da distrarsi in fa- vore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, antistatario. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00, oltre euro 100,00 per esborsi e degli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Fer